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Decisione

10.2007.403

Guida in stato di inattitudine (min. 2.54 - max. 3.17)

29 maggio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano il 13 giugno 2007;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto

d’accusa del 3 ottobre 2007 n. 3197/2007 del che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna (art.

34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'800.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 300.00.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 8 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 maggio 2008,

al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

all’audizione dei testimoni;

sentito il

difensore, DI 1, __________, il quale rileva che per l’accertamento della

colpevolezza del suo assistito è importante ricostruire i fatti in modo

dettagliato così da risalire con precisione al cosiddetto momento critico -

ossia quello dell’assunzione dell’alcol e della condotta incriminata. Il

difensore, in particolar modo, afferma che non vi sono prove che il suo cliente

abbia guidato un veicolo dopo essere arrivato, verso le 2.00, al locale “__________”

in provenienza dal locale notturno __________; piuttosto, dopo aver sorbito

diversi drink alla __________, come attestato dal direttore del locale

pubblico, egli l’avrebbe lasciata verso le 5.00/5.30 di mattina assieme

all’amico e alla fidanzata, e si sarebbe intrattenuto con quest’ultima in

un’accesa discussione davanti a un bar adiacente a tale esercizio pubblico;

quindi, dopo ca. 15 minuti, egli si sarebbe allontanato a piedi in compagnia

del suo amico, salvo poi ritornare dalla fidanzata per sincerarsi del suo

stato. In questo momento l’imputato veniva fermato dagli agenti della polizia

comunale (accorsi a seguito di una segnalazione per un’asserita zuffa), vale a

dire, sottolinea il patrocinatore, quando il signor ACCU 1 non guidava da

almeno tre ore e mezza o più. A detta di ques’ultimo, si pone allora il quesito

a sapere quale era il tasso di alcolemia dell’indiziato tra la una e le due di

notte, quando il prevenuto aveva effettivamente condotto l’auto. Al riguardo,

forte di un suo specchietto statistico personale, egli espone un calcolo

retrospettivo sulla base delle dichiarazioni del suo patrocinato e di quelle

del gerente del locale “__________”. Conseguentemente, egli chiede

l’assoluzione del suo assistito e la liberazione del deposito cauzionale di fr.

2000.

- già versato dal suo cliente alla polizia cantonale, con protesta di

tasse, spese e ripetibili;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale afferma

che l’unica sua pecca è quella di aver sorvolato sull’importanza del verbale di

polizia;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1, __________,

autore colpevole di

guida

in stato di inattitudine,

per avere,

a Lugano il 13 giugno 2007,

condotto

l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 3.17 grammi per mille)?

2.

In caso di

risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere

inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica

utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve

essere liberata a favore dell’imputato la cauzione di fr. 2000.- a suo tempo

prestata (bolletta n. 9131)?

5.

Il giudizio

sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

91.

cpv. 1 LCS, 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

guida in stato di inattitudine art. 91 cpv. 1 LCStr,

e carica

le spese allo Stato.

Al signor ACCU

1, __________, è assegnato un importo di fr. 1500.- a titolo di ripetibili, a

carico dello Stato.

Ordina la

liberazione della cauzione di fr. 2000.-, da lui versata in data 13.06.2007, a

favore del signor ACCU 1, __________.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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