10.2007.414
Condurre un veicolo difettoso (limite di velocià modificato) malgrado la revoca della patente
26 maggio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.414
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un veicolo difettoso (limite di velocià modificato) malgrado la revoca della patente
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.414
DA
3363/2007
Bellinzona
26
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto il veicolo
agricolo __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse
stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.10.2005 per il periodo 1.01.2006 - 31.03.2006;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
Fatti
2. circolazione con veicolo
difettoso,
per aver condotto il veicolo a
motore agricolo surriferito sapendo o dovendo sapere che non era conforme alle
prescrizioni, essendo stato modificato così da permettere al motore di
raggiungere una velocità superiore ai 30 Km/h. consentiti per quel genere di
veicolo;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 93
cifra 2 cpv. 1 LCStr in rel. con l'art. 29 LCStr, art. 18 OETV;
perseguito con decreto d’accusa del 15 ottobre
2007 n. 3363/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da fr. 200.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;
indetto il
dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato
personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico
ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore che chiede il proscioglimento dell’accusato, il quale non avrebbe
commesso il fatto, subordinatamente in applicazione del principio “in dubio pro
reo” e ancora più subordinatamente chiede una riduzione della pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
1.1
guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca;
1.2
circolazione con veicolo in
stato difettoso
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 57, 93 cifra 2 cpv. 1,
95.
cifra 2 LCStr, 86 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza
licenza di condurre o nonostante la revoca e di circolazione con veicolo
difettoso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa a suo carico.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 16
(sedici) aliquote giornaliere di fr. 180.-- (centottanta), per un totale di fr.
2'880.-- (duemilaottocentottanta);
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 950.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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