10.2007.440
Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto
23 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.440
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, PRPEN
Titolo:
Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 let. ter cf. 172 CPS
art. 51 LTP
Incarto
n.
10.2007.440
DA
3346/2007
Bellinzona
23
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(DI 1,)
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________, in via
__________, in data __________, all’interno dello __________, rovesciando dei
bicchieri e bottiglie danneggiato cose di proprietà altrui;
2. contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere, in data __________,
sulla tratta ferroviaria __________ - __________ viaggiato sui mezzi pubblici
delle CIVI 1 sprovvista di un titolo di trasporto valido;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 CP e 51 LTP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3346/2007 di
data 15 ottobre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 900.- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.-
(sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (due) giorni.
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
2, al competente foro per le pretese di nature civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al versamento alla parte
civile CIVI1 dell'importo di fr. 120.-.
5.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 31 ottobre 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 23 aprile 2008,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e
sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dal reato di danneggiamento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
danneggiamento
1.1.1
trattasi di un
reato di poca entità?
1.2
contravvenzione alla LF
sul trasporto pubblico
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172
ter CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
danneggiamento di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3346/2007 del 15 ottobre 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 140.-.
condanna ACCU 1 a versare alla parte
civile CIVI 1 la somma di fr. 120.-.
dà atto che la parte civile CIVI 2
nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per pretese di
corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 50.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 440.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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