10.2007.439
Lanciare, dopo un diverbio, un tubo di ferro contro l'avversario, colpendolo al ginocchio, provocandogli così un danno al corpo; legittima difesa discolpante
27 maggio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.439
Data decisione, Autorità:
27.05.2008, PRPEN
Titolo:
Lanciare, dopo un diverbio, un tubo di ferro contro l'avversario, colpendolo al ginocchio, provocandogli così un danno al corpo; legittima difesa discolpante
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 16 cpv. 1 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.439
DA
3552/2007
Bellinzona
27
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina
Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il 21
settembre 2007, al termine di un diverbio, lanciandogli contro un tubo di ferro
che teneva nell’abitacolo del proprio veicolo colpendolo ad un ginocchio,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 come attestato da
certificato medico in atti;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre
Fatti
2007 n. 3552/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 60.--
(sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Ordina la confisca e la
distruzione, cresciuto in giudicato il presente decreto, di 1 tubo di ferro con
impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm. 76, diametro mm. 30, sequestrato
dalla Polizia al momento dell’intervento (art. 69 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dell’accusato;
indetto il dibattimento 27 maggio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
completo proscioglimento del suo assistito, rilevato come egli abbia agito per
legittima difesa nei confronti di un’imminente aggressione fisica, senza
eccedere in alcun modo i limiti imposti dalla proporzionalità. Di riflesso
postula l’assunzione di tasse e spese da parte dello Stato e rivendica il
riconoscimento di congrue ripetibili;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
1.1
Può essere riconosciuta la legittima difesa ai
sensi degli art. 15 e 16 CPS?
2.
Quale
deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di
nastro, lunghezza cm 76, diametro mm 30 sequestratogli dalla Polizia?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 42, 123 cifra
1.
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, commesse
agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3552/2007 del 25 ottobre
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 610.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca e la distruzione
di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm 76, diametro
mm 30, sequestratogli dalla Polizia (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio Reperti, c/o Comando
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 610.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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