10.2007.438
Condurre un autofurgone senza essere in possesso della licenza di condurre professionale per tale tipo di veicolo e trasporto; veicolo non sottoposto al controllo delle emissioni di gas di scarico
30 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.438
Data decisione, Autorità:
30.04.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un autofurgone senza essere in possesso della licenza di condurre professionale per tale tipo di veicolo e trasporto; veicolo non sottoposto al controllo delle emissioni di gas di scarico
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 96 ONCS
Incarto
n.
10.2007.438
DA
3460/2007
Bellinzona
30
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca,
per aver condotto l'autofurgone Mercedes targato __________ senza essere in possesso della licenza di
condurre professionale prescritta per tale tipo di veicolo e di trasporto;
fatti avvenuti a __________
il 5 luglio 2007;
reato previsto dall'art.
95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 3 cpv. 1 OAC;
2. violazione degli
obblighi del detentore,
per aver condotto l’autofurgone
suddetto malgrado non fosse stato sottoposto al prescritto controllo delle
emissioni di gas di scarico e di fumi;
fatti avvenuti a __________
il 5 luglio 2007;
reato previsto dall'art.
96 ONC in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e 3 ONC e art. 35 cpv. 1 OETV;
perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre
2007 n. 3460/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 13'500.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--
(mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene: detentiva di 60 (sessanta)
giorni (ai sensi del vCPS) e pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da
fr. 80.-- l’una per complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal
Ministero pubblico l’11 febbraio 2006 ed il 2 aprile 2007 (art. 46 cpv. 1
CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dall’accusato;
indetto il
dibattimento 28 aprile 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta la violazione degli obblighi del detentore, ma
chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento dal reato
di guida senza licenza di condurre, in quanto non è provato che si sia trattata
di una corsa a titolo professionale. In via subordinata, postula una massiccia
riduzione delle aliquote e dell’ammontare delle stesse, in considerazione degli
art. 47 cifra 2 CPS e 48 cpv. 1 lett. a n. 1 CPS e della sua situazione finanziaria,
nonché una riduzione della multa, chiedendo altresì di prescindere dalla revoca
del beneficio della sospensione condizionale delle precedenti condanne e
dall’iscrizione a casellario giudiziale;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida senza licenza o
nonostante la revoca,
1.2. Violazione
degli obblighi del detentore,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 60 giorni di detenzione ed alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere
di fr. 80.-- l’una decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007, e, se sì,
a quali condizioni?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 95 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 OAC; 2, 3, 59a cpv. 1, 96 ONC; 35 cpv. 1 OETV;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
rilevato che, cadendo, in virtù del
principio in dubio pro reo, il reato di guida senza licenza di condurre,
l’imputato risulta colpevole unicamente di violazione degli obblighi del
detentore ai sensi dell’art. 96 ONC, in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e
3 ONC e 35 cpv. 1 OETV. Egli deve essere punito esclusivamente per quest’ultimo
reato, giusta il numero 501 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente
le multe disciplinari;
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
violazione degli obblighi del
detentore, art. 96 ONC,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3460/2007 del 22 ottobre
2007;
e lo proscioglie dall’accusa di guida senza
licenza di condurre per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto
d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 40.--
(quaranta);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 60.--;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione di arresto (vCPS) ed
alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, per
complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 40.00 multa
fr. 20.00 tassa
di giustizia
fr. 40.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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