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Decisione

10.2007.453

Aggressione

6 maggio 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 3510/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3 CPP).

3. Alla multa di fr. 800.-,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 8 (otto).

4. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ACCU 2

(alias

__________)

prevenuto colpevole di aggressione,

per avere, a __________, il 3

marzo 2007, in correità con ACCU 1, preso parte all'aggressione di CIVI 1 nel

corso della quale egli è stato ripetutamente colpito con calci e pugni, fatto

cadere a terra, sbattuto sul cofano della sua vettura e ancora colpito con

calci e pugni sul corpo riportando le lesioni descritte nel certificato medico

16 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 134

CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre

2007 n. 3511/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 3'300.-,

corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.-, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

2. Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3 CPP).

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni (ai

sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt II

Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005 ma prolunga di 1 anno il

periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 2 novembre 2007;

indetto il dibattimento 6 maggio 2008, al

quale sono comparsi gli accusati assistiti dall’avv. DI 1, il Sostituto Procuratore

pubblico e la parte civile CIVI 1;

accertate le generalità degli accusati, data lettura

dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, sentiti i

testimoni;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, poiché non c’è la prova che gli accusati hanno commesso il

reato;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di

aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Se ACCU 2 è autore colpevole di

aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3. Sulla pena e sulle spese a

carico di ciascun accusato.

4. Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30

giorni, decretata nei confronti di _____________- dall’Untersuchungsrichteramt

Considerandi

II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

La sera del 2 marzo 2007

__________ si trovava con i figli attorno all’ora di cena a __________ a casa

della sorella e del cognato CIVI 1. Era per lei un periodo difficile, perché si

stava separando dal marito e cercava conforto presso la famiglia della sorella.

Al momento di cenare,

non avendo fame, si è assentata per recarsi al Bar __________ dove intendeva pure

acquistare delle sigarette. In quel luogo è stata raggiunta dal cognato, con il

quale ha poi trascorso il resto della serata.

Dapprima essi si sono

trattenuti al Bar __________, parlando delle questioni personali che affliggevano

la signora __________. In quel luogo CIVI 1 ha consumato alcune bevande

alcoliche. Verso le 23.30 i due si sono recati con l’automobile del cognato al Bar

__________ di __________, dove sono state consumate altre bevande alcoliche e

l’uomo ha cominciato a parlare con il gerente, con il quale si poi assentato

per una quindicina di minuti. Al ritorno ha pagato le consumazioni e ha

lasciato l’esercizio pubblico assieme alla cognata.

2.

Sul piazzale antistante

il Bar __________ ACCU 2, peraltro locatario del bar dato in seguito in

sublocazione a certo __________, aveva sistemato per il periodo di carnevale il

suo furgone adibito a preparazione e vendita di kebab e bibite. Attorno allo

stesso aveva inoltre posato una tendina di ca. 30-40 metri quadrati,

all’interno della quale aveva predisposto alcuni tavolini. Questo spazio era

rimasto in loco anche dopo il carnevale e veniva utilizzato durante i fine

settimana tra le 24.00 e le 4.30.

La notte fra venerdì 2 marzo e

sabato 3 marzo 2007 ACCU 2 aveva organizzato anche un accompagnamento musicale

che era assicurato da tre suoi connazionali. L’entrata della tendina era

posizionata a lato del banco del furgone (perpendicolarmente allo stesso).

All’automezzo era possibile accedere solo uscendo dal gazebo. L’orchestrina si

trovava nell’angolo sul lato dell’entrata, di fronte al bancone. Il gestore

dello spaccio quella sera aveva aperto con anticipo alle 22.30 circa e si

occupava principalmente della preparazione del kebab sul furgone, mentre nella

tendina il cugino ACCU 1 fungeva da cameriere. Dopo l’apertura sono arrivati i

primi clienti, compatrioti di ACCU 2.

3.

CIVI 1 e la cognata sono

entrati nella predetta tendina, a detta di quest’ultima perché invitati da ACCU

2, al quale tempo prima aveva chiesto se non avesse lavoro per lei e il quale

l’avrebbe chiamata perché asseriva di aver perso il numero di telefono.

