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Decisione

10.2007.400

Circolare in stato di spossatezza e perdere la padronanza di guida

30 giugno 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2. infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta

sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi

esistenti;

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto

d’accusa del 17 settembre 2007 n. 3011/2007 del che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento)

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-- (mille) - (art. 34 e segg.

CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.-- ritenuto caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007;

indetto il dibattimento 30 giugno 2008,

al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 31 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, DI 1, Bellinzona, per la sua arringa, il quale rileva in primo luogo

che, al momento del cozzo con il cippo di demarcazione e successivamente, il

suo patrocinato non ha invaso la corsia opposta e che, quando il suo assistito

ha evocato di fronte all’agente della polizia cantonale un colpo di sonno,

intendeva unicamente formulare un’ipotesi, e non affermare un’assoluta certezza

sul suo stato al momento della guida. In ultima analisi, ancora in quella sede

l’accusato suggeriva un possibile problema di adattamento al fuso orario in

relazione al volo intercontinentale di rientro dall’Indonesia, da lui

affrontato una settimana prima del sinistro. In seconda battuta, ACCU 1,

soggiunge il patrocinatore, aveva riservato al totale riposo i giorni

precedenti l’episodio incriminato e, durante la sera del 16 marzo 2007, il

prevenuto non era per nulla stanco, non aveva bevuto e non era rincasato tardi

da Mendrisio, dove si era recato da amici per un cena. A ben vedere, nella

fattispecie, la distrazione in cui è incorso l’imputato, è la conseguenza di un

evento improvviso ben diverso dal classico colpo di sonno. E al riguardo, il

difensore avanza l’ipotesi che la disattenzione, davvero semplice, sarebbe

dipesa da un incompleto adattamento al fuso orario. In queste circostanze, non

vi sarebbe una condotta negligente del suo assistito e i due capi di

imputazione verrebbero così a cadere per assenza dei presupposti soggettivi. In

sintesi, il difensore perora il proscioglimento da entrambe le ipotesi

accusatorie proposte dal Procuratore pubblico;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione finale (art. 252 CPP), il quale dichiara di

rimettersi a quanto affermato dal suo patrocinatore. La dimensione casellario

giuridico è una questione che lo preoccupa, non solo per la procedura di

naturalizzazione, ma anche a livello professionale: la gente è frettolosa nel

valutare simili dati. Ed è ciò che lo disturba particolarmente. Altrimenti,

reputa di non essere stato negligente e di non aver avuto elementi per poter

anticipare quanto successo; non è stato irresponsabile e vuole evitare

un’iscrizione a casellario giudiziale;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1,

, autore colpevole di:

1.1

guida in

stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto

l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza?

1.2

Infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere,

a __________,

circolando

nello stato psico-fisico riferito al p.to 1.1, negligentemente perso la

padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta

sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi

esistenti?

2.

In caso di

risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve

essere inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica

utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

12.

segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34.

cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole

di:

1.

guida in

stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto

l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;

2.

infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere,

a __________,

circolando

nello stato psico-fisico riferito al p.to 1, negligentemente perso la

padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta

sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi

esistenti;

condanna ACCU 1,

1.

alla

pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta),

per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 200.00 (duecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00

(settecento).

Comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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