10.2007.400
Circolare in stato di spossatezza e perdere la padronanza di guida
30 giugno 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.400
Data decisione, Autorità:
30.06.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare in stato di spossatezza e perdere la padronanza di guida
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.400
DA
3011/2007
Bellinzona
30
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. guida
in stato di inattitudine,
per aver
condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
spossatezza;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta
sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi
esistenti;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto
d’accusa del 17 settembre 2007 n. 3011/2007 del che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento)
ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-- (mille) - (art. 34 e segg.
CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'000.-- ritenuto caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007;
indetto il dibattimento 30 giugno 2008,
al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 31 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, DI 1, Bellinzona, per la sua arringa, il quale rileva in primo luogo
che, al momento del cozzo con il cippo di demarcazione e successivamente, il
suo patrocinato non ha invaso la corsia opposta e che, quando il suo assistito
ha evocato di fronte all’agente della polizia cantonale un colpo di sonno,
intendeva unicamente formulare un’ipotesi, e non affermare un’assoluta certezza
sul suo stato al momento della guida. In ultima analisi, ancora in quella sede
l’accusato suggeriva un possibile problema di adattamento al fuso orario in
relazione al volo intercontinentale di rientro dall’Indonesia, da lui
affrontato una settimana prima del sinistro. In seconda battuta, ACCU 1,
soggiunge il patrocinatore, aveva riservato al totale riposo i giorni
precedenti l’episodio incriminato e, durante la sera del 16 marzo 2007, il
prevenuto non era per nulla stanco, non aveva bevuto e non era rincasato tardi
da Mendrisio, dove si era recato da amici per un cena. A ben vedere, nella
fattispecie, la distrazione in cui è incorso l’imputato, è la conseguenza di un
evento improvviso ben diverso dal classico colpo di sonno. E al riguardo, il
difensore avanza l’ipotesi che la disattenzione, davvero semplice, sarebbe
dipesa da un incompleto adattamento al fuso orario. In queste circostanze, non
vi sarebbe una condotta negligente del suo assistito e i due capi di
imputazione verrebbero così a cadere per assenza dei presupposti soggettivi. In
sintesi, il difensore perora il proscioglimento da entrambe le ipotesi
accusatorie proposte dal Procuratore pubblico;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione finale (art. 252 CPP), il quale dichiara di
rimettersi a quanto affermato dal suo patrocinatore. La dimensione casellario
giuridico è una questione che lo preoccupa, non solo per la procedura di
naturalizzazione, ma anche a livello professionale: la gente è frettolosa nel
valutare simili dati. Ed è ciò che lo disturba particolarmente. Altrimenti,
reputa di non essere stato negligente e di non aver avuto elementi per poter
anticipare quanto successo; non è stato irresponsabile e vuole evitare
un’iscrizione a casellario giudiziale;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1,
, autore colpevole di:
1.1
guida in
stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza?
1.2
Infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere,
a __________,
circolando
nello stato psico-fisico riferito al p.to 1.1, negligentemente perso la
padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta
sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi
esistenti?
2.
In caso di
risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve
essere inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica
utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
12.
segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34.
cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole
di:
1.
guida in
stato di inattitudine,
per avere,
a __________,
condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;
2.
infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere,
a __________,
circolando
nello stato psico-fisico riferito al p.to 1, negligentemente perso la
padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta
sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi
esistenti;
condanna ACCU 1,
1.
alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta),
per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 200.00 (duecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00
(settecento).
Comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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