A partire da quel momento __________

così descrive i fatti:

“Ricordo che la musica era

molto forte (c’era un uomo che suonava il sassofono ed un altro che suonava la

tastiera). __________ (ACCU 2, ndr) non è entrato con noi; ricordo di

averlo visto entrare nella tendina quando io e CIVI 1 stavamo ballando. Io e CIVI

1.

abbiamo ballato per forse un minuto; quindi CIVI 1 si è recato al banco dove

si poteva ordinare da bere e da mangiare mentre io sono rimasta a ballare.

Voglio precisare che la tendina dove ci trovavamo è veramente piccola. CIVI 1

si è appoggiato con il braccio destro al banco di mescita con la schiena

rivolta verso la porta di entrata della tendina, quella da cui noi eravamo

passati. Quindi con la mano destra si è messo a tamburellare sul banco seguendo

il ritmo della musica guardandomi. Dietro il banco ricordo vi era ACCU 2 che mi

era parso nervoso. Dopo pochi istanti io ho raggiunto CIVI 1 al banco. Quindi

accanto a me è passato un uomo che stava uscendo dalla tendina al quale ho

chiesto una sigaretta che mi è stata data.

ADR che mentre io stavo

ancora ballando e CIVI 1 si trovava appoggiato al banco non ricordo che egli

abbia conversato con ACCU 2 che si trovava dietro al banco. I due si sono

parlati solo quando CIVI 1 ha comandato da bere. Infatti quando io ho raggiunto

CIVI 1 al banco di mescita egli mi aveva messo una mano sulle spalle dicendomi

una frase del tipo ‘allora cognatina adesso beviamo qualcosa’.

Dopo che CIVI 1 aveva

comandato da bere al ACCU 2 (due birre Heineken) –che tuttavia non gli aveva

risposto poiché in quei frangenti stava preparando qualcosa da mangiare

(ricordo di averlo visto mettere qualcosa nel forno a microonde) – nella

tendina è entrato quello che io ho ritenuto essere il cameriere (dato che stava

portando un vassoio con su un caffè e una bottiglia di birra e indossava un

grembiule). Subito dopo che questo cameriere era entrato nel locale, ACCU 2 con

tono nervoso e ad alta voce per via del volume della musica gli ha detto

qualcosa in una lingua a me sconosciuta. Pochi attimi dopo che ACCU 2 aveva

parlato al cameriere questo ha appoggiato sul tavolo il vassoio che stava

portando e si è diretto da CIVI 1. Quindi da dietro lo ha afferrato alla gola

cingendogli forte il collo e lo ha trascinato fuori. Dalla posizione dove ci

trovavamo è stato un attimo dato che eravamo vicini alla porta di entrata;

stimo che ci trovavamo neppure ad un metro di distanza da questa porta. CIVI 1

non ha avuto tempo di reagire e ritengo che neppure si era accorto che dietro

di lui stava arrivando il cameriere. Io mi sono invece accorta che il cameriere

stava arrivando dietro a CIVI 1 poiché avevo rivolto il mio sguardo verso

l’interno della tendina per comandare da bere al cameriere dato che ACCU 2 non

ci aveva risposto.

Io sono immediatamente

uscita dalla tendina e praticamente in contemporanea con me anche ACCU 2. Il

cameriere e ACCU 2 si sono allora messi a picchiare CIVI 1. Ricordo che aveva

iniziato il cameriere e che subito dopo si è unito a lui ACCU 2; entrambi lo

hanno colpito con pugni sia in faccia che sul petto; ricordo anche che gli

hanno dato dei calci; in quei frangenti CIVI 1 era in piedi e cercava di

respingere i suoi aggressori. Anche io ho cercato di difenderlo tentando di

allontanare i due aggressori prendendoli per le magliette senza successo;

ricordo anche di essermi messa in mezzo a loro ricevendo a mia volta dei colpi

in faccia e sul fianco (colpi che però non erano diretti a me ma a CIVI 1).

Quindi CIVI 1 è caduto a terra e poi si è rialzato; anche quando era a terra i

due aggressori hanno continuato a picchiarlo dandogli calci. Anche quando CIVI

1.

si era rialzato i due hanno proseguito nel pestaggio colpendolo con pugni.

