10.2007.417
Colpire con pugni e calci una persona e offenderne l'onorore
21 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.417
Data decisione, Autorità:
21.04.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire con pugni e calci una persona e offenderne l'onorore
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2007.417
DA
3134/2007
Bellinzona
21
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di : 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
__________, colpito LESA 1 con pugni e calci provocandogli le lesioni attestate
dal certificato medico 07.05.2007 del Dr. __________, agli atti;
2. vie di fatto,
per avere, a __________ in
data __________, commesso vie di fatto contro LESA 2 colpendolo con un pugno;
3. ingiuria,
per avere, a __________ in
data __________, offeso l’onore di LESA 1 con epiteti vari tra i quali “terrone
di merda” e “laziale di merda”;
fatti avvenuti il __________ e __________ a __________,
reati previsti dagli artt. 123
cifra 1, art. 126 cpv. 1 e art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3134/2007 di
data 27 settembre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
390.00 (trecentonovanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da fr. 130.00
(centotrenta) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e
delle spese giudiziarie di fr. 150.00 (centocinquanta).
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena
detentiva di 20 (venti) giorni di detenzione e fr. 300.-- (trecento) di multa
(vCP) decretata nei suoi confronti dal MP di Bellinzona il __________, ma
prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 21 aprile
2008, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
sentita la curatrice dell’accusato, __________,
la quale fa notare che il caso da lei trattato è molto difficile e delicato da
gestire. Essa avrebbe voluto la presenza in aula oggi dell’accusato (tra
l’altro reo confesso), proprio per concedere alla pena da infliggere uno scopo
educativo. La proposta avrebbe potuto essere quella di mettersi a disposizione
ad effettuare lavori di pubblica utilità, ritenuto che l’accusato non è
completamente invalido e non ha disponibilità finanziarie. La curatrice ha
tentato di convincere l’accusato ad accompagnarla oggi, senza esito alcuno;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di
1.1
lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
__________, colpito LESA 1 con pugni e calci provocandogli le lesioni attestate
dal certificato medico 07.05.2007 del Dr. __________, agli atti;
1.2
vie di fatto,
per avere, a __________ in data
__________, commesso vie di fatto contro LESA 2 colpendolo con un pugno;
1.3
ingiuria,
per avere, a __________ in data
__________, offeso l’onore di LESA 1 con epiteti vari tra i quali “terrone
di merda” e “laziale di merda”;
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
Deve essere revocato il
beneficio della condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il __________ oppure dev’essere prolungato il periodo di
prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 123 cifra 1, art. 126
cpv. 1 e art. 177 CP, 273 e segg. CPP,
rispondendo positivamente ai quesiti ed
osservando che non è possibile trasformare la pena pecuniaria in lavori di
pubblica utilità senza il consenso esplicito dell’accusato;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.1
lesioni semplici, ex art.
123.
cifra 1 CP,
1.2
vie
di fatto, ex art. 126 cpv. 1 CP,
1.3
ingiuria,
ex art. 177 CP,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3134/2007 del 27 settembre 2007.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3 (tre)
aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 390.--
(trecentonovanta);
§ l’accusato è avvertito che in
caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena
detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di
pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
§ in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione
scritta).
Non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena detentiva di 20 (venti) giorni e di fr. 300.-- (trecento) di
multa (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________;
prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di
prova riferito al beneficio della condizionale di cui si è detto sopra;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del
loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della
sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia;
il condannato è stato avvertito della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto;
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 390.-- pena
pecuniaria
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa
di giustizia
fr. 200.-- spese
giudiziarie
fr. 890.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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