10.2007.396
Favorire l'entrata illegale di una persona
5 maggio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.396
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, PRPEN
Titolo:
Favorire l'entrata illegale di una persona
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2007.396
DA
2972/2007
Bellinzona
5
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata
illegale),
per avere, a __________ in data
__________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino
pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a
bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a
__________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle guardie di confine;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 17
settembre 2007 n. 2972/2007 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
240.00 (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.00
(trenta) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 1° ottobre 2007;
indetto il
dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo
patrocinatore; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto dell’incidente procedurale
sollevato dal difensore all’inizio dell’interrogatorio dell’imputato, con il
quale egli postula l’annullamento dell’ordinanza del 05.03.2008 e
l’accoglimento dell’opposizione all’uso dibattimentale degli atti
dell’istruzione formale. I motivi: innanzitutto, il giudice non può accogliere
o respingere l’opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP, ma può solo prenderne atto;
secondariamente, un’opposizione non deve essere motivata, come peraltro
sostenuto dal legislatore nei lavori parlamentari; il difensore aggiunge infine
che la ragione dell’opposizione dimorava nel fatto che egli non era patrocinato
da un avvocato in fase predibattimentale, e che il signor __________ ora non
può più essere sentito siccome espulso;
posto a giudizio il seguente quesito:
1.
L’opposizione proposta dalla
patrocinatrice dell’accusato in sede di dibattimento deve essere ammessa?
2.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
il Giudice pronuncia 1. L’opposizione all’uso dibattimentale
delle risultanze dell’istruzione formale è respinta, perché l’imputato si è
limitato a formulare un’opposizione generica, senza dolersi di vizi procedurali
o addurre ragioni plausibili attinenti a specifici atti istruttori. Rilevisi
che laddove la sua opposizione si riferiva alla testimonianza resa dal
sedicente __________, l’imputato avrebbe potuto e dovuto premurarsi di
richiederne una nuova audizione in contraddittorio, ciò che invece non ha
fatto. Per quanto attiene al proprio interrogatorio, l’imputato non indica per
quali motivi lo stesso non debba poter essere usato in sede dibattimentale non
avendo al riguardo lamentato qualsivoglia vizio procedurale.
2.
Sugli oneri processuali
relativi all’incidente sollevato, il giudice si detertminerà in un con la
pronuncia sull’opposizione al decreto di accusa in narrativa.
Proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
Sentito il
difensore, DI 1, __________, la quale, dopo aver riconfermato l’incidente
processuale sollevato prima dell’inizio dell’interrogatorio dell’accusato, si
esprime sulle difficoltà che il suo cliente ha incontrato al momento di
sottoscrivere il verbale di interrogatorio redatto dalla polizia,
sottolineando, senza voler muovere critiche al verbale in sé, che, a volte,
all’agente di polizia può capitare di interpretare in modo infedele quanto
asserito da una persona che non è di lingua madre italiana. In merito ai fatti
imputati all’indiziato, la patrocinatrice sostiene che il suo assistito credeva
che il signor __________ potesse rientrare in Svizzera e fosse autorizzato a
rimanervi, che egli non sapeva da dove fosse entrato l’amico e che aveva
attraversato la dogana a piedi. Inoltre, l’imputato ha agito senza scopo di
lucro e ha fatto benzina a sue spese. L’avvocato afferma in conclusione che non
vi sono prove a sostegno dell’intenzionalità del prevenuto (per cui occorre
applicare il principio in dubio pro reo), che un’eventuale negligenza
non sarebbe punibile e, in via subordinata, che il prevenuto andrebbe assolto
in applicazione dell’art. 21 CP, o in via del tutto subordinata, dell’art. 52
CP. Protesta da ultimo fr. 2720.- di ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma di non sapere che il
servizio da lui offerto era illegale e chiede di essere scagionato da tale
imputazione, che per lui configura una macchia che lo disturba da sempre;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale),
per avere, a __________ in
data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente
cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione,
prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del
confine verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle
guardie di confine?
2.
Trattasi di un caso di lieve
entità ex art. 116 cpv. 2 LStr?
3.
È applicabile l’art. 52 CP?
4.
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1, quale pena gli deve essere inflitta?
5.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può
essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
6.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42
segg., 106 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS e 116 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale sugli stranieri (facilitazione dell’entrata illegale), art.
116.
cpv. 2 LStr,
per avere, a __________ in
data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente
cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione,
prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine
verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle guardie di
confine;
condanna ACCU 1,
1.
alla multa di
fr. 200.00 (duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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