10.2007.447
Decisione dopo rinvio dell'incarto ad un nuovo giudice da parte della CCRP che ha accolto il ricorso contro l'assoluzione (giudizio limitato alla commisurazione della pena ed all'ammontare degli oneri
11 gennaio 2008Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2007.447
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, PRPEN
Titolo:
Decisione dopo rinvio dell'incarto ad un nuovo giudice da parte della CCRP che ha accolto il ricorso contro l'assoluzione (giudizio limitato alla commisurazione della pena ed all'ammontare degli oneri processuali)
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti
patr.ti da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.447
DAC
858/2002
Bellinzona,
11
gennaio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1 DI 2
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per aver cagionato per
negligenza la morte del piccolo __________ (nato il __________), e meglio per
avere in data __________, in occasione del travaglio per parto della madre,
signora CIVI 2, presso l'ospedale "__________" di __________, tenuto
una condotta sanitaria imprudente e in contrasto con le regole dell’arte
medica, in particolare per avere:
·
intempestivamente proceduto alla rottura artificiale delle
membrane amniotiche (cd. "amnioressi") alle ore __________, in
presenza di situazione ostetrica sfavorevole (mobile fetale ancora troppo alto
nello scavo pelvico);
·
omesso l'effettuazione del complesso di manovre ostetriche atte a
limitare il prolasso del funicolo (cordone) ombelicale e le sue conseguenze, in
particolare per aver omesso di contenere con mano in vagina una fuoriuscita
troppo rapida del liquido amniotico, con conseguente trascinamento di un’ansa
del funicolo;
·
omesso di sorvegliare la paziente, nonostante una prima
decelerazione del battito cardiaco fetale avvenuta subito dopo l’amnioressi,
abbandonando la sala parto dopo soli 4 minuti da tale operazione;
·
omesso la diagnosi della grave sofferenza fetale acuta, successiva
all'amnioressi, se non dopo ca. 1 ora e 40 minuti (ore 12:10), vale a dire
quando la grave asfissia peripartale in seguito al prolasso del cordone
ombelicale aveva, con ogni verosimiglianza, cagionato gravi lesioni cerebrali
irreversibili al feto;
con la
conseguenza che il piccolo __________ subiva gravi danni neurologici che resero
necessario il suo immediato trasferimento al __________ e ne determinavano la
successiva morte in data __________ presso l'Ospedale __________.
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
previsto dall’art. 117 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
Fatti
2002 n. 858/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Si rimandano le parti
civili al competente foro per eventuali pretese a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2002;
richiamate le decisioni, cresciute in
giudicato, della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello
(di seguito: CCRP) del __________ e del Tribunale federale del __________;
indetto il pubblico dibattimento in data 11
gennaio 2008 alle ore 09:00, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito
dal difensore avv. DI 2 ed il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'imputat;
data lettura del decreto d'accusa;
estesa l’accusa e la discussione, in
aggiunta alle imputazioni previste dal decreto, così come segue:
“per avere attivato con
ritardo il personale sanitario della sala operatoria in vista dell’intervento
di taglio cesareo”;
dato atto dell’opposizione della difesa
all’estensione dell’accusa, poiché questo è un punto sulla cui correttezza
procedurale la CCRP ha omesso di esprimersi, in lesione del diritto di essere
sentito dell’accusato e del principio dell’immutabilità dell’atto d’accusa: non
si deve e non si può condannare una persona allorquando questa contesta
l’insidia e la sorpresa contenute nella notifica all’ultimo minuto delle accuse
rivoletegli, senza che neppure gli si risponda quando sostiene che questo modo
di procedere è contro la legge. L’accusato rivendica il diritto di ottenere,
prima della condanna, una risposta in merito ad un’irregolarità procedurale che
sembra evidente: è vero che il giudice di prime cure aveva esteso le accuse, ma
lo aveva fatto prima di assolvere l’accusato, affinché potesse essere capito da
tutti che il suo giudizio non avrebbe tralasciato nessuna possibile ed
