10.2007.453
Aggressione
6 maggio 2008Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.453
Data decisione, Autorità:
06.05.2008, PRPEN
Titolo:
Aggressione
AGGRESSIONE
art. 134 CPS
Incarto n.
10.2007.453
10.2007.454
DA 3510/2007
DA 3511/2007
Bellinzona
6
maggio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
Alias: _____________
(difesi da: Avv. DI 1)
ACCU 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, a __________, il 3
marzo 2007, in correità con ACCU 2, preso parte all'aggressione di CIVI 1 nel
corso della quale egli è stato ripetutamente colpito con calci e pugni, fatto
cadere a terra, sbattuto sul cofano della sua vettura e ancora colpito con
calci e pugni sul corpo riportando le lesioni descritte nel certificato medico
16 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre
Fatti
2007 n. 3510/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3 CPP).
3. Alla multa di fr. 800.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 8 (otto).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ACCU 2
(alias
__________)
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, a __________, il 3
marzo 2007, in correità con ACCU 1, preso parte all'aggressione di CIVI 1 nel
corso della quale egli è stato ripetutamente colpito con calci e pugni, fatto
cadere a terra, sbattuto sul cofano della sua vettura e ancora colpito con
calci e pugni sul corpo riportando le lesioni descritte nel certificato medico
16 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre
2007 n. 3511/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 3'300.-,
corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.-, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 30 (trenta).
2. Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3 CPP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni (ai
sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt II
Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005 ma prolunga di 1 anno il
periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 2 novembre 2007;
indetto il dibattimento 6 maggio 2008, al
quale sono comparsi gli accusati assistiti dall’avv. DI 1, il Sostituto Procuratore
pubblico e la parte civile CIVI 1;
accertate le generalità degli accusati, data lettura
dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, sentiti i
testimoni;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento, poiché non c’è la prova che gli accusati hanno commesso il
reato;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di
aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
4. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30
giorni, decretata nei confronti di _____________- dall’Untersuchungsrichteramt
Considerandi
II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
La sera del 2 marzo 2007
__________ si trovava con i figli attorno all’ora di cena a __________ a casa
della sorella e del cognato CIVI 1. Era per lei un periodo difficile, perché si
stava separando dal marito e cercava conforto presso la famiglia della sorella.
Al momento di cenare,
non avendo fame, si è assentata per recarsi al Bar __________ dove intendeva pure
acquistare delle sigarette. In quel luogo è stata raggiunta dal cognato, con il
quale ha poi trascorso il resto della serata.
Dapprima essi si sono
trattenuti al Bar __________, parlando delle questioni personali che affliggevano
la signora __________. In quel luogo CIVI 1 ha consumato alcune bevande
alcoliche. Verso le 23.30 i due si sono recati con l’automobile del cognato al Bar
__________ di __________, dove sono state consumate altre bevande alcoliche e
l’uomo ha cominciato a parlare con il gerente, con il quale si poi assentato
per una quindicina di minuti. Al ritorno ha pagato le consumazioni e ha
lasciato l’esercizio pubblico assieme alla cognata.
2.
Sul piazzale antistante
il Bar __________ ACCU 2, peraltro locatario del bar dato in seguito in
sublocazione a certo __________, aveva sistemato per il periodo di carnevale il
suo furgone adibito a preparazione e vendita di kebab e bibite. Attorno allo
stesso aveva inoltre posato una tendina di ca. 30-40 metri quadrati,
all’interno della quale aveva predisposto alcuni tavolini. Questo spazio era
rimasto in loco anche dopo il carnevale e veniva utilizzato durante i fine
settimana tra le 24.00 e le 4.30.
La notte fra venerdì 2 marzo e
sabato 3 marzo 2007 ACCU 2 aveva organizzato anche un accompagnamento musicale
che era assicurato da tre suoi connazionali. L’entrata della tendina era
posizionata a lato del banco del furgone (perpendicolarmente allo stesso).
