10.2007.430
Vendere, in qualità di gestore di un EP, parte del mobilio sapendo che era ancora di proprietà di un terzo
16 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.430
Data decisione, Autorità:
16.09.2008, PRPEN
Titolo:
Vendere, in qualità di gestore di un EP, parte del mobilio sapendo che era ancora di proprietà di un terzo
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.430
DA
3054/2007
Bellinzona
16
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per avere, quale gestore del
locale pubblico “__________” di __________, a scopo di indebito profitto,
venduto a __________ per la somma di fr. 2’743.80, come da ricevuta
dell’11 gennaio 2005, parte del mobilio del citato locale, di un valore
imprecisato, sapendo che era ancora di proprietà di CIVI 1, come risultava dal
contratto di compravendita del 7 novembre 2003;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24
settembre 2007 n. 3054/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 ottobre 2007 dalla parte civile
limitatamente al dispositivo n. 3;
indetto il dibattimento 16 settembre 2008,
al quale ha partecipato unicamente il patrocinatore della parte civile, mentre l'accusato,
regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’11 giugno 2008, non è comparso,
ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
preso atto che l’opposizione riguarda
unicamente il punto n. 3 del dispositivo del decreto d’accusa n. 3054/2007 del
24.
settembre 2007;
accertata pertanto la crescita in giudicato
del suddetto decreto d'accusa, ad eccezione del punto n. 3;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale si riconferma nelle pretese indicate nel suo allegato scritto
del 3 settembre 2008, precisando che al suo cliente non sono mai stati
restituiti i mobili sottratti e nemmeno gli è stata pagata un’indennità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza del 3 settembre 2008?
2.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 138 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
condanna ACCU 1
1.
al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 4’982.65 a titolo di
risarcimento, rinviandola al competente foro civile per le sue eventuali
ulteriori pretese (art. 266 e seg. CPP);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dà atto che i dispositivi per i
quali non è stata formulata opposizione, ossia:
“la condanna di __________
1.
Alla pena pecuniaria di
fr. 2'700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
30.
-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
…
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CPS.”
sono definitivi;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’arresto e dell’istruzione, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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