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Decisione

10.2007.394

Condurre l'autovettura in stato di ebrietà e senza licenza di condurre

16 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. circolazione

malgrado la revoca,

per

aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia in data __________;

avvenuti a __________;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr in rel. con l’art. 54 cpv. 4 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3067/2007 di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.00 cadauna (art. 34

e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7'200.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi

confronti daL Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 300.00.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed

il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 4 aprile 2008, ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito il

difensore, il quale chiede che l’accusato vada esente da ogni pena;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

l’accusato autore colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine?

1.2

circolazione

malgrado revoca?

2.

In

caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la

pena?

3.

Dev’essere

revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 30

giorni decretata dal Ministero pubblico il __________?

4.

A

chi vanno caricate e tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2 a LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dal

reato di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LStr;

e

dichiara ACCU 1

autore

colpevole di circolazione malgrado la revoca, ex art. 95 cifra 2 a

LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3067/2007 del 24 settembre 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta),

per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 400.00 (quattrocento);

§. in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento di 1/3 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 630.00.

carica 2/3

delle tasse e spese giudiziarie allo Stato.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 83.35 tassa

di giustizia

fr. 116.65 spese

giudiziarie

fr. 10.00 testi

fr. 610.00 totale

a carico dello Stato,

fr. 166.65 tassa

di giustizia

fr. 233.35 spese

giudiziarie

fr. 20.00 testi

fr. 420.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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