All’automezzo era possibile accedere solo uscendo dal gazebo. L’orchestrina si
trovava nell’angolo sul lato dell’entrata, di fronte al bancone. Il gestore
dello spaccio quella sera aveva aperto con anticipo alle 22.30 circa e si
occupava principalmente della preparazione del kebab sul furgone, mentre nella
tendina il cugino ACCU 1 fungeva da cameriere. Dopo l’apertura sono arrivati i
primi clienti, compatrioti di ACCU 2.
3.
CIVI 1 e la cognata sono
entrati nella predetta tendina, a detta di quest’ultima perché invitati da ACCU
2, al quale tempo prima aveva chiesto se non avesse lavoro per lei e il quale
l’avrebbe chiamata perché asseriva di aver perso il numero di telefono.
A partire da quel momento __________
così descrive i fatti:
“Ricordo che la musica era
molto forte (c’era un uomo che suonava il sassofono ed un altro che suonava la
tastiera). __________ (ACCU 2, ndr) non è entrato con noi; ricordo di
averlo visto entrare nella tendina quando io e CIVI 1 stavamo ballando. Io e CIVI
1.
abbiamo ballato per forse un minuto; quindi CIVI 1 si è recato al banco dove
si poteva ordinare da bere e da mangiare mentre io sono rimasta a ballare.
Voglio precisare che la tendina dove ci trovavamo è veramente piccola. CIVI 1
si è appoggiato con il braccio destro al banco di mescita con la schiena
rivolta verso la porta di entrata della tendina, quella da cui noi eravamo
passati. Quindi con la mano destra si è messo a tamburellare sul banco seguendo
il ritmo della musica guardandomi. Dietro il banco ricordo vi era ACCU 2 che mi
era parso nervoso. Dopo pochi istanti io ho raggiunto CIVI 1 al banco. Quindi
accanto a me è passato un uomo che stava uscendo dalla tendina al quale ho
chiesto una sigaretta che mi è stata data.
ADR che mentre io stavo
ancora ballando e CIVI 1 si trovava appoggiato al banco non ricordo che egli
abbia conversato con ACCU 2 che si trovava dietro al banco. I due si sono
parlati solo quando CIVI 1 ha comandato da bere. Infatti quando io ho raggiunto
CIVI 1 al banco di mescita egli mi aveva messo una mano sulle spalle dicendomi
una frase del tipo ‘allora cognatina adesso beviamo qualcosa’.
Dopo che CIVI 1 aveva
comandato da bere al ACCU 2 (due birre Heineken) –che tuttavia non gli aveva
risposto poiché in quei frangenti stava preparando qualcosa da mangiare
(ricordo di averlo visto mettere qualcosa nel forno a microonde) – nella
tendina è entrato quello che io ho ritenuto essere il cameriere (dato che stava
portando un vassoio con su un caffè e una bottiglia di birra e indossava un
grembiule). Subito dopo che questo cameriere era entrato nel locale, ACCU 2 con
tono nervoso e ad alta voce per via del volume della musica gli ha detto
qualcosa in una lingua a me sconosciuta. Pochi attimi dopo che ACCU 2 aveva
parlato al cameriere questo ha appoggiato sul tavolo il vassoio che stava
portando e si è diretto da CIVI 1. Quindi da dietro lo ha afferrato alla gola
cingendogli forte il collo e lo ha trascinato fuori. Dalla posizione dove ci
trovavamo è stato un attimo dato che eravamo vicini alla porta di entrata;
stimo che ci trovavamo neppure ad un metro di distanza da questa porta. CIVI 1
non ha avuto tempo di reagire e ritengo che neppure si era accorto che dietro
di lui stava arrivando il cameriere. Io mi sono invece accorta che il cameriere
stava arrivando dietro a CIVI 1 poiché avevo rivolto il mio sguardo verso
l’interno della tendina per comandare da bere al cameriere dato che ACCU 2 non
ci aveva risposto.
