Lexipedia

Decisione

10.2007.447

Decisione dopo rinvio dell'incarto ad un nuovo giudice da parte della CCRP che ha accolto il ricorso contro l'assoluzione (giudizio limitato alla commisurazione della pena ed all'ammontare degli oneri

11 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

2002 n. 858/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Si rimandano le parti

civili al competente foro per eventuali pretese a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2002;

richiamate le decisioni, cresciute in

giudicato, della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello

(di seguito: CCRP) del __________ e del Tribunale federale del __________;

indetto il pubblico dibattimento in data 11

gennaio 2008 alle ore 09:00, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito

dal difensore avv. DI 2 ed il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'imputat;

data lettura del decreto d'accusa;

estesa l’accusa e la discussione, in

aggiunta alle imputazioni previste dal decreto, così come segue:

“per avere attivato con

ritardo il personale sanitario della sala operatoria in vista dell’intervento

di taglio cesareo”;

dato atto dell’opposizione della difesa

all’estensione dell’accusa, poiché questo è un punto sulla cui correttezza

procedurale la CCRP ha omesso di esprimersi, in lesione del diritto di essere

sentito dell’accusato e del principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa: non

si deve e non si può condannare una persona allorquando questa contesta

l’insidia e la sorpresa contenute nella notifica all’ultimo minuto delle accuse

rivoletegli, senza che neppure gli si risponda quando sostiene che questo modo

di procedere è contro la legge. L’accusato rivendica il diritto di ottenere,

prima della condanna, una risposta in merito ad un’irregolarità procedurale che

sembra evidente: è vero che il giudice di prime cure aveva esteso le accuse, ma

lo aveva fatto prima di assolvere l’accusato, affinché potesse essere capito da

tutti che il suo giudizio non avrebbe tralasciato nessuna possibile ed

immaginabile ipotesi, al di là di quelle “4 precise” contemplate fin

dall’inizio dal decreto d’accusa;

delle osservazioni del

Procuratore pubblico secondo cui, oltre all’ipotesi d’accusa formulata dal

giudice di prime cure in aula, in aggiunta alle altre, il decreto d’accusa ed i

considerandi della CCRP sono zeppi di motivazione riguardo le violazioni delle

regole dell’arte. Vista la gravità e la serie impressionante di negligenze di

cui ha dato prova l’accusato, ne basterebbe solo una per fondare la sentenza di

condanna, come in effetti è avvenuto;

respinta l’opposizione formulata dalla

difesa: non si tratta in effetti di una mutazione strictu sensu del

decreto d’accusa, né si è inserita una nuova imputazione, in quanto l’ipotesi

di fatto in questione può anche essere estrapolata da quelle formulate dal

Procuratore pubblico ed in particolare da quella riferita alla carenza di

sorveglianza di cui al terzo capoverso. L’ipotesi in questione non può inoltre

essere considerata oggi nuova, essendo stata discussa al primo dibattimento ed

essendo stata ripresa dall’autorità superiore, che ne ha confermato la

validità;

acquisiti l’incarto n. 10.2003.9 di questa

Pretura, gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, della Corte di

cassazione e revisione penale e del Tribunale federale, come pure gli

accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura

penale;

ricordato che, con riferimento al punto 13

della sentenza della CCRP, nonché al considerando n. 39 cpv. 2 della decisione

della Pretura penale del 10.11.2005, non si può in questa sede pronunciarsi le

pretese di risarcimento danni avanzate dalle parti civili;

prodotta dalla difesa la seguente

documentazione:

