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Decisione

10.2007.430

Vendere, in qualità di gestore di un EP, parte del mobilio sapendo che era ancora di proprietà di un terzo

16 settembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.

30.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 ottobre 2007 dalla parte civile

limitatamente al dispositivo n. 3;

indetto il dibattimento 16 settembre 2008,

al quale ha partecipato unicamente il patrocinatore della parte civile, mentre l'accusato,

regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’11 giugno 2008, non è comparso,

ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

preso atto che l’opposizione riguarda

unicamente il punto n. 3 del dispositivo del decreto d’accusa n. 3054/2007 del

24.

settembre 2007;

accertata pertanto la crescita in giudicato

del suddetto decreto d'accusa, ad eccezione del punto n. 3;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale si riconferma nelle pretese indicate nel suo allegato scritto

del 3 settembre 2008, precisando che al suo cliente non sono mai stati

restituiti i mobili sottratti e nemmeno gli è stata pagata un’indennità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza del 3 settembre 2008?

2.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 138 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

condanna ACCU 1

1.

al versamento alla parte

civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 4’982.65 a titolo di

risarcimento, rinviandola al competente foro civile per le sue eventuali

ulteriori pretese (art. 266 e seg. CPP);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dà atto che i dispositivi per i

quali non è stata formulata opposizione, ossia:

“la condanna di __________

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 2'700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.

30.

-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

4.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CPS.”

sono definitivi;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’arresto e dell’istruzione, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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