Io sono immediatamente
uscita dalla tendina e praticamente in contemporanea con me anche ACCU 2. Il
cameriere e ACCU 2 si sono allora messi a picchiare CIVI 1. Ricordo che aveva
iniziato il cameriere e che subito dopo si è unito a lui ACCU 2; entrambi lo
hanno colpito con pugni sia in faccia che sul petto; ricordo anche che gli
hanno dato dei calci; in quei frangenti CIVI 1 era in piedi e cercava di
respingere i suoi aggressori. Anche io ho cercato di difenderlo tentando di
allontanare i due aggressori prendendoli per le magliette senza successo;
ricordo anche di essermi messa in mezzo a loro ricevendo a mia volta dei colpi
in faccia e sul fianco (colpi che però non erano diretti a me ma a CIVI 1).
Quindi CIVI 1 è caduto a terra e poi si è rialzato; anche quando era a terra i
due aggressori hanno continuato a picchiarlo dandogli calci. Anche quando CIVI
1.
si era rialzato i due hanno proseguito nel pestaggio colpendolo con pugni.
Quindi ACCU 2 lo ha afferrato dal davanti e lo ha sbattuto sul cofano della sua
macchina. Si è quindi messo sopra di lui (ricordo che ACCU 2 gli aveva anche
messo una gamba sul petto per tenerlo fermo) e gli ha dato nuovamente dei
pugni. Io ho visto bene questa scena perché ero nuovamente intervenuta in
difesa di CIVI 1. In quei frangenti avevo anche urlato chiedendo aiuto ma
nessuno era intervenuto. Quindi CIVI 1 è finito per terra (non so dire se è
caduto dal cofano o se ce lo hanno messo i due aggressori) e a quel punto ACCU
2.
e il cameriere se ne sono andati e sono rientrati nella tendina. CIVI 1 stava
visibilmente male e si lamentava. Ricordo che aveva perso una scarpa che io
avevo recuperato e nel tentativo di rimettergliela avevo visto che aveva il
piede molto gonfio. Mentre stavo occupandomi di ACCU 2 (recte: CIVI 1)
dalla tendina sono usciti di nuovo ACCU 2 e il cameriere che mi hanno chiesto
se dovevano aiutarmi per portarlo a casa. Io ricordo di avergli detto che dopo
quello che avevano fatto bisognava chiamare l’ambulanza e la Polizia e mentre
dicevo loro ciò ricordo bene che stavo cercando di recuperare dalle tasche
della giacca di CIVI 1 il suo cellulare. Io infatti quella sera non avevo il
mio con me. A quel punto ACCU 2 mi ha detto la seguente frase ‘cos’è che
abbiamo fatto? Fai attenzione a quello che dici’; quindi io ho telefonato a mia
sorella che è arrivata immediatamente che ha chiamato l’ambulanza; io infatti
non sapevo il numero di telefono dell’ambulanza e della Polizia non avendo mai
avuto simili problemi. Subito dopo che è arrivata mia sorella io sono andata a
casa di mia sorella ad occuparmi dei bambini che erano rimasti soli.
Voglio ancora aggiungere che
io ancora oggi non ho capito il perché di quell’aggressione così violenta; io
sono ancora sotto choc se ci penso. Quella sera all’interno della tendina non
era successo nulla che potesse giustificare il comportamento dei due aggressori”.
(cfr. verbale di interrogatorio
__________ 14 giugno 2007, pag. 2 e segg.)
Sentita come testimone al dibattimento
la signora ha confermato quanto dichiarato in precedenza, precisando che il
veicolo della vittima si trovava pochi metri fuori dalla tendina. Ha altresì
aggiunto che essendosi accorta di avere smarrito il suo pacchetto di sigarette,
prima di chiederne una alla persona passatale accanto, si era assentata per
circa cinque minuti per recarsi nel Bar __________ a verificare se lo avesse
dimenticato lì. Ha infine affermato che CIVI 1 non ha infastidito nessuno.