- memoriale

riassuntivo 11.01.2008,

- autocertificazione

sulla situazione finanziaria dell’accusato;

con la precisazione che la

particolarità di questa situazione consiste nel ribaltamento di una sentenza di

assoluzione, con la conseguenza che l’accusato si vede di fatto privato di un

grado di giudizio per le eccezioni d’ordine e di merito che lui ha sollevato,

poiché il verdetto di condanna è stato fondato senza che la CCRP fosse portata

a riesaminare il merito di contestazioni sollevate in primo grado, ma

unicamente in conseguenza dell’esame dei temi del ricorso presentato dalla

pubblica accusa. Paradossalmente la difesa, per ottenere che la CCRP si

chinasse sulle eccezioni respinte dal primo Pretore, avrebbe dovuto ricorrere

contro il verdetto di assoluzione, cosa che evidentemente non ha potuto né

dovuto fare. Valga per tutti l’esempio dell’aggiunta nel decreto d’accusa,

addirittura in chiusura del processo, dell’ipotesi sulla quale la cassazione ha

fondato la condanna, aggiunta prontamente eccepita in prima sede ed ignorata in

cassazione;

sentite le osservazioni del Procuratore

pubblico che ha contestato il contenuto del memoriale prodotto oggi dalla

difesa nella misura in cui la stessa espone argomentazioni di merito sul

principio di colpevolezza, principio che è già stato stabilito in modo

vincolante dalla CCRP e non può più quindi venire messo in discussione. La CCRP ha chiaramente accertato quali sono state le violazioni delle regole dell’arte medica,

riprendendole singolarmente nei considerandi e dal decreto d’accusa che stava

alla base dell’azione penale. Nulla è stato violato anche perché prima della

chiusura del dibattimento il giudice di prime cura aveva, ex officio,

completato l’ipotesi accusatoria, dando l’ultima parola all’accusato. Il

giudice si deve oggi limitare a commisurare la pena a seguito dell’entrata in

vigore della normative del 01.01.2007, caso contrario violerebbe egli stesso le

norme di procedura;

ricordato alle parti che, come Autorità di

prima istanza, non ci si può discostare dalla sentenza della CCRP la quale, al

punto 1. del proprio dispositivo, ha già dichiarato la colpevolezza

dell’accusato, concludendo che i fatti e le circostanze sono state accertate

con sufficiente grado di chiarezza e concludenza. In ogni caso, nel rispetto

del dovere di patrocinio della difesa,

si acquisisce agli atti di causa il memoriale

proposto dal difensore, a valere quale documento;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale ha posto evidenza come un caso di prolasso del cordone si realizzi

estremamente di raro nella carriera di un medico, a differenza dell’ipotesi di

cordone ombelicale attorno al collo. Egli racconta che si trattava del secondo

parto della signora CIVI 2 al quale assisteva: nella prima evenienza,

conclusasi senza particolari complicazioni, il bambino presentava il cordone

ombelicale attorno al collo, nel caso qui in esame si è verificato un prolasso

del cordone ombelicale. L’accusato sostiene che il fatto di aver abbandonato la

sala dopo pochi minuti dall’amnioressi non ha influito sulle conseguenze subite

dal bambino: la sua presenza dopo la rottura del sacco e prima delle 12.10

sarebbe stata utile unicamente quale sostegno psicologico della paziente. Del

resto perforando il sacco con un uncino, null’altro ha fatto che provocare

artificialmente la perdita delle acque, ponendo quindi la madre nella

situazione di una donna che ha appena perso le acque: notoriamente il parto non

avviene immediatamente dopo questa circostanza. Da qui si deduce che la

presenza di un medico immediatamente dopo la perdita della acque non era

indispensabile, così come non era necessaria la presenza di un altro medico o

la sua anche dopo mezz’ora dal momento di cui sopra. L’accusato precisa di essersi

accorto del problema solo alle __________, quando però la salute del bambino

era già stata compromessa per dei motivi a lui non imputabili. All’accusato non

sono nemmeno imputabili colpe riferite alle problematiche di ritardo

dell’anestesista, che, come si evince dagli atti di causa, non solo è giunto in

sala operatoria in ritardo, ma non è nemmeno stato in grado di avviare i

macchinari immediatamente (12.28/12.36). A parere dell’accusato gli errori dei

colleghi e le imprudenze dell’ospedale non sono a lui imputabili.

