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Decisione

10.2007.438

Condurre un autofurgone senza essere in possesso della licenza di condurre professionale per tale tipo di veicolo e trasporto; veicolo non sottoposto al controllo delle emissioni di gas di scarico

30 aprile 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 60 giorni di detenzione ed alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere

di fr. 80.-- l’una decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007, e, se sì,

a quali condizioni?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 95 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 OAC; 2, 3, 59a cpv. 1, 96 ONC; 35 cpv. 1 OETV;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

rilevato che, cadendo, in virtù del

principio in dubio pro reo, il reato di guida senza licenza di condurre,

l’imputato risulta colpevole unicamente di violazione degli obblighi del

detentore ai sensi dell’art. 96 ONC, in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e

3 ONC e 35 cpv. 1 OETV. Egli deve essere punito esclusivamente per quest’ultimo

reato, giusta il numero 501 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente

le multe disciplinari;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

violazione degli obblighi del

detentore, art. 96 ONC,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3460/2007 del 22 ottobre

2007;

e lo proscioglie dall’accusa di guida senza

licenza di condurre per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto

d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 40.--

(quaranta);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 60.--;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione di arresto (vCPS) ed

alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, per

complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 40.00 multa

fr. 20.00 tassa

di giustizia

fr. 40.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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