La vittima come conseguenza
della colluttazione ha subito una frattura/lussazione bimalleolare della
caviglia sinistra (cfr. referto medico agli atti).
4.
Entrambi gli accusati
contestano di avere aggredito CIVI 1.
ACCU 2 così si è espresso: “Ho
provveduto personalmente ad aprire il locale e, in quel frangente, ero
accompagnato da mio cugino ACCU 1 che era venuto con me per darmi una mano. Una
volta aperto ho iniziato i miei lavori per preparare i prodotti da vendere e
quindi sono arrivati i primi clienti.
Verso le 23.30 è entrato nel
chiosco un uomo accompagnato da una donna con i capelli biondi. L’uomo non
l’avevo mai visto prima, la donna invece era già venuta nel mio locale alcuni
giorni fa per cercare lavoro. Questo uomo era ubriaco in modo evidente ed ha
subito cominciato a tenere dei comportamenti poco rispettosi nei confronti
degli altri clienti. I due ballavano nel locale seguendo la musica che era
diffusa per allietare la serata.
A un certo punto la donna è
ancora tornata sul discorso che avrei potuto farla lavorare da me ma io ho
subito troncato l’argomento. Intanto il suo accompagnatore si era appoggiato al
bancone del bar e, con un apribottiglie continuava a picchiare sul bancone.
L’uomo ha pure ordinato da mangiare ma poi non lo ha più voluto e quindi si è
avvicinato a mio cugino e gli ha messo le mani attorno alla gola, non so se
volesse scherzare o meno. Sta di fatto che, ad un certo momento, ne ho avuto
abbastanza di questa persona e quindi ho deciso di farlo uscire dal mio locale.
Rimanendo dietro il bancone del bar l’ho preso per un lembo della giacca e l’ho
spinto verso la porta senza comunque usare particolare violenza contro di lui.
Sono comunque riuscito a farlo uscire e la sua accompagnatrice lo ha seguito di
sua volontà. A questo punto io ho ripreso le mie normali attività per servire i
clienti.
Dopo alcuni minuti ho potuto
udire che fuori dal chiosco c’era gente che urlava e imprecava. Sono quindi
uscito dal locale per vedere cosa stesse succedendo ed ho visto che l’uomo
ubriaco di prima era seduto a terra con la schiena appoggiata contro la parte
posteriore della mia auto. Le urla e le imprecazioni che avevo sentito erano
appunto prodotte da lui e dalla sua amica. Sinceramente non ho capito bene cosa
fosse successo.”
(cfr. verbale di interrogatorio
ACCU 2 del 3 marzo 2007, pag. 1 e seg.)
ACCU 1 da parte sua ha
dichiarato: “Ieri sera avevo deciso di dare una mano a mio cugino per fare
le pulizie nella cucina e quindi mi sono trovato con lui a __________ e, con la
sua auto, abbiamo raggiunto __________ dove siamo arrivati verso le 23.00
circa. Mi pare che di solito il chiosco apre tra le 23.30 e le 24.00 e quindi
quando siamo arrivati il gerente ha cominciato i lavori di preparazione per
l’apertura del locale. Subito dopo l’apertura sono arrivati i primi clienti, mi
pare fossero sette o otto tutti nostri connazionali. Infatti la clientela del
chiosco è formata quasi totalmente di gente che proviene dal __________.
Dopo alcuni momenti è
entrato un uomo accompagnato da una ragazza dai capelli biondi. Subito ho notato
che l’uomo doveva essere in preda ai fumi dell’alcol, infatti aveva dei
comportamenti piuttosto strani. Infatti cercava anche di ballare seguendo la
musica che suonava nel locale. Girava per il chiosco barcollando ed andando
addosso ai tavoli ed al bar, ad un dato momento ha pure rotto qualche cosa
picchiandolo sul bancone, non sono però in grado di dire cosa abbia rotto.
