10.2007.395
Condurre ripetutamente veicoli a motore malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana e circolare in stato di ebrietà
2 giugno 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.395
Data decisione, Autorità:
02.06.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre ripetutamente veicoli a motore malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana e circolare in stato di ebrietà
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.395
DA
3085/2007
Bellinzona
2
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. ripetuta guida malgrado il rifiuto o la revoca della
licenza di condurre,
per
aver ripetutamente condotto veicoli a motore malgrado il divieto di far uso sul
territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________7 per il periodo __________ – __________, periodo poi prolungato il __________ fino __________ , e meglio:
1.1 a __________ il __________,
l’autovettura Peugeot targata (I) __________;
1.2 a __________ il __________,
il motoveicolo Kawasaki targato (I) __________;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
2. guida
in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura riferita al punto 1.1 essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.80 grammi per mille, seconda prova 0.73 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per
analogo reato;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa no 3085/2007 di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'200.00 ritenuto caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di 12 giorni.
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene: detentiva
di 10 giorni e 45 aliquote giornaliere di fr. 100.00 l'una per complessivi fr.
4'500.00 decretate nei suoi confronti da questo stesso MP il __________ e il __________;
4.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr.
300.00
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 2 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal
difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 4 aprile 2008, ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto, in via principale, il proscioglimento
dell’accusato da tutti reati. Subordinatamente, tenuto conto della sua
situazione economica e della sanzioni di cui è già stato oggetto, egli ha chiesto
che non fosse revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena
detentiva;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È
l’accusato autore colpevole di:
1.1
ripetuta
guida malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre?
1.2
guida
in stato di inattitudine?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
All’eventuale
pena può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale?
4.
Dev’essere
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene:
- detentiva
di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS),
- pecuniaria
di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 l’una per complessivi
fr. 4'500.00,
decretate
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ ed il (art. 46 cpv. 1
CPS)?
5.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di ripetuta guida malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di
condurre, art. 95 cifra 2 a LCStr, guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv.
1.
a LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 3085/2007 del 24 settembre 2007;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50 (cinquanta), per
un totale di fr. 4'500.00 (quattromilacinquecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla
multa di fr. 1'200.00 (milleduecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr.
1'100.00 in caso di motivazione scritta);
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alle pene detentiva e pecuniaria precedentemente comminate;
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino
Ufficio
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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