Dopo i fatti l’accusato ha

lavorato alla “__________” ancora per poco tempo, in seguito ha collaborato col

figlio presso la clinica di __________. Da dicembre __________ egli è in

pensione e non esercita ormai più la propria attività.

Sulla situazione patrimoniale,

egli precisa che, oltre al reddito pensionistico, beneficia di entrate

derivanti dalla locazione di immobili di sua proprietà;

prodotta dal Procuratore Pubblico la

seguente documentazione:

- copia

decisione dipartimentale __________ di revoca dell’autorizzazione

all’esercizio indipendente della professione medica;

viene chiusa la fase istruttoria alle ore 10.15;

sentiti il Procuratore pubblico, il

quale propende per una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, piuttosto che

lavoro di pubblica utilità, e si rimette al giudizio della corte in merito

all’ammontare delle aliquote.

In considerazione della

fattispecie, egli chiede che venga comminata una pena di 90 aliquote

giornaliere ed inflitta una multa di Fr. 20'000.--, tenuto conto dell’agevole

situazione finanziaria di cui beneficia l’accusato;

il difensore, il quale contesta

anzitutto la colpevolezza dell’accusato. Egli pone l’attenzione sulle

conseguenze psicologiche e professionali che il medico ha dovuto affrontare,

sulla concolpa che andrebbe riconosciuta ai collaboratori dell’epoca, sul fatto

che il capo d’accusa determinante è stato aggiunto solamente in occasione del

primo dibattimento, sul lungo tempo trascorso della commissione dei fatti ed

infine sull’età dell’accusato.

Egli chiede, in conclusione,

che il giudice si esima dal comminare una pena all’accusato;

il Procuratore pubblico

nuovamente in replica, ribadendo in sostanza quanto finora detto, ricordando in

particolare la vita distrutta dei due genitori. In merito all’estensione

dell’accusa, egli precisa che trova giustificazione nello scopo dell’esistenza

dei pubblici dibattimenti e che tutti i principi costituzionali e procedurali

sono stati, nel caso di specie, legittimamente ossequiati. Egli è cosciente in

Ticino vi sono poche condanne di medici per violazione delle regole dell’arte

medica, ma con ciò non giustifica un giudizio favorevole;

la difesa in duplica che si

riconferma nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto;

sentito per ultimo l'accusato, che chiede

se vi sia mai stata una condanna tanto severa per un caso simile. Egli si

lamenta perché la perizia è stata commissionata ad esperti italiani, nonostante

in Svizzera vi siano ottimi specialisti della materia. Egli dichiara che, nei

suoi 40 anni di carriera e circa 7'000 parti eseguiti, mai un caso simile gli

si è presentato.

Nella medesima situazione,

egli si comporterebbe oggi in egual modo;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Dato atto che l’imputato è già

stato dichiarato autore colpevole di omicidio colposo, quale dev’essere la pena

da infliggere?

2.

L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale

dell’eventuale pena

e se sì

a quali condizioni?

3.

A chi vanno caricate le tasse e le spese di giustizia, gli oneri

processuali di

questo

dibattimento e di quello di prima sede?

costatata l’adesione ai quesiti sopra

elencati;

dichiarati definitivi i quesiti posti;

considerato in fatto e in diritto

1.

Il decreto d’accusa a fondamento di questo

procedimento è stato emanato il 22 novembre 2002: in reazione all’opposizione interposta

dall’accusato, il 10 novembre 2005 è stato indetto il primo dibattimento presso

questa Pretura penale, sede in cui era stato prosciolto. A seguito di un

ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, con decisione del 22 marzo 2007 ha però annullato la precitata sentenza di prima istanza, dichiarando ACCU 1 “autore colpevole

di omicidio colposo” e rinviando l’incarto ad un nuovo giudice, affinché “commisuri

la pena e statuisca sugli oneri processuali”. Il 27 ottobre 2007 il

Tribunale federale ha respinto un successivo ricorso della difesa contro la

decisione di condanna della CCRP. L’alta Corte di Losanna ha precisato che

l’avversato verdetto di colpevolezza del Tribunale d’appello non costituisce

una decisione finale, quindi impugnabile, ritenuto che la stessa deve ancora

essere completata con una sentenza sulla commisurazione della pena da parte

della Pretura Penale. Il presente procedimento riguarda appunto detta incombenza,

che è da espletare tenuto conto dei vincolanti accertamenti di fatto eseguiti

dalla CCRP.