Questa persona ha poi
iniziato ad interessarsi a me e, per cominciare mi ha messo una mano intorno al
collo senza comunque stringere, si vedeva che magari voleva scherzare un po’.
In seguito mi si è messo dietro e mi ha abbracciato alla vita. Insomma era
chiaro che i suoi comportamenti un poco strani erano dovuti al fatto che era
ubriaco.
Dopo un po’, mio cugino, ha
chiesto all’uomo se volesse o no questo ‘Kebab’ e lui prima ha risposto di sì e
poi ha detto di no, fatto sta che allora mio cugino lo ha preso per un braccio
invitandolo ad uscire dal locale. Questo gesto è stato compiuto senza
particolare violenza, semplicemente lo ha accompagnato verso la porta siccome
era stufo delle provocazioni e del disturbo che l’ubriaco portava a lui ed ai
clienti. Posso dire che il gerente del locale non è uscito all’esterno, ha solo
accompagnato l’uomo sin sulla soglia e quindi è subito tornato dentro. Io non
mi sono avvicinato all’uomo ubriaco e nemmeno l’ho toccato. Passati pochi
minuti ho sentito che sul piazzale c’era gente che gridava e che imprecava, si
sentiva anche che qualcuno stava probabilmente picchiando dei pugni o delle
pedate sulle autovetture che erano parcheggiate fuori. Da parte mia non mi sono
comunque interessato troppo della cosa siccome io non avevo nessuna auto sul
piazzale.”
(cfr. verbale di interrogatorio
ACCU 1 del 3 marzo 2007, pag. 1 e seg.)
Nel corso del dibattimento ACCU
2.
ha mantenuto la sua versione, mentre ACCU 1 ha confermato la propria nella
sostanza apportando le seguenti modificazioni:
- quella sera il cugino
l’aveva chiamato al telefono chiedendogli se poteva venire a dargli una mano e
lui era partito da __________ andando direttamente a __________ con la sua
automobile;
- CIVI 1 picchiava con un
portacenere di plastica sul bancone e non sa dire se lo ha rotto (nel primo
interrogatorio del 3 marzo 2007 non è stato in grado di dire che cosa avesse in
mano e nel secondo del 10 maggio 2007 ha parlato di un apribottiglie che è
stato rotto);
- ACCU 2 era rimasto sul
furgone e ha fatto uscire la parte civile prendendola per un braccio e dandole
una leggera spinta (come aveva detto in occasione del secondo interrogatorio);
- egli stesso dopo questo
fatto ha aperto la porta per vedere se il cliente era andato via.
5.
Il difensore ha dapprima
sostenuto che l’inchiesta non sarebbe stata svolta correttamente, perché non si
sarebbero cercati gli elementi a discarico, dando troppo peso alle
dichiarazioni della cognata, che non avrebbe neppure raccontato i fatti così
come realmente accaduti. Ha poi evidenziato che la vittima era fortemente
ubriaca dal momento che quattro ore dopo i fatti presentava ancora un tasso alcolico
del 3 ‰. Non sarebbe da escludere che anche la testimone lo fosse.
Conseguenza dell’alcolemia
sarebbe la ferita riportata dalla parte civile, che risulta essere tipica di
chi stramba, perde l’equilibrio o cade da un marciapiede. Il fatto che gli accusati
non hanno aggredito CIVI 1 si potrebbe pure evincere dall’assenza nei referti
medici di qualsivoglia segno di percossa, così come dalla circostanza che le
mani di ACCU 2, controllate dalla polizia, non presentavano alcun segno, come
invece sarebbe stato il caso se avesse fatto a pugni.
Infine non risulta agli atti
alcun danno al cofano della vettura della vittima, benché due persone di
corporatura robusta vi si sarebbero sdraiate sopra con asserita violenza. Tutto
quanto precede dimostrerebbe l’inattendibilità della teste __________ e
l’estraneità degli accusati ai fatti.