immaginabile ipotesi, al di là di quelle “4 precise” contemplate fin
dall’inizio dal decreto d’accusa;
delle osservazioni del
Procuratore pubblico secondo cui, oltre all’ipotesi d’accusa formulata dal
giudice di prime cure in aula, in aggiunta alle altre, il decreto d’accusa ed i
considerandi della CCRP sono zeppi di motivazione riguardo le violazioni delle
regole dell’arte. Vista la gravità e la serie impressionante di negligenze di
cui ha dato prova l’accusato, ne basterebbe solo una per fondare la sentenza di
condanna, come in effetti è avvenuto;
respinta l’opposizione formulata dalla
difesa: non si tratta in effetti di una mutazione strictu sensu del
decreto d’accusa, né si è inserita una nuova imputazione, in quanto l’ipotesi
di fatto in questione può anche essere estrapolata da quelle formulate dal
Procuratore pubblico ed in particolare da quella riferita alla carenza di
sorveglianza di cui al terzo capoverso. L’ipotesi in questione non può inoltre
essere considerata oggi nuova, essendo stata discussa al primo dibattimento ed
essendo stata ripresa dall’autorità superiore, che ne ha confermato la
validità;
acquisiti l’incarto n. 10.2003.9 di questa
Pretura, gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, della Corte di
cassazione e revisione penale e del Tribunale federale, come pure gli
accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura
penale;
ricordato che, con riferimento al punto 13
della sentenza della CCRP, nonché al considerando n. 39 cpv. 2 della decisione
della Pretura penale del 10.11.2005, non si può in questa sede pronunciarsi le
pretese di risarcimento danni avanzate dalle parti civili;
prodotta dalla difesa la seguente
documentazione:
- memoriale
riassuntivo 11.01.2008,
- autocertificazione
sulla situazione finanziaria dell’accusato;
con la precisazione che la
particolarità di questa situazione consiste nel ribaltamento di una sentenza di
assoluzione, con la conseguenza che l’accusato si vede di fatto privato di un
grado di giudizio per le eccezioni d’ordine e di merito che lui ha sollevato,
poiché il verdetto di condanna è stato fondato senza che la CCRP fosse portata
a riesaminare il merito di contestazioni sollevate in primo grado, ma
unicamente in conseguenza dell’esame dei temi del ricorso presentato dalla
pubblica accusa. Paradossalmente la difesa, per ottenere che la CCRP si
chinasse sulle eccezioni respinte dal primo Pretore, avrebbe dovuto ricorrere
contro il verdetto di assoluzione, cosa che evidentemente non ha potuto né
dovuto fare. Valga per tutti l’esempio dell’aggiunta nel decreto d’accusa,
addirittura in chiusura del processo, dell’ipotesi sulla quale la cassazione ha
fondato la condanna, aggiunta prontamente eccepita in prima sede ed ignorata in
cassazione;
sentite le osservazioni del Procuratore
pubblico che ha contestato il contenuto del memoriale prodotto oggi dalla
difesa nella misura in cui la stessa espone argomentazioni di merito sul
principio di colpevolezza, principio che è già stato stabilito in modo
vincolante dalla CCRP e non può più quindi venire messo in discussione. La CCRP ha chiaramente accertato quali sono state le violazioni delle regole dell’arte medica,
riprendendole singolarmente nei considerandi e dal decreto d’accusa che stava
alla base dell’azione penale. Nulla è stato violato anche perché prima della
chiusura del dibattimento il giudice di prime cura aveva, ex officio,
completato l’ipotesi accusatoria, dando l’ultima parola all’accusato. Il
giudice si deve oggi limitare a commisurare la pena a seguito dell’entrata in
vigore della normative del 01.01.2007, caso contrario violerebbe egli stesso le
norme di procedura;
ricordato alle parti che, come Autorità di
prima istanza, non ci si può discostare dalla sentenza della CCRP la quale, al
punto 1. del proprio dispositivo, ha già dichiarato la colpevolezza
dell’accusato, concludendo che i fatti e le circostanze sono state accertate
con sufficiente grado di chiarezza e concludenza. In ogni caso, nel rispetto
del dovere di patrocinio della difesa,
si acquisisce agli atti di causa il memoriale
proposto dal difensore, a valere quale documento;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale ha posto evidenza come un caso di prolasso del cordone si realizzi
estremamente di raro nella carriera di un medico, a differenza dell’ipotesi di
