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Decisione

10.2007.396

Favorire l'entrata illegale di una persona

5 maggio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

240.00 (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.00

(trenta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.00

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 1° ottobre 2007;

indetto il

dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo

patrocinatore; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto dell’incidente procedurale

sollevato dal difensore all’inizio dell’interrogatorio dell’imputato, con il

quale egli postula l’annullamento dell’ordinanza del 05.03.2008 e

l’accoglimento dell’opposizione all’uso dibattimentale degli atti

dell’istruzione formale. I motivi: innanzitutto, il giudice non può accogliere

o respingere l’opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP, ma può solo prenderne atto;

secondariamente, un’opposizione non deve essere motivata, come peraltro

sostenuto dal legislatore nei lavori parlamentari; il difensore aggiunge infine

che la ragione dell’opposizione dimorava nel fatto che egli non era patrocinato

da un avvocato in fase predibattimentale, e che il signor __________ ora non

può più essere sentito siccome espulso;

posto a giudizio il seguente quesito:

1.

L’opposizione proposta dalla

patrocinatrice dell’accusato in sede di dibattimento deve essere ammessa?

2.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

il Giudice pronuncia 1. L’opposizione all’uso dibattimentale

delle risultanze dell’istruzione formale è respinta, perché l’imputato si è

limitato a formulare un’opposizione generica, senza dolersi di vizi procedurali

o addurre ragioni plausibili attinenti a specifici atti istruttori. Rilevisi

che laddove la sua opposizione si riferiva alla testimonianza resa dal

sedicente __________, l’imputato avrebbe potuto e dovuto premurarsi di

richiederne una nuova audizione in contraddittorio, ciò che invece non ha

fatto. Per quanto attiene al proprio interrogatorio, l’imputato non indica per

quali motivi lo stesso non debba poter essere usato in sede dibattimentale non

avendo al riguardo lamentato qualsivoglia vizio procedurale.

2.

Sugli oneri processuali

relativi all’incidente sollevato, il giudice si detertminerà in un con la

pronuncia sull’opposizione al decreto di accusa in narrativa.

Proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

Sentito il

difensore, DI 1, __________, la quale, dopo aver riconfermato l’incidente

processuale sollevato prima dell’inizio dell’interrogatorio dell’accusato, si

esprime sulle difficoltà che il suo cliente ha incontrato al momento di

sottoscrivere il verbale di interrogatorio redatto dalla polizia,

sottolineando, senza voler muovere critiche al verbale in sé, che, a volte,

all’agente di polizia può capitare di interpretare in modo infedele quanto

asserito da una persona che non è di lingua madre italiana. In merito ai fatti

imputati all’indiziato, la patrocinatrice sostiene che il suo assistito credeva

che il signor __________ potesse rientrare in Svizzera e fosse autorizzato a

rimanervi, che egli non sapeva da dove fosse entrato l’amico e che aveva

attraversato la dogana a piedi. Inoltre, l’imputato ha agito senza scopo di

lucro e ha fatto benzina a sue spese. L’avvocato afferma in conclusione che non

vi sono prove a sostegno dell’intenzionalità del prevenuto (per cui occorre

applicare il principio in dubio pro reo), che un’eventuale negligenza

non sarebbe punibile e, in via subordinata, che il prevenuto andrebbe assolto

in applicazione dell’art. 21 CP, o in via del tutto subordinata, dell’art. 52

CP. Protesta da ultimo fr. 2720.- di ripetibili;

sentito da

ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma di non sapere che il

servizio da lui offerto era illegale e chiede di essere scagionato da tale

imputazione, che per lui configura una macchia che lo disturba da sempre;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale),

per avere, a __________ in

data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente

cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione,

prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del

confine verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle

guardie di confine?

2.

Trattasi di un caso di lieve

entità ex art. 116 cpv. 2 LStr?

3.

È applicabile l’art. 52 CP?

4.

In caso di risposta affermativa

al quesito n. 1, quale pena gli deve essere inflitta?

5.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può

essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

6.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42

segg., 106 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS e 116 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di infrazione

alla Legge federale sugli stranieri (facilitazione dell’entrata illegale), art.

116.

cpv. 2 LStr,

per avere, a __________ in

data __________, favorito l’entrata illegale in Svizzera del sedicente

cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione,

prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine

verde a __________ in zona “__________”, ove fu controllato dalle guardie di

confine;

condanna ACCU 1,

1.

alla multa di

fr. 200.00 (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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