6.
Per l’art. 134 CP
chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha
per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Si parla di aggressione quando
vi è un assalto fisico o la minaccia di un’arma, ossia un atto di violenza da
parte di almeno due persone contro l’integrità corporale di una persona spinte
da intenzioni ostili. A differenza della rissa, che presuppone un assalto
reciproco o una bagarre più o meno confusa alla quale partecipano attivamente
diverse persone, l’aggressione si caratterizza come attacco unilaterale. Ciò
significa che l’aggredito non deve avere avuto al momento dell’attacco
un’attitudine aggressiva (cfr. Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 2 segg. all’art. 134 CP).
Il reato in esame è stato
introdotto nel codice penale per reprimere i casi in cui, di fronte a un
attacco unilaterale, vi è la morte o la lesione di una persona e non è
possibile identificarne l’autore. Questo risultato deve essere la conseguenza
dell’aggressione o degli avvenimenti che l’hanno immediatamente seguita (cfr. Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 134
CP).
7.
In concreto, benché
sembri, come si vedrà in seguito, che la cognata della vittima abbia aggravato
sensibilmente la descrizione dei fatti, risulta poco credibile che ella si sia
inventata tutto. Il suo racconto è sempre stato lineare e ancora al
dibattimento è emerso lo spavento che in quell’occasione le era occorso.
D’altronde non è venuto alla luce alcun motivo per il quale si spiegherebbe un’ingiustificata
accusa degli imputati. E appare pure poco probabile che abbia potuto esporre a
più riprese molti dettagli senza mai contraddirsi.
E’ per contro lecito ritenere
che il gestore del chiosco visto lo stato in cui si trovava la parte civile
abbia voluto evitare noie e abbia deciso di allontanare il cliente. I testimoni
hanno invero affermato che CIVI 1 non li aveva infastiditi, benché si vedesse
che era manifestamente ubriaco. Solo un musicista ha detto di avergli dovuto
voltare le spalle, perché aveva l’impressione che lo guardasse “storto”, e il
cameriere ha sostenuto di essere stato oggetto di sconvenienti attenzioni,
senza tuttavia che vi fosse animosità, perché aveva concluso che “era chiaro
che i suoi comportamenti un poco strani erano dovuti al fatto che era ubriaco”
(cfr. verbale ACCU 1 del 3 marzo 2007, pag. 2). La cognata non conferma questo
atteggiamento della vittima, ma occorre considerare che ella si è assentata per
qualche minuto per andare a cercare le sigarette e può benissimo darsi che CIVI
1.
abbia rivolto le sue attenzioni al musicista e al cameriere quando è rimasto
solo e magari proprio per questo motivo.
Comprensibile pertanto la
decisione di far uscire la parte civile prima che succedesse qualcosa. Sulle
modalità dell’uscita le versioni divergono. ACCU 2 afferma di essere rimasto
sul furgone e di averla presa per un braccio sporgendosi dal bancone e aprendo
contemporaneamente la porta per invitarla a lasciare il posto; ACCU 1 conferma
questa modalità parlando tuttavia nel corso del primo interrogatorio di
accompagnamento sin sulla soglia, mentre lui non si è avvicinato al cliente né
è uscito sul piazzale; __________ infine sostiene che il cameriere ha preso il
cognato per il collo trascinandolo fuori.