cordone ombelicale attorno al collo. Egli racconta che si trattava del secondo
parto della signora CIVI 2 al quale assisteva: nella prima evenienza,
conclusasi senza particolari complicazioni, il bambino presentava il cordone
ombelicale attorno al collo, nel caso qui in esame si è verificato un prolasso
del cordone ombelicale. L’accusato sostiene che il fatto di aver abbandonato la
sala dopo pochi minuti dall’amnioressi non ha influito sulle conseguenze subite
dal bambino: la sua presenza dopo la rottura del sacco e prima delle 12.10
sarebbe stata utile unicamente quale sostegno psicologico della paziente. Del
resto perforando il sacco con un uncino, null’altro ha fatto che provocare
artificialmente la perdita delle acque, ponendo quindi la madre nella
situazione di una donna che ha appena perso le acque: notoriamente il parto non
avviene immediatamente dopo questa circostanza. Da qui si deduce che la
presenza di un medico immediatamente dopo la perdita della acque non era
indispensabile, così come non era necessaria la presenza di un altro medico o
la sua anche dopo mezz’ora dal momento di cui sopra. L’accusato precisa di essersi
accorto del problema solo alle __________, quando però la salute del bambino
era già stata compromessa per dei motivi a lui non imputabili. All’accusato non
sono nemmeno imputabili colpe riferite alle problematiche di ritardo
dell’anestesista, che, come si evince dagli atti di causa, non solo è giunto in
sala operatoria in ritardo, ma non è nemmeno stato in grado di avviare i
macchinari immediatamente (12.28/12.36). A parere dell’accusato gli errori dei
colleghi e le imprudenze dell’ospedale non sono a lui imputabili.
Dopo i fatti l’accusato ha
lavorato alla “__________” ancora per poco tempo, in seguito ha collaborato col
figlio presso la clinica di __________. Da dicembre __________ egli è in
pensione e non esercita ormai più la propria attività.
Sulla situazione patrimoniale,
egli precisa che, oltre al reddito pensionistico, beneficia di entrate
derivanti dalla locazione di immobili di sua proprietà;
prodotta dal Procuratore Pubblico la
seguente documentazione:
- copia
decisione dipartimentale __________ di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio indipendente della professione medica;
viene chiusa la fase istruttoria alle ore 10.15;
sentiti il Procuratore pubblico, il
quale propende per una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, piuttosto che
lavoro di pubblica utilità, e si rimette al giudizio della corte in merito
all’ammontare delle aliquote.
In considerazione della
fattispecie, egli chiede che venga comminata una pena di 90 aliquote
giornaliere ed inflitta una multa di Fr. 20'000.--, tenuto conto dell’agevole
situazione finanziaria di cui beneficia l’accusato;
il difensore, il quale contesta
anzitutto la colpevolezza dell’accusato. Egli pone l’attenzione sulle
conseguenze psicologiche e professionali che il medico ha dovuto affrontare,
sulla concolpa che andrebbe riconosciuta ai collaboratori dell’epoca, sul fatto
che il capo d’accusa determinante è stato aggiunto solamente in occasione del
primo dibattimento, sul lungo tempo trascorso della commissione dei fatti ed
infine sull’età dell’accusato.
Egli chiede, in conclusione,
che il giudice si esima dal comminare una pena all’accusato;
il Procuratore pubblico
nuovamente in replica, ribadendo in sostanza quanto finora detto, ricordando in
particolare la vita distrutta dei due genitori. In merito all’estensione
dell’accusa, egli precisa che trova giustificazione nello scopo dell’esistenza
dei pubblici dibattimenti e che tutti i principi costituzionali e procedurali
sono stati, nel caso di specie, legittimamente ossequiati. Egli è cosciente in
Ticino vi sono poche condanne di medici per violazione delle regole dell’arte
medica, ma con ciò non giustifica un giudizio favorevole;
la difesa in duplica che si
riconferma nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto;
sentito per ultimo l'accusato, che chiede
se vi sia mai stata una condanna tanto severa per un caso simile. Egli si
lamenta perché la perizia è stata commissionata ad esperti italiani, nonostante
in Svizzera vi siano ottimi specialisti della materia. Egli dichiara che, nei
suoi 40 anni di carriera e circa 7'000 parti eseguiti, mai un caso simile gli
si è presentato.
