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Decisione

10.2007.415

Circolare alla velocità di 86 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

4 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 3347/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 600.00;

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 900.00, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;

indetto il dibattimento in data 4 aprile

2008, al quale ha presenziato l’accusata personalmente, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 22 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da

ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere

posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di

prova?

4.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e se sì, quando potrà avvenire la

cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in

rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC,

art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 3347/2007 del 15 ottobre 2007.

Condanna ACCU 1

1.

Alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta),

per un totale di fr. 600.-- (seicento).

§. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 900.--

(novecento).

§. In caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 900.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 1200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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