10.2007.420
Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 2.04 - max. 2.30)
21 maggio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.420
Data decisione, Autorità:
21.05.2008, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 2.04 - max. 2.30)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.420
DA
3243/2007
Bellinzona
21
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.30 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a destra, negligentemente
perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico
posta sulla sua sinistra, cozzando dapprima contro un cippo e la relativa
segnaletica indi, rimbalzando sulla sua destra, contro il pilastro di uno stabile
ivi esistente;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34
cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 8 ottobre
2007 n. 3243/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
Ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2007;
indetto il
dibattimento in data 21 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato
personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore ha
comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti addebitati al suo cliente e precisa
che l’opposizione interposta al decreto d’accusa è essenzialmente motivata
dalla commisurazione dell’aliquota giornaliera, siccome la proposta del PP non
tiene conto dell’attuale situazione finanziaria dell’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
1.1
guida in stato di inattitudine;
1.2
infrazione alle norme della
circolazione
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
4'800.-- (quattromilaottocento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 700.--
(settecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 1'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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