Quindi ACCU 2 lo ha afferrato dal davanti e lo ha sbattuto sul cofano della sua

macchina. Si è quindi messo sopra di lui (ricordo che ACCU 2 gli aveva anche

messo una gamba sul petto per tenerlo fermo) e gli ha dato nuovamente dei

pugni. Io ho visto bene questa scena perché ero nuovamente intervenuta in

difesa di CIVI 1. In quei frangenti avevo anche urlato chiedendo aiuto ma

nessuno era intervenuto. Quindi CIVI 1 è finito per terra (non so dire se è

caduto dal cofano o se ce lo hanno messo i due aggressori) e a quel punto ACCU

2.

e il cameriere se ne sono andati e sono rientrati nella tendina. CIVI 1 stava

visibilmente male e si lamentava. Ricordo che aveva perso una scarpa che io

avevo recuperato e nel tentativo di rimettergliela avevo visto che aveva il

piede molto gonfio. Mentre stavo occupandomi di ACCU 2 (recte: CIVI 1)

dalla tendina sono usciti di nuovo ACCU 2 e il cameriere che mi hanno chiesto

se dovevano aiutarmi per portarlo a casa. Io ricordo di avergli detto che dopo

quello che avevano fatto bisognava chiamare l’ambulanza e la Polizia e mentre

dicevo loro ciò ricordo bene che stavo cercando di recuperare dalle tasche

della giacca di CIVI 1 il suo cellulare. Io infatti quella sera non avevo il

mio con me. A quel punto ACCU 2 mi ha detto la seguente frase ‘cos’è che

abbiamo fatto? Fai attenzione a quello che dici’; quindi io ho telefonato a mia

sorella che è arrivata immediatamente che ha chiamato l’ambulanza; io infatti

non sapevo il numero di telefono dell’ambulanza e della Polizia non avendo mai

avuto simili problemi. Subito dopo che è arrivata mia sorella io sono andata a

casa di mia sorella ad occuparmi dei bambini che erano rimasti soli.

Voglio ancora aggiungere che

io ancora oggi non ho capito il perché di quell’aggressione così violenta; io

sono ancora sotto choc se ci penso. Quella sera all’interno della tendina non

era successo nulla che potesse giustificare il comportamento dei due aggressori”.

(cfr. verbale di interrogatorio

__________ 14 giugno 2007, pag. 2 e segg.)

Sentita come testimone al dibattimento

la signora ha confermato quanto dichiarato in precedenza, precisando che il

veicolo della vittima si trovava pochi metri fuori dalla tendina. Ha altresì

aggiunto che essendosi accorta di avere smarrito il suo pacchetto di sigarette,

prima di chiederne una alla persona passatale accanto, si era assentata per

circa cinque minuti per recarsi nel Bar __________ a verificare se lo avesse

dimenticato lì. Ha infine affermato che CIVI 1 non ha infastidito nessuno.

La vittima come conseguenza

della colluttazione ha subito una frattura/lussazione bimalleolare della

caviglia sinistra (cfr. referto medico agli atti).

4.

Entrambi gli accusati

contestano di avere aggredito CIVI 1.

ACCU 2 così si è espresso: “Ho

provveduto personalmente ad aprire il locale e, in quel frangente, ero

accompagnato da mio cugino ACCU 1 che era venuto con me per darmi una mano. Una

volta aperto ho iniziato i miei lavori per preparare i prodotti da vendere e

quindi sono arrivati i primi clienti.

Verso le 23.30 è entrato nel

chiosco un uomo accompagnato da una donna con i capelli biondi. L’uomo non

l’avevo mai visto prima, la donna invece era già venuta nel mio locale alcuni

giorni fa per cercare lavoro. Questo uomo era ubriaco in modo evidente ed ha

subito cominciato a tenere dei comportamenti poco rispettosi nei confronti

degli altri clienti. I due ballavano nel locale seguendo la musica che era

diffusa per allietare la serata.

A un certo punto la donna è

ancora tornata sul discorso che avrei potuto farla lavorare da me ma io ho

subito troncato l’argomento. Intanto il suo accompagnatore si era appoggiato al

bancone del bar e, con un apribottiglie continuava a picchiare sul bancone.

L’uomo ha pure ordinato da mangiare ma poi non lo ha più voluto e quindi si è

avvicinato a mio cugino e gli ha messo le mani attorno alla gola, non so se

volesse scherzare o meno. Sta di fatto che, ad un certo momento, ne ho avuto

abbastanza di questa persona e quindi ho deciso di farlo uscire dal mio locale.

Rimanendo dietro il bancone del bar l’ho preso per un lembo della giacca e l’ho

spinto verso la porta senza comunque usare particolare violenza contro di lui.

