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Decisione

10.2007.429

Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue

28 maggio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 17 luglio 2006 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

Considerandi

2.

elusione di provvedimenti

per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3451/2007 del 22 ottobre

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

4’000.-- (quattromila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS) decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 luglio 2007,

ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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