2.

La pena da infliggere va commisurata a

dipendenza della colpa commessa dall’autore: in tal senso occorre considerare

la vita anteriore, le condizioni personali dell’autore e l’effetto che la stessa

avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP); occorre poi valutare il grado di

lesione e l’ esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la riprensibilità

dell’atto commesso, i moventi e gli obbiettivi perseguiti dal responsabile e le

circostanze -interne ed esterne- secondo la possibilità che l’autore aveva per

evitare il provocarsi della lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Lesione che, nel caso

di specie, consiste nella morte del neonato __________, nato durante un parto

effettuato dal medico accusato. Al riguardo va subito ricordato che, sulle

modalità operative del medico, l’Autorità superiore è stata molto chiara: “l’accusato,

nel caso concreto e più specificatamente nell’ambito della cura del figlio

della parte civile, non ha opportunamente rispettato le condotte mediche”,

violazioni che sono state ritenute in rapporto di causalità, naturale ed

adeguato, con il decesso del bambino. Qualora il medico avesse prestato la

dovuta diligenza, la morte di __________ avrebbe potuto essere evitata con ogni

probabilità. Il presente giudizio parte quindi dall’incontrastabile presupposto

che il comportamento dell’ operatore sanitario è stato negligente al punto da

configurare il reato penale di omicidio colposo per inosservanza delle norme

di comune diligenza da rispettare da parte dei ginecologi.

3.

Sulla vita dell’accusato, dagli atti di causa

emerge che il dottor ACCU 1 è un medico di __________ anni, da sempre specializzato

in ginecologia ed ostetricia. Ha praticato questa professione dal __________,

quando, dalla __________, è giunto all’Ospedale __________ __________ di __________.

Ha operato tutta la sua vita in questo settore, in Ticino e Oltralpe: a Zurigo,

nel Canton San Gallo e presso il reparto di ginecologia di __________ (__________)

per poi ritornare a __________ e all’Ospedale regionale __________,

collaborando anche con la Clinica Santa Chiara. Dal __________ è stato titolare

di uno suo studio privato in piazza __________ a __________. Alla fine

dell’anno __________ ha terminato la sua carriera professionale e beneficia ora

della pensione. Durante la sua carriera ha effettuato circa 7'000 parti, maturando

quindi un’ampia esperienza. Il suo studio è attualmente diretto e gestito da

suo figlio, pure lui ginecologo. È coniugato e convive con sua moglie a __________:

beneficai per vivere del reddito della sua pensione, oltre che delle entrate

derivanti dai canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Si può

affermare che si tratta di una persona benestante.

In aula il medico si

è definito a tutt’oggi ancora assolutamente convinto di avere, il giorno dei

fatti, agito con la giusta prudenza, accuratezza e professionalità. La morte

del neonato deve infatti essere ascritta ad una “fatalità inevitabile”. Era

impossibile fare altrimenti e di fronte a circostanze analoghe oggi si

comporterebbe nella medesima maniera. Ha, per questi motivi, espresso delle dure

critiche alla “relazione medico legale” richiesta dal Procuratore pubblico

ai due esperti dell’ Università “__________” di __________, rinviando quo

agli aspetti medici veramente pertinenti al rapporto del prof. __________, a

suo dire, l’unico referto da prendere in considerazione. Alle vittime e in

particolare alla madre, che da sempre è stata sua paziente e che a tutt’oggi

soffre di depressione, l’accusato non ha espresso nessun pensiero.

4.