Sono comunque riuscito a farlo uscire e la sua accompagnatrice lo ha seguito di

sua volontà. A questo punto io ho ripreso le mie normali attività per servire i

clienti.

Dopo alcuni minuti ho potuto

udire che fuori dal chiosco c’era gente che urlava e imprecava. Sono quindi

uscito dal locale per vedere cosa stesse succedendo ed ho visto che l’uomo

ubriaco di prima era seduto a terra con la schiena appoggiata contro la parte

posteriore della mia auto. Le urla e le imprecazioni che avevo sentito erano

appunto prodotte da lui e dalla sua amica. Sinceramente non ho capito bene cosa

fosse successo.”

(cfr. verbale di interrogatorio

ACCU 2 del 3 marzo 2007, pag. 1 e seg.)

ACCU 1 da parte sua ha

dichiarato: “Ieri sera avevo deciso di dare una mano a mio cugino per fare

le pulizie nella cucina e quindi mi sono trovato con lui a __________ e, con la

sua auto, abbiamo raggiunto __________ dove siamo arrivati verso le 23.00

circa. Mi pare che di solito il chiosco apre tra le 23.30 e le 24.00 e quindi

quando siamo arrivati il gerente ha cominciato i lavori di preparazione per

l’apertura del locale. Subito dopo l’apertura sono arrivati i primi clienti, mi

pare fossero sette o otto tutti nostri connazionali. Infatti la clientela del

chiosco è formata quasi totalmente di gente che proviene dal __________.

Dopo alcuni momenti è

entrato un uomo accompagnato da una ragazza dai capelli biondi. Subito ho notato

che l’uomo doveva essere in preda ai fumi dell’alcol, infatti aveva dei

comportamenti piuttosto strani. Infatti cercava anche di ballare seguendo la

musica che suonava nel locale. Girava per il chiosco barcollando ed andando

addosso ai tavoli ed al bar, ad un dato momento ha pure rotto qualche cosa

picchiandolo sul bancone, non sono però in grado di dire cosa abbia rotto.

Questa persona ha poi

iniziato ad interessarsi a me e, per cominciare mi ha messo una mano intorno al

collo senza comunque stringere, si vedeva che magari voleva scherzare un po’.

In seguito mi si è messo dietro e mi ha abbracciato alla vita. Insomma era

chiaro che i suoi comportamenti un poco strani erano dovuti al fatto che era

ubriaco.

Dopo un po’, mio cugino, ha

chiesto all’uomo se volesse o no questo ‘Kebab’ e lui prima ha risposto di sì e

poi ha detto di no, fatto sta che allora mio cugino lo ha preso per un braccio

invitandolo ad uscire dal locale. Questo gesto è stato compiuto senza

particolare violenza, semplicemente lo ha accompagnato verso la porta siccome

era stufo delle provocazioni e del disturbo che l’ubriaco portava a lui ed ai

clienti. Posso dire che il gerente del locale non è uscito all’esterno, ha solo

accompagnato l’uomo sin sulla soglia e quindi è subito tornato dentro. Io non

mi sono avvicinato all’uomo ubriaco e nemmeno l’ho toccato. Passati pochi

minuti ho sentito che sul piazzale c’era gente che gridava e che imprecava, si

sentiva anche che qualcuno stava probabilmente picchiando dei pugni o delle

pedate sulle autovetture che erano parcheggiate fuori. Da parte mia non mi sono

comunque interessato troppo della cosa siccome io non avevo nessuna auto sul

piazzale.”

(cfr. verbale di interrogatorio

ACCU 1 del 3 marzo 2007, pag. 1 e seg.)

Nel corso del dibattimento ACCU

2.

ha mantenuto la sua versione, mentre ACCU 1 ha confermato la propria nella

sostanza apportando le seguenti modificazioni:

- quella sera il cugino

l’aveva chiamato al telefono chiedendogli se poteva venire a dargli una mano e

lui era partito da __________ andando direttamente a __________ con la sua

automobile;

- CIVI 1 picchiava con un

portacenere di plastica sul bancone e non sa dire se lo ha rotto (nel primo

interrogatorio del 3 marzo 2007 non è stato in grado di dire che cosa avesse in

mano e nel secondo del 10 maggio 2007 ha parlato di un apribottiglie che è

stato rotto);

- ACCU 2 era rimasto sul

furgone e ha fatto uscire la parte civile prendendola per un braccio e dandole

una leggera spinta (come aveva detto in occasione del secondo interrogatorio);

- egli stesso dopo questo

fatto ha aperto la porta per vedere se il cliente era andato via.

