10.2007.448
Opposizione irricevibile
19 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.448
Data decisione, Autorità:
19.11.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.448
DA
2632/2007
Bellinzona
19
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di frode dello scotto;
Fatti
avvenuti dal 22 al 28 novembre 2006 a __________;
reato
previsto dall'art. 149 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n.2632/2007 di data 20 agosto 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.- (milleseicento), corrispondente a 20
(venti)
aliquote da fr. 80.- (ottanta) da dedursi il carcere preventivo sofferto di
giorni
1 (uno).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 5 (cinque).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di
fr. 100.-.
4.
Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 10 (dieci) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il
26.09.2005
5.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 20 (venti) giorni decretata nei suoi confronti dal MP il
24.04
, ma prolugna il periodo di prova di 1(uno) anno.
6.
Decreta l’abbandono del procedimento penale contro l’accusato per titolo di
danneggiamento, per insufficienza di prove sul dolo.
ritenuto che
l’accusato è stato detenuto per un (1) giorno il 3 giugno 2007;
vista l'opposizione
interposta in data 7 novembre 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 agosto 2007 per
raccomandata al prevenuto al suo domicilio all’indirizzo da lui fornito in
corso d’istruttoria, durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione
relativa all’art. 207a CPP;
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata
ritirata, nell’ipotesi più favorevole all’imputato l'ha ritornata - per
compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 18 ottobre 2007 al mittente,
il quale in data 19 ottobre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una
copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);
che
l’invio 19 ottobre 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione
e fotocopia del decreto di accusa allegato dall’imputato medesimo), è avvenuto
unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per
la salvaguardia del termine;
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 18 ottobre 2007, giorno
fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è
scaduto il 2 novembre 2007;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 7 novembre 2007
dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro sulla busta);
che
di conseguenza l'opposizione 7 novembre 2007 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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