10.2007.432
Messa in circolazione di 2 banconote da fr. 100.-- contraffatte; ripetuto consumo di eroina; coltivazione e detenzione di canapa
27 maggio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2007.432
Data decisione, Autorità:
27.05.2008, PRPEN
Titolo:
Messa in circolazione di 2 banconote da fr. 100.-- contraffatte; ripetuto consumo di eroina; coltivazione e detenzione di canapa
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
CONTRAFFAZIONE DI MONETE
art. 242 cpv. 1 CPS
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2007.432
DA
3294/2007
Bellinzona
15
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. messa in circolazione di monete
false,
per avere, a __________,
l’11 novembre 2006, messo in circolazione come genuine, due banconote svizzere
da fr. 100.-- l’una sapendo che erano contraffatte, consegnandole a __________
per il pagamento di 1.2 grammi di eroina e per l’estinzione di un debito di fr.
70.--;
2. contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________, il 27 giugno 2005, il 12 agosto 2005, il 5 maggio
2006 e l’11 novembre 2006 acquistato per il proprio consumo personale e
consumato imprecisati quantitativi di eroina, rispettivamente per avere, senza
essere autorizzato, il 6 aprile 2007, detenuto 0.2 grammi di eroina, sostanza destinata al proprio consumo personale;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 242
cpv. 1 CPS e 19a LStup, richiamato l’art. 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 ottobre
2007 n. 3294/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
200.-- (duecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 20.-- (venti) -
(art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 45 (quarantacinque)
giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv.
2 CPS).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5
(cinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 23 novembre 2004, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno
(art. 46 cpv. 2 CPS).
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 6
(sei) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno
(art. 46 cpv. 2 CPS).
6. È ordinata la confisca di
tre false banconote da fr. 100.-- numero 00B1770735 e il loro rinvio al
Ministero pubblico della Confederazione, Berna (art. 69 CPS).
7. È ordinata la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina sequestrati dalla Polizia il 6 aprile 2007 (Reperto SAD 822/2007/loc) (art. 69
CPS).
8. È ordinato, a crescita in
giudicato del presente decreto, il dissequestro della stampante HP deskjet 3420
no. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di alimentazione e collegamento e il
dissequestro di 2 fogli A4 bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre
2006.
9. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
viste l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007 dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 27 maggio 2008
di questa Pretura penale, l’imputato è stato prosciolto dall’accusa di messa in
circolazione di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, mentre è stato dichiarato
colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
art. 19a LStup, ed è stato condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere
da fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
rilevato che alle infrazioni di cui
all’art. 19a cpv. 1 LStup può essere comminata soltanto una multa, per cui la
sentenza di cui sopra è stata dichiarata nulla ed è stato indetto il presente
dibattimento;
indetto il dibattimento 15 giugno 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale evidenzia
come non vi siano prove sufficienti per condannare il suo assistito per la
messa in circolazione delle due banconote falsificate. La deposizione del teste
__________ conferma come fosse stato possibile scambiare i due pezzi da fr.
100.-- per veri. Il teste Novellini non è credibile e comunque le sue
affermazioni non sono state supportate da alcun elemento oggettivo. Deve
pertanto trovare accoglimento, in virtù del principio in dubio pro reo, la
versione fornita dall’accusato, che ha riconosciuto di aver consegnato il
denaro contraffatto allo spacciatore, ma ha sempre sostenuto di avere
considerato le banconote come originali, non contraffatte. La difesa evidenzia
poi come in quell’occasione le capacità di discernimento del suo assistito
fossero sensibilmente diminuite a causa della dipendenza da stupefacenti. Per
il resto chiede che la pena venga ridotta ad una semplice multa di fr. 100.--
in considerazione della difficile situazione personale, famigliare ed economica
dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Messa
in circolazione di monete false,
1.2. Ripetuta
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. 3294/2007 dell’8 ottobre 2007?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 45 giorni di detenzione, a quella di 5 giorni di detenzione ed a quella di 6
giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 7 aprile 2003, il 23 novembre 2004 ed il 27 gennaio
2005, e, se sì, a quali condizioni?
5. Deve
essere ordinata la confisca di tre banconote false da fr. 100.--, numero
00B17770735 e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione?
6. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina
sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2007?
7. Può essere ordinato il
dissequestro della stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD
driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4
bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006?
8. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49, 242 CPS; 19a
LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del
principio in dubio pro reo in relazione all’accusa di messa in circolazione di
monete false;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 3294/2007 dell’8
ottobre 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di messa in circolazione
di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del
summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--
(cento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma
prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 novembre 2004, ma
prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga
il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
ordina la confisca di tre banconote
false da fr. 100.--, numero 00B17770735, e il loro rinvio al Ministero pubblico
della Confederazione;
ordina la confisca e la distruzione
di 0.2 grammi di eroina (Reperto SAD n. 822/2007/loc), sequestratigli dalla
Polizia il 6 aprile 2007 (art. 69 cpv. 2 CPS);
ordina il dissequestro della
stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di
alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi
sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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