Nella medesima situazione,
egli si comporterebbe oggi in egual modo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Dato atto che l’imputato è già
stato dichiarato autore colpevole di omicidio colposo, quale dev’essere la pena
da infliggere?
2.
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale
dell’eventuale pena
e se sì
a quali condizioni?
3.
A chi vanno caricate le tasse e le spese di giustizia, gli oneri
processuali di
questo
dibattimento e di quello di prima sede?
costatata l’adesione ai quesiti sopra
elencati;
dichiarati definitivi i quesiti posti;
considerato in fatto e in diritto
1.
Il decreto d’accusa a fondamento di questo
procedimento è stato emanato il 22 novembre 2002: in reazione all’opposizione interposta
dall’accusato, il 10 novembre 2005 è stato indetto il primo dibattimento presso
questa Pretura penale, sede in cui era stato prosciolto. A seguito di un
ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, con decisione del 22 marzo 2007 ha però annullato la precitata sentenza di prima istanza, dichiarando ACCU 1 “autore colpevole
di omicidio colposo” e rinviando l’incarto ad un nuovo giudice, affinché “commisuri
la pena e statuisca sugli oneri processuali”. Il 27 ottobre 2007 il
Tribunale federale ha respinto un successivo ricorso della difesa contro la
decisione di condanna della CCRP. L’alta Corte di Losanna ha precisato che
l’avversato verdetto di colpevolezza del Tribunale d’appello non costituisce
una decisione finale, quindi impugnabile, ritenuto che la stessa deve ancora
essere completata con una sentenza sulla commisurazione della pena da parte
della Pretura Penale. Il presente procedimento riguarda appunto detta incombenza,
che è da espletare tenuto conto dei vincolanti accertamenti di fatto eseguiti
dalla CCRP.
2.
La pena da infliggere va commisurata a
dipendenza della colpa commessa dall’autore: in tal senso occorre considerare
la vita anteriore, le condizioni personali dell’autore e l’effetto che la stessa
avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP); occorre poi valutare il grado di
lesione e l’ esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la riprensibilità
dell’atto commesso, i moventi e gli obbiettivi perseguiti dal responsabile e le
circostanze -interne ed esterne- secondo la possibilità che l’autore aveva per
evitare il provocarsi della lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Lesione che, nel caso
di specie, consiste nella morte del neonato __________, nato durante un parto
effettuato dal medico accusato. Al riguardo va subito ricordato che, sulle
modalità operative del medico, l’Autorità superiore è stata molto chiara: “l’accusato,
nel caso concreto e più specificatamente nell’ambito della cura del figlio
della parte civile, non ha opportunamente rispettato le condotte mediche”,
violazioni che sono state ritenute in rapporto di causalità, naturale ed
adeguato, con il decesso del bambino. Qualora il medico avesse prestato la
dovuta diligenza, la morte di __________ avrebbe potuto essere evitata con ogni
probabilità. Il presente giudizio parte quindi dall’incontrastabile presupposto
che il comportamento dell’ operatore sanitario è stato negligente al punto da
configurare il reato penale di omicidio colposo per inosservanza delle norme
di comune diligenza da rispettare da parte dei ginecologi.
3.
Sulla vita dell’accusato, dagli atti di causa
emerge che il dottor ACCU 1 è un medico di __________ anni, da sempre specializzato
in ginecologia ed ostetricia. Ha praticato questa professione dal __________,
quando, dalla __________, è giunto all’Ospedale __________ __________ di __________.
Ha operato tutta la sua vita in questo settore, in Ticino e Oltralpe: a Zurigo,
nel Canton San Gallo e presso il reparto di ginecologia di __________ (__________)
per poi ritornare a __________ e all’Ospedale regionale __________,
collaborando anche con la Clinica Santa Chiara. Dal __________ è stato titolare
di uno suo studio privato in piazza __________ a __________. Alla fine
dell’anno __________ ha terminato la sua carriera professionale e beneficia ora
della pensione. Durante la sua carriera ha effettuato circa 7'000 parti, maturando
quindi un’ampia esperienza. Il suo studio è attualmente diretto e gestito da
suo figlio, pure lui ginecologo. È coniugato e convive con sua moglie a __________:
beneficai per vivere del reddito della sua pensione, oltre che delle entrate
derivanti dai canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Si può
affermare che si tratta di una persona benestante.