5.

Il difensore ha dapprima

sostenuto che l’inchiesta non sarebbe stata svolta correttamente, perché non si

sarebbero cercati gli elementi a discarico, dando troppo peso alle

dichiarazioni della cognata, che non avrebbe neppure raccontato i fatti così

come realmente accaduti. Ha poi evidenziato che la vittima era fortemente

ubriaca dal momento che quattro ore dopo i fatti presentava ancora un tasso alcolico

del 3 ‰. Non sarebbe da escludere che anche la testimone lo fosse.

Conseguenza dell’alcolemia

sarebbe la ferita riportata dalla parte civile, che risulta essere tipica di

chi stramba, perde l’equilibrio o cade da un marciapiede. Il fatto che gli accusati

non hanno aggredito CIVI 1 si potrebbe pure evincere dall’assenza nei referti

medici di qualsivoglia segno di percossa, così come dalla circostanza che le

mani di ACCU 2, controllate dalla polizia, non presentavano alcun segno, come

invece sarebbe stato il caso se avesse fatto a pugni.

Infine non risulta agli atti

alcun danno al cofano della vettura della vittima, benché due persone di

corporatura robusta vi si sarebbero sdraiate sopra con asserita violenza. Tutto

quanto precede dimostrerebbe l’inattendibilità della teste __________ e

l’estraneità degli accusati ai fatti.

6.

Per l’art. 134 CP

chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha

per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Si parla di aggressione quando

vi è un assalto fisico o la minaccia di un’arma, ossia un atto di violenza da

parte di almeno due persone contro l’integrità corporale di una persona spinte

da intenzioni ostili. A differenza della rissa, che presuppone un assalto

reciproco o una bagarre più o meno confusa alla quale partecipano attivamente

diverse persone, l’aggressione si caratterizza come attacco unilaterale. Ciò

significa che l’aggredito non deve avere avuto al momento dell’attacco

un’attitudine aggressiva (cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 2 segg. all’art. 134 CP).

Il reato in esame è stato

introdotto nel codice penale per reprimere i casi in cui, di fronte a un

attacco unilaterale, vi è la morte o la lesione di una persona e non è

possibile identificarne l’autore. Questo risultato deve essere la conseguenza

dell’aggressione o degli avvenimenti che l’hanno immediatamente seguita (cfr. Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 134

CP).

7.

In concreto, benché

sembri, come si vedrà in seguito, che la cognata della vittima abbia aggravato

sensibilmente la descrizione dei fatti, risulta poco credibile che ella si sia

inventata tutto. Il suo racconto è sempre stato lineare e ancora al

dibattimento è emerso lo spavento che in quell’occasione le era occorso.

D’altronde non è venuto alla luce alcun motivo per il quale si spiegherebbe un’ingiustificata

accusa degli imputati. E appare pure poco probabile che abbia potuto esporre a

più riprese molti dettagli senza mai contraddirsi.

E’ per contro lecito ritenere

che il gestore del chiosco visto lo stato in cui si trovava la parte civile

abbia voluto evitare noie e abbia deciso di allontanare il cliente. I testimoni

hanno invero affermato che CIVI 1 non li aveva infastiditi, benché si vedesse

che era manifestamente ubriaco. Solo un musicista ha detto di avergli dovuto

voltare le spalle, perché aveva l’impressione che lo guardasse “storto”, e il

cameriere ha sostenuto di essere stato oggetto di sconvenienti attenzioni,

senza tuttavia che vi fosse animosità, perché aveva concluso che “era chiaro

che i suoi comportamenti un poco strani erano dovuti al fatto che era ubriaco”

(cfr. verbale ACCU 1 del 3 marzo 2007, pag. 2). La cognata non conferma questo

atteggiamento della vittima, ma occorre considerare che ella si è assentata per

qualche minuto per andare a cercare le sigarette e può benissimo darsi che CIVI

1.

abbia rivolto le sue attenzioni al musicista e al cameriere quando è rimasto

solo e magari proprio per questo motivo.

