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Decisione

10.2007.427

Circolare ad una velocità di 75 Km/h su 50 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertamento mediante apparecchio radar

11 aprile 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti __________;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2

e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3362/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.-

ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita

con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie

di

fr. 100.-.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 11 aprile 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo

raccomandata dell’ 11 marzo 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

condanna alla multa di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone

Ticino l’11 settembre 2006.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3362/2007 del 15

ottobre 2007.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 270.-

(duecentosettanta),

per un totale di fr. 4'050.- (quattromilacinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla

multa di fr. 800.- (ottocento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa

di

fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre

2006.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'700.- multe

fr.

200.

- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 2'100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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