In aula il medico si
è definito a tutt’oggi ancora assolutamente convinto di avere, il giorno dei
fatti, agito con la giusta prudenza, accuratezza e professionalità. La morte
del neonato deve infatti essere ascritta ad una “fatalità inevitabile”. Era
impossibile fare altrimenti e di fronte a circostanze analoghe oggi si
comporterebbe nella medesima maniera. Ha, per questi motivi, espresso delle dure
critiche alla “relazione medico legale” richiesta dal Procuratore pubblico
ai due esperti dell’ Università “__________” di __________, rinviando quo
agli aspetti medici veramente pertinenti al rapporto del prof. __________, a
suo dire, l’unico referto da prendere in considerazione. Alle vittime e in
particolare alla madre, che da sempre è stata sua paziente e che a tutt’oggi
soffre di depressione, l’accusato non ha espresso nessun pensiero.
4.
Va subito
rilevato non si può in questa sede rieffettuare un raffronto fra i vari referti
peritali agli atti. Neppure è possibile esaminare le eccezioni di tipo
procedurale sollevate dalla difesa al dibattimento e, in particolare, quella
secondo cui le sarebbe stato negato il diritto ad un “doppio grado di giudizio”
per quanto attiene all’ “estensione dell’accusa” effettuata dal Giudice di
primo grado, consistente nel non avere allertato l’ospedale. Come spiegato più
sopra, a questo Giudice incombe infatti unicamente l’onere di quantificare la
pena da infliggere all’accusato, ritenuto che la colpevolezza del medico e le
valutazioni peritali tratte dall’Autorità superiore devono essere date per
assodate. Occorre di conseguenza unicamente valutare la gravità delle
violazioni dell’arte medica messe in atto dall’operatore coinvolto, ivi
compresa quella di non avere messo in stato d’allarme l’ospedale, ritenuto che,
questa inadempienza, è stata rilevata (anche) dalla Corte superiore nella sua
sentenza al punto 10 a pagina 21.
A tal proposito giova comunque rilevare che,
in ogni caso, il referto agli atti redatto dal dr. __________ non scagiona il
dr. ACCU 1 da tutte le accuse. Tutti i periti interpellati sono infatti
concordi sul fatto che il medico accusato sia stato troppo “attendista” e sul
fatto che non abbia, appunto, correttamente preallertato la sala operatoria,
conformemente agli oneri che incombono al responsabile, nella sua posizione di
garante. Inoltre, l’esperto chiamato dalla difesa ha ravvisato ulteriori
negligenze a carico del medico accusato fra cui l’ “abbandono prematuro della
partoriente” subito dopo l’amnioressi, così come l’assenza di “misure più
idonee per decomprimere il funicolo”.
5.
Le
regole dell’arte medica si definiscono come i principi stabiliti dalla scienza
che sono generalmente riconosciuti ed ammessi, comunemente seguiti e applicati
dai medici (DTF 64 II 205 cons. 4a; 108 II 59 cons. 1). A questo proposito
bisogna ricordare che l’operatore sanitario ha come missione quella di cercare
di arrivare al risultato sperato facendo capo alle proprie conoscenze e alle
proprie capacità. Ciò non significa che debba arrivare ad un risultato determinato
o che sia tenuto a garantirlo. Una violazione delle regole dell’arte medica è però
realizzata quando un atto medico non è difendibile secondo le conoscenze specifiche
riconosciute nel settore in questione: il medico non risponde di un
apprezzamento erroneo che se quest’ultimo non è difendibile o se si fondava su
un esame oggettivamente insufficiente (TF 4P.110/2003 del 26.8.2003, cons. 4;
DTF 120 Ib 413, cons. 4a). In altre parole un determinato comportamento viola i
doveri di prudenza quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto,
tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della
messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del
rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 cons. 2d; 126 IV 13 cons.