Comprensibile pertanto la

decisione di far uscire la parte civile prima che succedesse qualcosa. Sulle

modalità dell’uscita le versioni divergono. ACCU 2 afferma di essere rimasto

sul furgone e di averla presa per un braccio sporgendosi dal bancone e aprendo

contemporaneamente la porta per invitarla a lasciare il posto; ACCU 1 conferma

questa modalità parlando tuttavia nel corso del primo interrogatorio di

accompagnamento sin sulla soglia, mentre lui non si è avvicinato al cliente né

è uscito sul piazzale; __________ infine sostiene che il cameriere ha preso il

cognato per il collo trascinandolo fuori.

La versione degli accusati non

risulta credibile: la manovra esposta da ACCU 2 appare particolarmente

laboriosa e non si comprende bene come abbia potuto contorcersi oltre il

bancone per aprire la porta e prendere nel contempo la parte civile per il

braccio e spingerla fuori; la versione di ACCU 1 è sconfessata dalla

testimonianza di un musicista per il quale “ad un certo punto li ho visti

tutti e tre e meglio : ‘l’ubriaco’, la donna e il ‘cameriere’ uscire dalla

tendina” (cfr. verbale __________ del 30 aprile 2007, pag. 2). Il teste ha

invero dichiarato che i tre sono usciti tranquillamente; può tuttavia ben darsi

che egli, comunque intento a suonare, non abbia potuto notare nel dettaglio la

vicenda anche perché il tutto si è svolto, come si è potuto accertare al

dibattimento, a nemmeno un metro dalla porta e molto rapidamente (cfr. anche

teste __________, verbale 14 giugno 2007, pag. 3). Può quindi essere sfuggito

al musicista che il cameriere ha preso con una certa forza CIVI 1 per farlo

uscire.

Sta di fatto che dalla

testimonianza si evince che, contrariamente a quanto da lui affermato, il

cameriere è pure uscito dalla tendina. A questo punto non vi sarebbe nulla di

anormale se anche ACCU 2 fosse sceso dal furgone (il teste __________ ha detto

di non più averlo visto in quel frangente, cfr. verbale 30 aprile 2007, pag. 3)

per controllare che il cliente lasciasse definitivamente il luogo piuttosto che

rientrare nel chiosco. Lo stesso ACCU 1 al dibattimento, al contrario di quanto

dichiarato in precedenza, ha ammesso di aver aperto la porta per verificare se

la parte civile si stava allontanando. Non è da escludere che gli accusati

abbiano qui voluto convincere CIVI 1 ad andarsene usando anche le maniere

forti, segnatamente dando qualche spinta. Vi deve poi essere stata una reazione

della parte civile (la cognata parla di “cercava di respingere i suoi

aggressori”). Se la stessa era dovuta al desiderio di rientrare, al fatto

che non era d’accordo di essere trattato a quel modo, per difendersi da colpi

dati per far male o per altro motivo ancora non è dato di sapere. E’ comunque

certo, visto - come detto sopra - che la cognata non può essersi inventata

tutto, che a quel momento il comportamento degli accusati si è fatto più deciso

e si è passati alle manate, ai pugni e alle pedate.

Dall’esame delle circostanze

sembra tuttavia che lo scopo degli aggressori fosse ancora la cacciata della

vittima, non quello di fargli del male. A questa conclusione si giunge

analizzando i certificati medici agli atti, dai quali emerge che l’unica

conseguenza dell’aggressione è stata la frattura/slogatura bimalleolare della

caviglia sinistra. Invano si cercherebbe in questi referti o in altre parti

dell’incarto un’ulteriore lesione. In nessuno luogo si parla di contusioni, di

ecchimosi, di escoriazioni ecc. Neppure le mani di ACCU 2, che afferma di avere

dovuto mostrare agli agenti, riportavano i segni di un pestaggio. Se

effettivamente gli accusati volevano fare del male a CIVI 1 e lo avessero

selvaggiamente aggredito come sostiene la cognata, si sarebbero dovute

riscontrare delle conseguenze. L’unica lesione era per contro la frattura della

caviglia, che la vittima può benissimo essersi procurata cadendo. Un simile

ferimento non è per nulla tipico per chi riceve pugni e calci, ma si manifesta

ben più facilmente quando si inciampa o si cade in malo modo. Non bisogna

dimenticare d’altronde che la parte civile al momento dei fatti aveva un tasso

alcolico verosimilmente superiore al 3,5 ‰, ritenuto che circa quattro ore dopo

aveva ancora un tasso del 3 ‰ (cfr. referto allegato al rapporto di polizia,

act. 1). In tali condizioni è facile cadere, soprattutto se si è oggetto di

spinte.

