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Decisione

10.2007.439

Lanciare, dopo un diverbio, un tubo di ferro contro l'avversario, colpendolo al ginocchio, provocandogli così un danno al corpo; legittima difesa discolpante

27 maggio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 3552/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 60.--

(sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

Ordina la confisca e la

distruzione, cresciuto in giudicato il presente decreto, di 1 tubo di ferro con

impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm. 76, diametro mm. 30, sequestrato

dalla Polizia al momento dell’intervento (art. 69 cpv. 2 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dell’accusato;

indetto il dibattimento 27 maggio 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

completo proscioglimento del suo assistito, rilevato come egli abbia agito per

legittima difesa nei confronti di un’imminente aggressione fisica, senza

eccedere in alcun modo i limiti imposti dalla proporzionalità. Di riflesso

postula l’assunzione di tasse e spese da parte dello Stato e rivendica il

riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

1.1

Può essere riconosciuta la legittima difesa ai

sensi degli art. 15 e 16 CPS?

2.

Quale

deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di

nastro, lunghezza cm 76, diametro mm 30 sequestratogli dalla Polizia?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 42, 123 cifra

1.

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, commesse

agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3552/2007 del 25 ottobre

2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 610.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina la confisca e la distruzione

di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm 76, diametro

mm 30, sequestratogli dalla Polizia (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio Reperti, c/o Comando

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 610.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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