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Decisione

10.2007.420

Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 2.04 - max. 2.30)

21 maggio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a destra, negligentemente

perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico

posta sulla sua sinistra, cozzando dapprima contro un cippo e la relativa

segnaletica indi, rimbalzando sulla sua destra, contro il pilastro di uno stabile

ivi esistente;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34

cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 8 ottobre

2007 n. 3243/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) ciascuna (art.

34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

Ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2007;

indetto il

dibattimento in data 21 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore ha

comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale non contesta i fatti addebitati al suo cliente e precisa

che l’opposizione interposta al decreto d’accusa è essenzialmente motivata

dalla commisurazione dell’aliquota giornaliera, siccome la proposta del PP non

tiene conto dell’attuale situazione finanziaria dell’accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

1.1

guida in stato di inattitudine;

1.2

infrazione alle norme della

circolazione

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

4'800.-- (quattromilaottocento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 700.--

(settecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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