10.2007.399
Condurre in stato di spossatezza e perdere la padronanza del proprio veicolo. Invasione della corsia di contromano e collisione
13 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.399
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre in stato di spossatezza e perdere la padronanza del proprio veicolo. Invasione della corsia di contromano e collisione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.399
DA
3184/2007
Bellinzona
13
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. guida in stato di
inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 2 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza
scontrandosi conseguentemente con le vetture VW Golf targata __________
condotta da LESA 2 e Audi targata __________ condotta da LESA 3, ambedue
regolarmente sopraggiungenti in senso inverso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr; in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 1 e 4 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre
2007 n. 3184/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 120.-- (centoventi) ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-- (novemila).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il 28.11.2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta in data 5 ottobre 2007;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato e il suo difensore; invece, il
Procuratore pubblico con lettera 4 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei
testi;
sentito il difensore, DI 1, il quale
spiega che con l’opposizione il prevenuto vuole contrastare l’accertamento
intrapreso dal Procuratore pubblico e relativo al colpo di sonno, in cui questi
sarebbe incappato il giorno dei fatti e che si sarebbe poi tramutato, sempre
secondo il magistrato inquirente, nella causa scatenante. Sennonché, suggerisce
il difensore, i riscontri agli atti sarebbero insufficienti per convalidare la
tesi accusatoria e svariate circostanze sembrerebbero infirmarla: non esiste un
verbale dell’accusato del giorno dell’incidente, sicché le sue asserite
dichiarazioni circa il colpo di sonno non sarebbero dimostrate; la deposizione
del teste __________ è generica e non offre dettagli sulla dinamica del
sinistro; le testimonianze dei signori __________ e LESA 2 propendono per una
dinamica segnata da una manovra brusca – compatibile con il comportamento di un
conducente che starnuta (come affermato dal prevenuto); la deposizione del
signor LESA 3 invece non sarebbe attendibile; infine, il prevenuto non avrebbe
avuto alcun motivo di essere particolarmente stanco, visti il lavoro svolto (in
ufficio) e il riposo regolare la sera prima del sinistro (dalle 22.00 fino alle
6.
). Il difensore conclude dunque invocando l’assoluzione del suo assistito
da entrambi i capi di imputazione e la rifusione di congrue ripetibili (come da
distinta allegata), in via subordinata, in caso di accertata infrazione
(comunque imprecisa, poiché sul posto dell’incidente non ci sarebbe alcuna
linea di sicurezza), di contenere la pena pecuniaria e la multa e di non
revocare la pena detentiva del 28.11.2005;
sentito per ultimo l'accusato (art. 252
CPP), il quale non aggiunge nient’altro rimettendosi a quanto riferito dal suo
avvocato;
posti a giudizio, con il consenso delle
parti, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di spossatezza?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere,
a __________,
circolando nello stato
psico-fisico indicato al quesito n. 1.1., negligentemente perso la padronanza
di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di
sicurezza scontrandosi conseguentemente con le vetture VW Golf targata __________
condotta da LESA 2 e Audi targata __________ condotta da LESA 3 , ambedue
regolarmente sopraggiungenti in senso inverso?
2.
In caso di risposta affermativa
ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni
(ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
28.11
?
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali e le ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCStr.; art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 12 segg., 34
segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr.,
dichiara ACCU 1 autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere,
a __________,
circolando con l’autovettura Alfa Romeo targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida,
spostandosi bruscamente a sinistra, andando a collidere con le vetture VW Golf
targata __________ condotta da LESA 2, e Audi targata __________ condotta da LESA
3.
, ambedue regolarmente sopraggiungenti in senso inverso;
condanna ACCU 1,
1.
alla multa di
fr. 1’200.00 (milleduecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento), ritenuto che gli oneri
processuali complessivi ammontano a fr. 600.00 e che la metà degli stessi
rimane a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni, decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.11.2005.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1200.00 multa
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 1500.00 totale
fr. 600.00 aumento della tassa di giustizia per
motivazione scritta
fr. 2100.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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