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Decisione

10.2007.432

Messa in circolazione di 2 banconote da fr. 100.-- contraffatte; ripetuto consumo di eroina; coltivazione e detenzione di canapa

27 maggio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

n. 3294/2007 dell’8 ottobre 2007?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 45 giorni di detenzione, a quella di 5 giorni di detenzione ed a quella di 6

giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 7 aprile 2003, il 23 novembre 2004 ed il 27 gennaio

2005, e, se sì, a quali condizioni?

5. Deve

essere ordinata la confisca di tre banconote false da fr. 100.--, numero

00B17770735 e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione?

6. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina

sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2007?

7. Può essere ordinato il

dissequestro della stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD

driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4

bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006?

8. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49, 242 CPS; 19a

LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del

principio in dubio pro reo in relazione all’accusa di messa in circolazione di

monete false;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla

Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 3294/2007 dell’8

ottobre 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di messa in circolazione

di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del

summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.--

(cento);

1.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma

prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 novembre 2004, ma

prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti

dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga

il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

ordina la confisca di tre banconote

false da fr. 100.--, numero 00B17770735, e il loro rinvio al Ministero pubblico

della Confederazione;

ordina la confisca e la distruzione

di 0.2 grammi di eroina (Reperto SAD n. 822/2007/loc), sequestratigli dalla

Polizia il 6 aprile 2007 (art. 69 cpv. 2 CPS);

ordina il dissequestro della

stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di

alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi

sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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