Va subito

rilevato non si può in questa sede rieffettuare un raffronto fra i vari referti

peritali agli atti. Neppure è possibile esaminare le eccezioni di tipo

procedurale sollevate dalla difesa al dibattimento e, in particolare, quella

secondo cui le sarebbe stato negato il diritto ad un “doppio grado di giudizio”

per quanto attiene all’ “estensione dell’accusa” effettuata dal Giudice di

primo grado, consistente nel non avere allertato l’ospedale. Come spiegato più

sopra, a questo Giudice incombe infatti unicamente l’onere di quantificare la

pena da infliggere all’accusato, ritenuto che la colpevolezza del medico e le

valutazioni peritali tratte dall’Autorità superiore devono essere date per

assodate. Occorre di conseguenza unicamente valutare la gravità delle

violazioni dell’arte medica messe in atto dall’operatore coinvolto, ivi

compresa quella di non avere messo in stato d’allarme l’ospedale, ritenuto che,

questa inadempienza, è stata rilevata (anche) dalla Corte superiore nella sua

sentenza al punto 10 a pagina 21.

A tal proposito giova comunque rilevare che,

in ogni caso, il referto agli atti redatto dal dr. __________ non scagiona il

dr. ACCU 1 da tutte le accuse. Tutti i periti interpellati sono infatti

concordi sul fatto che il medico accusato sia stato troppo “attendista” e sul

fatto che non abbia, appunto, correttamente preallertato la sala operatoria,

conformemente agli oneri che incombono al responsabile, nella sua posizione di

garante. Inoltre, l’esperto chiamato dalla difesa ha ravvisato ulteriori

negligenze a carico del medico accusato fra cui l’ “abbandono prematuro della

partoriente” subito dopo l’amnioressi, così come l’assenza di “misure più

idonee per decomprimere il funicolo”.

5.

Le

regole dell’arte medica si definiscono come i principi stabiliti dalla scienza

che sono generalmente riconosciuti ed ammessi, comunemente seguiti e applicati

dai medici (DTF 64 II 205 cons. 4a; 108 II 59 cons. 1). A questo proposito

bisogna ricordare che l’operatore sanitario ha come missione quella di cercare

di arrivare al risultato sperato facendo capo alle proprie conoscenze e alle

proprie capacità. Ciò non significa che debba arrivare ad un risultato determinato

o che sia tenuto a garantirlo. Una violazione delle regole dell’arte medica è però

realizzata quando un atto medico non è difendibile secondo le conoscenze specifiche

riconosciute nel settore in questione: il medico non risponde di un

apprezzamento erroneo che se quest’ultimo non è difendibile o se si fondava su

un esame oggettivamente insufficiente (TF 4P.110/2003 del 26.8.2003, cons. 4;

DTF 120 Ib 413, cons. 4a). In altre parole un determinato comportamento viola i

doveri di prudenza quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto,

tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della

messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del

rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 cons. 2d; 126 IV 13 cons.

7a/bb e rif.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2a ed.,

Zurigo 1997, nn. 28a e 33 ad art. 18 CP). Determinante per l’esame

dell’operato di un dottore risulta pure essere il suo dovere primordiale di

agire nel pieno rispetto delle regole dell’arte medica e dei principi

umanitari, in base ai quali egli ha l’obbligo di fare tutto il possibile per

curare il paziente e di evitare tutto quanto potrebbe nuocergli, senza che,

ovviamente, possa essere preteso che il suo intervento abbia successo (DTF 130

IV 8, cons. 3.3). Egli infrange i suoi doveri quando prende delle decisioni che

in base a criteri cardine della scienza medica non risultano essere oggettivamente

sostenibili (DTF 120 Ib 411 cons. 4a).

6.

