10.2007.429
Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue
28 maggio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.429
Data decisione, Autorità:
28.05.2008, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.429
DA
3451/2007
Bellinzona
28
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando con
il motoveicolo Aprilia targato __________, in una curva per lui piegante a
sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo
procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti a __________
il 7 luglio 2007;
reato previsto dall'art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1
LCStr, 3 cpv. 1 ONC;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi
intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la
determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
il 7 luglio 2007;
reato previsto dall'art.
91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre
2007 n. 3451/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 6’750.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e
segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di
arresto (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso
Ministero pubblico il 17 luglio 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 maggio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, in virtù
del principio in dubio pro reo e nemo tenetur se ipsum accusare, chiede il
proscioglimento del suo assistito dal reato di infrazione alla LCStr. Per
quanto concerne il capo di imputazione di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr, chiede
di contestualizzare il reato e di mandarlo esente da pena in quanto le
conseguenze personali sarebbero molto pesanti. Egli chiede infine di mantenere
il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme
della circolazione,
1.2. Elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 17 luglio 2006 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
Considerandi
2.
elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3451/2007 del 22 ottobre
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
4’000.-- (quattromila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS) decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 luglio 2007,
ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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