Oltre alla mancanza di segni di

percosse, a ridimensionare la brutalità dell’aggressione, vi è anche il fatto

che se effettivamente due uomini, uno dei quali (ACCU 2) robusto, avessero

attaccato con particolare veemenza la parte civile, difficilmente la minuta

cognata avrebbe potuto frapporsi, come ha asserito di aver fatto, senza subire

lei stessa importanti conseguenze. Inoltre anche la circostanza che ACCU 2

abbia bloccato con il ginocchio la vittima sul cofano dell’automobile dimostra

che l’intento era più quello di convincerlo ad andarsene, che quello di

picchiarlo.

E’ comunque comprensibile che __________,

vedendo tre uomini, dei quali due corpulenti, menar le mani, si sia spaventata

e abbia poi intravisto maggiore violenza di quella che effettivamente c’è

stata. Infine pure l’offerta degli accusati di portare a casa la parte civile

dopo aver preso atto che si era ferita potrebbe essere interpretata a sostegno

della tesi che non vi era la volontà di farle del male.

8.

In

definitiva risulta che gli accusati hanno in ogni caso alzato le mani con fare

ostile nei confronti della parte civile, senza che vi sia indizio che questa fosse

stata aggressiva nei loro confronti, e che a causa del loro comportamento essa

ha subito una lesione. Quest’ultima infatti, quand’anche fosse stata favorita

dal tasso alcolico della vittima, è una conseguenza dell’attacco degli

imputati.

Sono così

riuniti tutti gli elementi dell’aggressione.

9.

Per

quanto concerne la pena si rileva che le intenzioni degli accusati non erano

particolarmente bellicose e che la lesione è avvenuta piuttosto accidentalmente

e non da ultimo favorita anche dalle condizioni fisiche della vittima e dalla

sua stazza. Se non ci fosse stata la frattura della caviglia si sarebbe parlato

di vie di fatto.

La gravità

dell’attacco deve quindi essere ridimensionata rispetto a quanto ritenuto

dall’accusa.

Tutto ben

ponderato una pena di 15 aliquote giornaliere appare correttamente commisurata

alle particolarità della fattispecie concreta. L’ammontare della singola

aliquota per ACCU 1 è calcolata in fr. 60.- sulla base dei dati agli atti,

discussi e accettati al dibattimento. Nel suo caso di non vi sono motivi né

oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della

pena con un periodo di prova di due anni. Alla pena sospesa va aggiunta una

multa che può essere fissata in fr. 500.- tenendo conto delle sue condizioni

economiche.

Per ACCU 2

la situazione si presenta diversa, perché egli ha un precedente specifico e non

si può con sufficiente tranquillità escludere che egli si astenga dal

commettere nuovi reati, vista la facilità con la quale si lascia trasportare

dagli eventi quando si trova in situazioni di conflitto come quelle che si

possono sempre presentare nell’ambito del mestiere che svolge.

La pena di 15 aliquote

giornaliere deve quindi essere effettiva. La singola aliquota è fissata in fr.

80.

- in funzione degli elementi agli atti, discussi e accettati al

dibattimento.

10.

In merito al precedente

specifico di ACCU 2 si osserva che i fatti risalgono al 2001 e l’aggressione in

quel caso, come evidenziato al dibattimento, ha avuto luogo in condizioni del

tutto diverse e ha visto l’accusato, per quando sembra di capire, coinvolto suo

malgrado.

Nonostante quanto evidenziato

sopra appare quindi opportuno fare un atto di fiducia nei confronti

dell’imputato e non procedere, come peraltro proposto dal Procuratore pubblico,

alla revoca della sospensione condizionale della relativa condanna,

prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova.

visti gli art. 34, 42, 46, 48, 49,

106, 134 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1 e ACCU 2

autori colpevoli di aggressione

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n.

3510/2007 e n. 3511/2007 del 22 ottobre 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

900.

- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 870.-.

condanna ACCU 2

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

1'200.- (milleduecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 870.-.

comunica che le condanne saranno

iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

dà atto che nei decreti di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese

di corrispondente natura.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei confronti di ACCU 2 dall’Untersuchungsrichteramt

II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005, ma ne prolunga di 1 anno

il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 1'370.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 1'200.00 pena

pecuniaria

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 2'070.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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