10.2007.415
Circolare alla velocità di 86 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
4 aprile 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.415
Data decisione, Autorità:
04.04.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 86 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.415
DA
3347/2007
Bellinzona
4
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di 86 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
fatti avvenuti a Vezia il 3 giugno 2007;
perseguita con decreto d’accusa del 15 ottobre
Fatti
2007 n. 3347/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 600.00;
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 900.00, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007;
indetto il dibattimento in data 4 aprile
2008, al quale ha presenziato l’accusata personalmente, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 22 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autrice colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere
posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di
prova?
4.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e se sì, quando potrà avvenire la
cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC,
art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 3347/2007 del 15 ottobre 2007.
Condanna ACCU 1
1.
Alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta),
per un totale di fr. 600.-- (seicento).
§. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
2.
Alla multa di fr. 900.--
(novecento).
§. In caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 900.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 1200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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