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Decisione

10.2007.417

Colpire con pugni e calci una persona e offenderne l'onorore

21 aprile 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

390.00 (trecentonovanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da fr. 130.00

(centotrenta) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.00

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e

delle spese giudiziarie di fr. 150.00 (centocinquanta).

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena

detentiva di 20 (venti) giorni di detenzione e fr. 300.-- (trecento) di multa

(vCP) decretata nei suoi confronti dal MP di Bellinzona il __________, ma

prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 21 aprile

2008, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

sentita la curatrice dell’accusato, __________,

la quale fa notare che il caso da lei trattato è molto difficile e delicato da

gestire. Essa avrebbe voluto la presenza in aula oggi dell’accusato (tra

l’altro reo confesso), proprio per concedere alla pena da infliggere uno scopo

educativo. La proposta avrebbe potuto essere quella di mettersi a disposizione

ad effettuare lavori di pubblica utilità, ritenuto che l’accusato non è

completamente invalido e non ha disponibilità finanziarie. La curatrice ha

tentato di convincere l’accusato ad accompagnarla oggi, senza esito alcuno;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di

1.1

lesioni semplici,

per avere, a __________ in data

__________, colpito LESA 1 con pugni e calci provocandogli le lesioni attestate

dal certificato medico 07.05.2007 del Dr. __________, agli atti;

1.2

vie di fatto,

per avere, a __________ in data

__________, commesso vie di fatto contro LESA 2 colpendolo con un pugno;

1.3

ingiuria,

per avere, a __________ in data

__________, offeso l’onore di LESA 1 con epiteti vari tra i quali “terrone

di merda” e “laziale di merda”;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Deve essere revocato il

beneficio della condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il __________ oppure dev’essere prolungato il periodo di

prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 123 cifra 1, art. 126

cpv. 1 e art. 177 CP, 273 e segg. CPP,

rispondendo positivamente ai quesiti ed

osservando che non è possibile trasformare la pena pecuniaria in lavori di

pubblica utilità senza il consenso esplicito dell’accusato;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.1

lesioni semplici, ex art.

123.

cifra 1 CP,

1.2

vie

di fatto, ex art. 126 cpv. 1 CP,

1.3

ingiuria,

ex art. 177 CP,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3134/2007 del 27 settembre 2007.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3 (tre)

aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 390.--

(trecentonovanta);

§ l’accusato è avvertito che in

caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena

detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di

pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

§ in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione

scritta).

Non revoca il beneficio della condizionale

concesso alla pena detentiva di 20 (venti) giorni e di fr. 300.-- (trecento) di

multa (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________;

prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di

prova riferito al beneficio della condizionale di cui si è detto sopra;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del

loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della

sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia;

il condannato è stato avvertito della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto;

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 390.-- pena

pecuniaria

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa

di giustizia

fr. 200.-- spese

giudiziarie

fr. 890.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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