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Decisione

10.2007.399

Condurre in stato di spossatezza e perdere la padronanza del proprio veicolo. Invasione della corsia di contromano e collisione

13 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida

invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza

scontrandosi conseguentemente con le vetture VW Golf targata __________

condotta da LESA 2 e Audi targata __________ condotta da LESA 3, ambedue

regolarmente sopraggiungenti in senso inverso;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr; in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 1 e 4 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre

2007 n. 3184/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 120.-- (centoventi) ciascuna (art.

34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-- (novemila).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il 28.11.2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta in data 5 ottobre 2007;

indetto il dibattimento 13 ottobre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato e il suo difensore; invece, il

Procuratore pubblico con lettera 4 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei

testi;

sentito il difensore, DI 1, il quale

spiega che con l’opposizione il prevenuto vuole contrastare l’accertamento

intrapreso dal Procuratore pubblico e relativo al colpo di sonno, in cui questi

sarebbe incappato il giorno dei fatti e che si sarebbe poi tramutato, sempre

secondo il magistrato inquirente, nella causa scatenante. Sennonché, suggerisce

il difensore, i riscontri agli atti sarebbero insufficienti per convalidare la

tesi accusatoria e svariate circostanze sembrerebbero infirmarla: non esiste un

verbale dell’accusato del giorno dell’incidente, sicché le sue asserite

dichiarazioni circa il colpo di sonno non sarebbero dimostrate; la deposizione

del teste __________ è generica e non offre dettagli sulla dinamica del

sinistro; le testimonianze dei signori __________ e LESA 2 propendono per una

dinamica segnata da una manovra brusca – compatibile con il comportamento di un

conducente che starnuta (come affermato dal prevenuto); la deposizione del

signor LESA 3 invece non sarebbe attendibile; infine, il prevenuto non avrebbe

avuto alcun motivo di essere particolarmente stanco, visti il lavoro svolto (in

ufficio) e il riposo regolare la sera prima del sinistro (dalle 22.00 fino alle

6.

). Il difensore conclude dunque invocando l’assoluzione del suo assistito

da entrambi i capi di imputazione e la rifusione di congrue ripetibili (come da

distinta allegata), in via subordinata, in caso di accertata infrazione

(comunque imprecisa, poiché sul posto dell’incidente non ci sarebbe alcuna

linea di sicurezza), di contenere la pena pecuniaria e la multa e di non

revocare la pena detentiva del 28.11.2005;

sentito per ultimo l'accusato (art. 252

CPP), il quale non aggiunge nient’altro rimettendosi a quanto riferito dal suo

avvocato;

posti a giudizio, con il consenso delle

parti, i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di spossatezza?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione,

per avere,

a __________,

circolando nello stato

psico-fisico indicato al quesito n. 1.1., negligentemente perso la padronanza

di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di

sicurezza scontrandosi conseguentemente con le vetture VW Golf targata __________

condotta da LESA 2 e Audi targata __________ condotta da LESA 3 , ambedue

regolarmente sopraggiungenti in senso inverso?

2.

In caso di risposta affermativa

ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni

(ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il

28.11

?

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali e le ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e

2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCStr.; art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 12 segg., 34

segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr.,

dichiara ACCU 1 autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere,

a __________,

circolando con l’autovettura Alfa Romeo targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida,

spostandosi bruscamente a sinistra, andando a collidere con le vetture VW Golf

targata __________ condotta da LESA 2, e Audi targata __________ condotta da LESA

3.

, ambedue regolarmente sopraggiungenti in senso inverso;

condanna ACCU 1,

1.

alla multa di

fr. 1’200.00 (milleduecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento), ritenuto che gli oneri

processuali complessivi ammontano a fr. 600.00 e che la metà degli stessi

rimane a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni, decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.11.2005.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1200.00 multa

fr. 125.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese giudiziarie

fr. 1500.00 totale

fr. 600.00 aumento della tassa di giustizia per

motivazione scritta

fr. 2100.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 125.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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