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Decisione

10.2007.450

Offendere l'onore di una persona; dire cosa non vera a terze persone

22 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. ingiuria,

per avere, a __________ in

data 12 marzo 2007, nel medesimo contesto descritto al punto 1., offeso l’onore

di __________ con l’epiteto di “completamente disfatta”;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 173

e 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3800/2007 di

data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 5 aliquote da fr. 150.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 12 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 aprile 2008,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il

patrocinatore mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 marzo 2008 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice, la quale

chiede la conferma del decreto e la condanna al risarcimento di cui all’istanza

15.

aprile 2008;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato e in via subordinata l’esenzione dalla pena; si

oppone alle pretese della parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

diffamazione

1.2

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di

fr. 7'837.30 oltre accessori, di cui fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 12

marzo 2007 per torto morale e fr. 5'837.30 oltre interessi dalla crescita in

giudicato della sentenza come risarcimento delle spese legali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,

173, 177 CP; 41, 44 e 49 CO, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3800/2007 del 7 novembre 2007.

manda ACCU

1.

esente da pena per il reato di

ingiuria.

condanna ACCU

1.

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

330.

- (trecentotrenta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

condanna ACCU 1 a versare alla

parte civile CIVI 1 la somma di fr. 500.- come risarcimento per spese di

patrocinio. Le altre pretese sono respinte.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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