La versione degli accusati non
risulta credibile: la manovra esposta da ACCU 2 appare particolarmente
laboriosa e non si comprende bene come abbia potuto contorcersi oltre il
bancone per aprire la porta e prendere nel contempo la parte civile per il
braccio e spingerla fuori; la versione di ACCU 1 è sconfessata dalla
testimonianza di un musicista per il quale “ad un certo punto li ho visti
tutti e tre e meglio : ‘l’ubriaco’, la donna e il ‘cameriere’ uscire dalla
tendina” (cfr. verbale __________ del 30 aprile 2007, pag. 2). Il teste ha
invero dichiarato che i tre sono usciti tranquillamente; può tuttavia ben darsi
che egli, comunque intento a suonare, non abbia potuto notare nel dettaglio la
vicenda anche perché il tutto si è svolto, come si è potuto accertare al
dibattimento, a nemmeno un metro dalla porta e molto rapidamente (cfr. anche
teste __________, verbale 14 giugno 2007, pag. 3). Può quindi essere sfuggito
al musicista che il cameriere ha preso con una certa forza CIVI 1 per farlo
uscire.
Sta di fatto che dalla
testimonianza si evince che, contrariamente a quanto da lui affermato, il
cameriere è pure uscito dalla tendina. A questo punto non vi sarebbe nulla di
anormale se anche ACCU 2 fosse sceso dal furgone (il teste __________ ha detto
di non più averlo visto in quel frangente, cfr. verbale 30 aprile 2007, pag. 3)
per controllare che il cliente lasciasse definitivamente il luogo piuttosto che
rientrare nel chiosco. Lo stesso ACCU 1 al dibattimento, al contrario di quanto
dichiarato in precedenza, ha ammesso di aver aperto la porta per verificare se
la parte civile si stava allontanando. Non è da escludere che gli accusati
abbiano qui voluto convincere CIVI 1 ad andarsene usando anche le maniere
forti, segnatamente dando qualche spinta. Vi deve poi essere stata una reazione
della parte civile (la cognata parla di “cercava di respingere i suoi
aggressori”). Se la stessa era dovuta al desiderio di rientrare, al fatto
che non era d’accordo di essere trattato a quel modo, per difendersi da colpi
dati per far male o per altro motivo ancora non è dato di sapere. E’ comunque
certo, visto - come detto sopra - che la cognata non può essersi inventata
tutto, che a quel momento il comportamento degli accusati si è fatto più deciso
e si è passati alle manate, ai pugni e alle pedate.
Dall’esame delle circostanze
sembra tuttavia che lo scopo degli aggressori fosse ancora la cacciata della
vittima, non quello di fargli del male. A questa conclusione si giunge
analizzando i certificati medici agli atti, dai quali emerge che l’unica
conseguenza dell’aggressione è stata la frattura/slogatura bimalleolare della
caviglia sinistra. Invano si cercherebbe in questi referti o in altre parti
dell’incarto un’ulteriore lesione. In nessuno luogo si parla di contusioni, di
ecchimosi, di escoriazioni ecc. Neppure le mani di ACCU 2, che afferma di avere
dovuto mostrare agli agenti, riportavano i segni di un pestaggio. Se
effettivamente gli accusati volevano fare del male a CIVI 1 e lo avessero
selvaggiamente aggredito come sostiene la cognata, si sarebbero dovute
riscontrare delle conseguenze. L’unica lesione era per contro la frattura della
caviglia, che la vittima può benissimo essersi procurata cadendo. Un simile
ferimento non è per nulla tipico per chi riceve pugni e calci, ma si manifesta
ben più facilmente quando si inciampa o si cade in malo modo. Non bisogna
dimenticare d’altronde che la parte civile al momento dei fatti aveva un tasso
alcolico verosimilmente superiore al 3,5 ‰, ritenuto che circa quattro ore dopo
aveva ancora un tasso del 3 ‰ (cfr. referto allegato al rapporto di polizia,
act. 1). In tali condizioni è facile cadere, soprattutto se si è oggetto di
spinte.
Oltre alla mancanza di segni di
percosse, a ridimensionare la brutalità dell’aggressione, vi è anche il fatto
che se effettivamente due uomini, uno dei quali (ACCU 2) robusto, avessero
attaccato con particolare veemenza la parte civile, difficilmente la minuta
cognata avrebbe potuto frapporsi, come ha asserito di aver fatto, senza subire
lei stessa importanti conseguenze. Inoltre anche la circostanza che ACCU 2
abbia bloccato con il ginocchio la vittima sul cofano dell’automobile dimostra
che l’intento era più quello di convincerlo ad andarsene, che quello di
picchiarlo.