Nel caso qui in esame quasi tutte le imputazioni

contenute nel decreto d’accusa sono state giudicate integralmente realizzate

dalla CCRP: infatti, se si può affermare che il medico non ha proceduto

all’amnioressi in maniera intempestiva (prima ipotesi del decreto d’accusa e decisione

ad 10), non si può invece asserire che ha correttamente effettuato quelle “manovre

ostetriche atte a limitate il prolasso del funicolo ombelicale” e quelle per

“contenere la fuoriuscita del liquido dal sacco con mano… con conseguente

trascinamento di un’ansa del follicolo”. Egli ha in seguito “omesso di

sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito

cardiaco fetale… abbandonando la sala parto dopo solo 4 minuti”. La CCRP ha in effetti spiegato che la marcata decelerazione del battito cardiaco del bambino ed

il fatto di avere poco prima effettuato un’amnioressi, imponevano la presenza del

medico in sala parto ben più di 4 minuti dopo l’operazione o, perlomeno,

avrebbero imposto al dottore di non allontanare anche il medico assistente,

lasciando la madre sola con l’ostetrica. La posizione di quel feto prima del

parto era in effetti da definire non ideale e avrebbe imposto allo specialista

di mettere in atto un attento monitoraggio della situazione. Da qui si deduce

che il medico ha pertanto altresì “omesso la diagnosi della grave sofferenza

fetale acuta”, accorgendosi della problematica insorta nel parto solo 1 ora

e 40 minuti dopo l’amnioressi, pur essendo stato interpellato telefonicamente

dall’infermiera durante la sua assenza.

Vi è poi, per finire, un’ulteriore negligenza, sempre accertata

dalla CCRP, riferita ad un “atteggiamento troppo attendista del medico” per

non avere correttamente predisposto la sala operatoria, per non avere messo in

preallarme i colleghi anestesisti, ciò che ha conseguenza inevitabilmente protratto

oltremisura il momento in cui il taglio cesareo ha potuto essere effettuato.

Troppo tardi in quanto la salute del bambino, a quel momento, era già stata

irrimediabilmente compromessa. Se si fosse proceduto al taglio cesareo prima

delle 12.10, il neonato, con ogni probabilità, sarebbe stato salvato. La difesa

si è recisamente opposta al fatto che l’accusato sia stato condannato anche per

questi fatti, siccome gli stessi non sarebbero previsti nel decreto d’accusa.

Ora, se è ben vero che non tutte queste circostanze sono

letteralmente previste nel decreto d’accusa, si deve comunque prendere atto che

le stesse sono strettamente connesse con la quarta ipotesi formulata dal

Magistrato inquirente, che, con la proposta di condanna ha rimproverato al

medico di essersi accorto della sofferenza fetale acuta tardivamente “se non

dopo 1 ora e 40 minuti” proprio a causa dell’atteggiamento -troppo attendista-

da lui assunto. Per cui, la presa in considerazione di questo comportamento per

la commisurazione della pena non costituisce un’inammissibile estensione

dell’accusa, bensì unicamente di una specificazione delle negligenze commesse

dal medico. Era quindi giusto e doveroso che anche questi aspetti potessero

essere discussi al dibattimento.

7.

La commisurazione della pena va eseguita a dipendenza

della gravità della colpa commessa dal medico, tenuto conto delle diverse

azioni da lui effettuate, giudicate lesive dei principi dell’arte. A tal

proposito va subito rilevato che all’accusato, nella sua qualità di operatore

sanitario, deve di principio essere richiesto un dovere di cautela e prudenza accresciuto

rispetto all’ordinario. Inoltre, nella fattispecie, che riguardava un parto di

tipo particolare, detto dovere doveva essere superiore alla media, visto che la

partoriente era giunta in ospedale dopo il termine solito per la nascita, che

essa non aveva avuto una corretta reazione ai medicamenti e che,

indipendentemente dall’attendibilità delle misurazioni del cuore del bambino, i

picchi inferiori ai 60 battiti al minuto erano più frequenti rispetto

all’usuale. Dette circostanze potevano e dovevano costituire un chiaro

campanello d’allarme e segnale di pericolo per il medico, il quale però lo ha

sottovalutato.

