10.2007.394
Condurre l'autovettura in stato di ebrietà e senza licenza di condurre
16 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.394
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura in stato di ebrietà e senza licenza di condurre
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.394
DA
3067/2007
Bellinzona
16
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: Avv. DI 1,
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.41 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 1.68 grammi per
mille);
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. circolazione
malgrado la revoca,
per
aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia in data __________;
avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr in rel. con l’art. 54 cpv. 4 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3067/2007 di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.00 cadauna (art. 34
e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7'200.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi
confronti daL Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 300.00.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 4 aprile 2008, ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il
difensore, il quale chiede che l’accusato vada esente da ogni pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
l’accusato autore colpevole di:
1.1
guida
in stato di inattitudine?
1.2
circolazione
malgrado revoca?
2.
In
caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la
pena?
3.
Dev’essere
revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 30
giorni decretata dal Ministero pubblico il __________?
4.
A
chi vanno caricate e tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2 a LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dal
reato di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LStr;
e
dichiara ACCU 1
autore
colpevole di circolazione malgrado la revoca, ex art. 95 cifra 2 a
LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3067/2007 del 24 settembre 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta),
per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 400.00 (quattrocento);
§. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento di 1/3 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 630.00.
carica 2/3
delle tasse e spese giudiziarie allo Stato.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 83.35 tassa
di giustizia
fr. 116.65 spese
giudiziarie
fr. 10.00 testi
fr. 610.00 totale
a carico dello Stato,
fr. 166.65 tassa
di giustizia
fr. 233.35 spese
giudiziarie
fr. 20.00 testi
fr. 420.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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