E’ comunque comprensibile che __________,
vedendo tre uomini, dei quali due corpulenti, menar le mani, si sia spaventata
e abbia poi intravisto maggiore violenza di quella che effettivamente c’è
stata. Infine pure l’offerta degli accusati di portare a casa la parte civile
dopo aver preso atto che si era ferita potrebbe essere interpretata a sostegno
della tesi che non vi era la volontà di farle del male.
8.
In
definitiva risulta che gli accusati hanno in ogni caso alzato le mani con fare
ostile nei confronti della parte civile, senza che vi sia indizio che questa fosse
stata aggressiva nei loro confronti, e che a causa del loro comportamento essa
ha subito una lesione. Quest’ultima infatti, quand’anche fosse stata favorita
dal tasso alcolico della vittima, è una conseguenza dell’attacco degli
imputati.
Sono così
riuniti tutti gli elementi dell’aggressione.
9.
Per
quanto concerne la pena si rileva che le intenzioni degli accusati non erano
particolarmente bellicose e che la lesione è avvenuta piuttosto accidentalmente
e non da ultimo favorita anche dalle condizioni fisiche della vittima e dalla
sua stazza. Se non ci fosse stata la frattura della caviglia si sarebbe parlato
di vie di fatto.
La gravità
dell’attacco deve quindi essere ridimensionata rispetto a quanto ritenuto
dall’accusa.
Tutto ben
ponderato una pena di 15 aliquote giornaliere appare correttamente commisurata
alle particolarità della fattispecie concreta. L’ammontare della singola
aliquota per ACCU 1 è calcolata in fr. 60.- sulla base dei dati agli atti,
discussi e accettati al dibattimento. Nel suo caso di non vi sono motivi né
oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della
pena con un periodo di prova di due anni. Alla pena sospesa va aggiunta una
multa che può essere fissata in fr. 500.- tenendo conto delle sue condizioni
economiche.
Per ACCU 2
la situazione si presenta diversa, perché egli ha un precedente specifico e non
si può con sufficiente tranquillità escludere che egli si astenga dal
commettere nuovi reati, vista la facilità con la quale si lascia trasportare
dagli eventi quando si trova in situazioni di conflitto come quelle che si
possono sempre presentare nell’ambito del mestiere che svolge.
La pena di 15 aliquote
giornaliere deve quindi essere effettiva. La singola aliquota è fissata in fr.
80.
- in funzione degli elementi agli atti, discussi e accettati al
dibattimento.
10.
In merito al precedente
specifico di ACCU 2 si osserva che i fatti risalgono al 2001 e l’aggressione in
quel caso, come evidenziato al dibattimento, ha avuto luogo in condizioni del
tutto diverse e ha visto l’accusato, per quando sembra di capire, coinvolto suo
malgrado.
Nonostante quanto evidenziato
sopra appare quindi opportuno fare un atto di fiducia nei confronti
dell’imputato e non procedere, come peraltro proposto dal Procuratore pubblico,
alla revoca della sospensione condizionale della relativa condanna,
prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova.
visti gli art. 34, 42, 46, 48, 49,
106, 134 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1 e ACCU 2
autori colpevoli di aggressione
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n.
3510/2007 e n. 3511/2007 del 22 ottobre 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
900.
- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 870.-.
condanna ACCU 2
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
1'200.- (milleduecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 870.-.
comunica che le condanne saranno
iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
dà atto che nei decreti di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese
di corrispondente natura.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei confronti di ACCU 2 dall’Untersuchungsrichteramt
II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005, ma ne prolunga di 1 anno
il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1'370.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 1'200.00 pena
pecuniaria
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 2'070.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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