Inoltre, ritenuto che questo medico aveva un’importante

esperienza nel settore in cui stava lavorando, nella sua qualità di primo

responsabile dell’operazione non poteva (e non doveva) permettersi di lasciare

la sala parto alle 10:42 per dei motivi sicuramente meno importanti rispetto

alla sicurezza della paziente e del bambino. Sicurezza che è stata per di più

ulteriormente messa in pericolo quando ha ordinato alla d.ssa __________ di

visitare dei pazienti ai piani superiori, privando la madre della presenza di qualsiasi

medico. A discapito dell’accusato vi è poi ancora il fatto che, quando

l’infermiera lo ha raggiunto alle 11:11 sul suo cellulare per chiedergli di

rientrare in ospedale, egli non solo non è ritornato subito, ma non si è

nemmeno premunito di convenientemente istruirla, ripresentandosi in sala parto

(ben) 22-23 minuti dopo. Vi è poi la scarsa frequenza dei controlli vaginali (a

distanza di 40 minuti) ed il fatto che, dopo essersi accorto finalmente del

prolasso del cordone ombelicale alle 12:10, l’anestesista di picchetto è giunto

in sala operatoria addirittura 18 minuti dopo, senza che poi, a quel momento,

nessuno è stato in grado di mettere in funzione i macchinari se non dopo

ulteriori 6-8 minuti per procedere all’operazione solo alle 12:36.

8.

Dovendosi quindi escludere la fatalità dell’evento e,

accertata la molteplicità delle negligenze commesse, non ravvisando agli atti

di causa nemmeno nessun atteggiamento di effettivo rimorso da parte

dell’imputato, convinto, nonostante quanto sopra, di avere sempre correttamente

agito, si deve forzatamente commisurare una pena di 75 aliquote giornaliere.

Questa commisurazione è in effetti perfettamente in linea con la giurisprudenza

della Pretura penale in caso di omicidio colposo (cf. decisione del 29 aprile

2004, inc. n. 10.2002.240).

In tale commisurazione vi è infatti poi anche da considerare

il fatto che l’accusato è purtroppo già due volte in passato incorso in gravi

disgrazie: è vero che in entrambi i casi sono stati emessi dei decreti di non

luogo a procedere, tuttavia, nel caso più recente, la Commissione di vigilanza sanitaria aveva stabilito che il medico non aveva correttamente

predisposto le cure della sua paziente, commettendo una negligenza. Per questo

caso specifico l’ospedale ha per di più ritenuto di risarcire le vittime con un

cospicuo importo di fr. 150'000.-- riconoscendo indirettamente un grave errore

dell’ospedale ed in primis del responsabile qui accusato.

Tutto ben ponderato si giustifica quindi di ridurre solo

lievemente la pena proposta dal Procuratore pubblico se non per l’età

dell’accusato e per il lungo tempo trascorso dai fatti ad oggi (sette anni), senza

che questo si sia macchiato di ulteriori imprudenze. Allo stesso va per finire

riconosciuto anche il diritto al beneficio della sospensione condizionale con

la precisazione però che, per questo motivo, gli deve altresì essere comminata

anche una multa, proporzionata alle sue entrate, evidenziate al dibattimento,

che sono di tenore elevato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 34, 42 s segg., 47 e

segg., 106, 117 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai quesiti posti;

premesso che __________ è già

stato dichiarato dalla CCRP autore colpevole di omicidio colposo, ex art. 117

CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

858/2002 del 22 novembre 2002, di cui al secondo, terzo e quarto paragrafo,

nonché per quanto attiene all’ipotesi di cui all’estensione dell’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta)

ciascuna, per un totale di fr. 26'250.--(ventiseimiladuecentocinquanta);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 10'000.--

(diecimila);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 100 (cento) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 9'084.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 10'000.00 multa

fr. 1’200.00 tassa di giustizia

fr. 7'884.00 spese giudiziarie

fr. 0.00 testi

fr. 19'084.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster