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Decisione

10.2007.440

Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto

23 aprile 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 900.- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.-

(sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (due) giorni.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

2, al competente foro per le pretese di nature civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al versamento alla parte

civile CIVI1 dell'importo di fr. 120.-.

5.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 31 ottobre 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 23 aprile 2008,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e

sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dal reato di danneggiamento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

danneggiamento

1.1.1

trattasi di un

reato di poca entità?

1.2

contravvenzione alla LF

sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172

ter CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

danneggiamento di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3346/2007 del 15 ottobre 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 140.-.

condanna ACCU 1 a versare alla parte

civile CIVI 1 la somma di fr. 120.-.

dà atto che la parte civile CIVI 2

nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per pretese di

corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 50.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 440.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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