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Decisione

10.2007.395

Condurre ripetutamente veicoli a motore malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana e circolare in stato di ebrietà

2 giugno 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

2. guida

in stato di inattitudine,

per

aver condotto l'autovettura riferita al punto 1.1 essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.80 grammi per mille, seconda prova 0.73 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per

analogo reato;

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa no 3085/2007 di data 24 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'200.00 ritenuto caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di 12 giorni.

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene: detentiva

di 10 giorni e 45 aliquote giornaliere di fr. 100.00 l'una per complessivi fr.

4'500.00 decretate nei suoi confronti da questo stesso MP il __________ e il __________;

4.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr.

300.00

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 1 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 2 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal

difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 4 aprile 2008, ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ha chiesto, in via principale, il proscioglimento

dell’accusato da tutti reati. Subordinatamente, tenuto conto della sua

situazione economica e della sanzioni di cui è già stato oggetto, egli ha chiesto

che non fosse revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena

detentiva;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È

l’accusato autore colpevole di:

1.1

ripetuta

guida malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre?

1.2

guida

in stato di inattitudine?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

All’eventuale

pena può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale?

4.

Dev’essere

revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene:

- detentiva

di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS),

- pecuniaria

di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 l’una per complessivi

fr. 4'500.00,

decretate

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ ed il (art. 46 cpv. 1

CPS)?

5.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di ripetuta guida malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di

condurre, art. 95 cifra 2 a LCStr, guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv.

1.

a LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 3085/2007 del 24 settembre 2007;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50 (cinquanta), per

un totale di fr. 4'500.00 (quattromilacinquecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

2.

alla

multa di fr. 1'200.00 (milleduecento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr.

1'100.00 in caso di motivazione scritta);

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alle pene detentiva e pecuniaria precedentemente comminate;

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

giuridico della circolazione, Camorino

Ufficio

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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