10.2007.428
Spruzzare dello spray irritante verso una persona, apostrofandola di pedofilo
16 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.428
Data decisione, Autorità:
16.09.2008, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2008.65, 17.08.2008
Titolo:
Spruzzare dello spray irritante verso una persona, apostrofandola di pedofilo
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2007.428
DA
3398/2007
Bellinzona
16
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a Gudo, in data
26 febbraio 2006, spruzzando verso CIVI 1 dello spray irritante compiuto vie di
fatto nei suoi confronti;
2. ingiuria,
per avere, a Gudo, in data
15 febbraio 2006, apostrofando CIVI 1 di pedofilo offeso il di lui onore;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1, 177 CPS, richiamato l’art. 49 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’11 ottobre
2007 n. 3398/2007 del AINQ 1 che propone la condanna di ACCU 1 in applicazione dell'art. 49 CPS, richiamata la sentenza della Presidente della Corte delle assise
correzionali di data 12 settembre 2007, vada esente da pena, ritenuto come la
stessa è da considerarsi interamente aggiuntiva.
1. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
2. La parte civile è rinviata
al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
3. La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 ottobre 2007 dell’accusato;
indetto il dibattimento 16 settembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, la parte civile, assistita dal proprio
patrocinatore, e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, postulando
altresì la condanna dell’imputato alla rifusione della nota professionale del
16 settembre 2008 a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto è lui
che è stato aggredito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49, 126 cpv. 1, 177
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
Considerandi
2.
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3398/2007 dell’11 ottobre
2007;
manda ACCU 1 esente da pena per
la presente fattispecie, ritenuto come la stessa sia già compresa nella
sanzione comminatagli dalla Presidente della Corte delle assise correzionali di
Lugano con sentenza del 12 settembre 2007, alla quale è da considerarsi
interamente aggiuntiva;
condanna ACCU 1 al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili a carico dell’imputato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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