10.2007.427
Circolare ad una velocità di 75 Km/h su 50 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertamento mediante apparecchio radar
11 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.427
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare ad una velocità di 75 Km/h su 50 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertamento mediante apparecchio radar
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.427
DA
3362/2007
Bellinzona
11
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 Km/h;
Fatti
avvenuti __________;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2
e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3362/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.-
ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita
con una pena detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie
di
fr. 100.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 11 aprile 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo
raccomandata dell’ 11 marzo 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
condanna alla multa di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone
Ticino l’11 settembre 2006.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3362/2007 del 15
ottobre 2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 270.-
(duecentosettanta),
per un totale di fr. 4'050.- (quattromilacinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla
multa di fr. 800.- (ottocento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa
di
fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre
2006.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il
condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'700.- multe
fr.
200.
- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 2'100.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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