7a/bb e rif.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2a ed.,
Zurigo 1997, nn. 28a e 33 ad art. 18 CP). Determinante per l’esame
dell’operato di un dottore risulta pure essere il suo dovere primordiale di
agire nel pieno rispetto delle regole dell’arte medica e dei principi
umanitari, in base ai quali egli ha l’obbligo di fare tutto il possibile per
curare il paziente e di evitare tutto quanto potrebbe nuocergli, senza che,
ovviamente, possa essere preteso che il suo intervento abbia successo (DTF 130
IV 8, cons. 3.3). Egli infrange i suoi doveri quando prende delle decisioni che
in base a criteri cardine della scienza medica non risultano essere oggettivamente
sostenibili (DTF 120 Ib 411 cons. 4a).
6.
Nel caso qui in esame quasi tutte le imputazioni
contenute nel decreto d’accusa sono state giudicate integralmente realizzate
dalla CCRP: infatti, se si può affermare che il medico non ha proceduto
all’amnioressi in maniera intempestiva (prima ipotesi del decreto d’accusa e decisione
ad 10), non si può invece asserire che ha correttamente effettuato quelle “manovre
ostetriche atte a limitate il prolasso del funicolo ombelicale” e quelle per
“contenere la fuoriuscita del liquido dal sacco con mano… con conseguente
trascinamento di un’ansa del follicolo”. Egli ha in seguito “omesso di
sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito
cardiaco fetale… abbandonando la sala parto dopo solo 4 minuti”. La CCRP ha in effetti spiegato che la marcata decelerazione del battito cardiaco del bambino ed
il fatto di avere poco prima effettuato un’amnioressi, imponevano la presenza del
medico in sala parto ben più di 4 minuti dopo l’operazione o, perlomeno,
avrebbero imposto al dottore di non allontanare anche il medico assistente,
lasciando la madre sola con l’ostetrica. La posizione di quel feto prima del
parto era in effetti da definire non ideale e avrebbe imposto allo specialista
di mettere in atto un attento monitoraggio della situazione. Da qui si deduce
che il medico ha pertanto altresì “omesso la diagnosi della grave sofferenza
fetale acuta”, accorgendosi della problematica insorta nel parto solo 1 ora
e 40 minuti dopo l’amnioressi, pur essendo stato interpellato telefonicamente
dall’infermiera durante la sua assenza.
Vi è poi, per finire, un’ulteriore negligenza, sempre accertata
dalla CCRP, riferita ad un “atteggiamento troppo attendista del medico” per
non avere correttamente predisposto la sala operatoria, per non avere messo in
preallarme i colleghi anestesisti, ciò che ha conseguenza inevitabilmente protratto
oltremisura il momento in cui il taglio cesareo ha potuto essere effettuato.
Troppo tardi in quanto la salute del bambino, a quel momento, era già stata
irrimediabilmente compromessa. Se si fosse proceduto al taglio cesareo prima
delle 12.10, il neonato, con ogni probabilità, sarebbe stato salvato. La difesa
si è recisamente opposta al fatto che l’accusato sia stato condannato anche per
questi fatti, siccome gli stessi non sarebbero previsti nel decreto d’accusa.
Ora, se è ben vero che non tutte queste circostanze sono
letteralmente previste nel decreto d’accusa, si deve comunque prendere atto che
le stesse sono strettamente connesse con la quarta ipotesi formulata dal
Magistrato inquirente, che, con la proposta di condanna ha rimproverato al
medico di essersi accorto della sofferenza fetale acuta tardivamente “se non
dopo 1 ora e 40 minuti” proprio a causa dell’atteggiamento -troppo attendista-
da lui assunto. Per cui, la presa in considerazione di questo comportamento per
la commisurazione della pena non costituisce un’inammissibile estensione
dell’accusa, bensì unicamente di una specificazione delle negligenze commesse
dal medico. Era quindi giusto e doveroso che anche questi aspetti potessero
essere discussi al dibattimento.
7.
La commisurazione della pena va eseguita a dipendenza
della gravità della colpa commessa dal medico, tenuto conto delle diverse
azioni da lui effettuate, giudicate lesive dei principi dell’arte. A tal
proposito va subito rilevato che all’accusato, nella sua qualità di operatore
sanitario, deve di principio essere richiesto un dovere di cautela e prudenza accresciuto
rispetto all’ordinario. Inoltre, nella fattispecie, che riguardava un parto di
tipo particolare, detto dovere doveva essere superiore alla media, visto che la
partoriente era giunta in ospedale dopo il termine solito per la nascita, che
essa non aveva avuto una corretta reazione ai medicamenti e che,
indipendentemente dall’attendibilità delle misurazioni del cuore del bambino, i
picchi inferiori ai 60 battiti al minuto erano più frequenti rispetto
all’usuale. Dette circostanze potevano e dovevano costituire un chiaro
campanello d’allarme e segnale di pericolo per il medico, il quale però lo ha
sottovalutato.
Inoltre, ritenuto che questo medico aveva un’importante
esperienza nel settore in cui stava lavorando, nella sua qualità di primo
responsabile dell’operazione non poteva (e non doveva) permettersi di lasciare
la sala parto alle 10:42 per dei motivi sicuramente meno importanti rispetto
alla sicurezza della paziente e del bambino. Sicurezza che è stata per di più
ulteriormente messa in pericolo quando ha ordinato alla d.ssa __________ di
visitare dei pazienti ai piani superiori, privando la madre della presenza di qualsiasi
medico. A discapito dell’accusato vi è poi ancora il fatto che, quando
l’infermiera lo ha raggiunto alle 11:11 sul suo cellulare per chiedergli di
rientrare in ospedale, egli non solo non è ritornato subito, ma non si è
nemmeno premunito di convenientemente istruirla, ripresentandosi in sala parto
(ben) 22-23 minuti dopo. Vi è poi la scarsa frequenza dei controlli vaginali (a
distanza di 40 minuti) ed il fatto che, dopo essersi accorto finalmente del
prolasso del cordone ombelicale alle 12:10, l’anestesista di picchetto è giunto
in sala operatoria addirittura 18 minuti dopo, senza che poi, a quel momento,
nessuno è stato in grado di mettere in funzione i macchinari se non dopo
ulteriori 6-8 minuti per procedere all’operazione solo alle 12:36.
8.
Dovendosi quindi escludere la fatalità dell’evento e,
accertata la molteplicità delle negligenze commesse, non ravvisando agli atti
di causa nemmeno nessun atteggiamento di effettivo rimorso da parte
dell’imputato, convinto, nonostante quanto sopra, di avere sempre correttamente
agito, si deve forzatamente commisurare una pena di 75 aliquote giornaliere.
Questa commisurazione è in effetti perfettamente in linea con la giurisprudenza
della Pretura penale in caso di omicidio colposo (cf. decisione del 29 aprile
2004, inc. n. 10.2002.240).
In tale commisurazione vi è infatti poi anche da considerare
il fatto che l’accusato è purtroppo già due volte in passato incorso in gravi
disgrazie: è vero che in entrambi i casi sono stati emessi dei decreti di non
luogo a procedere, tuttavia, nel caso più recente, la Commissione di vigilanza sanitaria aveva stabilito che il medico non aveva correttamente
predisposto le cure della sua paziente, commettendo una negligenza. Per questo
caso specifico l’ospedale ha per di più ritenuto di risarcire le vittime con un
cospicuo importo di fr. 150'000.-- riconoscendo indirettamente un grave errore
dell’ospedale ed in primis del responsabile qui accusato.
Tutto ben ponderato si giustifica quindi di ridurre solo
lievemente la pena proposta dal Procuratore pubblico se non per l’età
dell’accusato e per il lungo tempo trascorso dai fatti ad oggi (sette anni), senza
che questo si sia macchiato di ulteriori imprudenze. Allo stesso va per finire
riconosciuto anche il diritto al beneficio della sospensione condizionale con
la precisazione però che, per questo motivo, gli deve altresì essere comminata
anche una multa, proporzionata alle sue entrate, evidenziate al dibattimento,
che sono di tenore elevato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 34, 42 s segg., 47 e
segg., 106, 117 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti;
premesso che __________ è già
stato dichiarato dalla CCRP autore colpevole di omicidio colposo, ex art. 117
CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
858/2002 del 22 novembre 2002, di cui al secondo, terzo e quarto paragrafo,
nonché per quanto attiene all’ipotesi di cui all’estensione dell’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta)
ciascuna, per un totale di fr. 26'250.--(ventiseimiladuecentocinquanta);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 10'000.--
(diecimila);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 100 (cento) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 9'084.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 10'000.00 multa
fr. 1’200.00 tassa di giustizia
fr. 7'884.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 testi
fr. 19'084.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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