10.2007.456
Concedere la guida di un autoveicolo ad una persona senza licenza di condurre e in stato di ebrietà
8 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.456
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, PRPEN
Titolo:
Concedere la guida di un autoveicolo ad una persona senza licenza di condurre e in stato di ebrietà
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.456
DA
3673/2007
Bellinzona
8
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di concessa guida a persona senza
licenza di condurre,
per aver concesso la guida
della vettura Seat targata LU __________ di sua proprietà a __________,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle
circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta e che era
inoltre in stato di ebrietà;
fatti avvenuti a __________ __________
Fatti
il __________;
reato previsto dall’art. 95
cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 5 novembre
2007 n. 3673/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 190.00 (centonovanta) ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 14'250.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di
detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________
(art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 15 novembre 2007;
indetto il
dibattimento 8 settembre 2008, al quale hanno preso parte l’imputato e il suo
difensore e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 aprile
2008.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il difensore, avv. DI 1, , il
quale innanzitutto specifica di non contestare i fatti illustrati nel decreto
di accusa. Evidenzia quindi il comportamento del suo cliente, che non è un
delinquente ed ha sempre collaborato con gli organi inquirenti. In merito alle
pene proposte, il difensore rileva che il reato commesso sarebbe una
contravvenzione e che il signor ACCU 1 potrebbe dunque essere punito solo con
una multa; questo implicherebbe inoltre l’impossibilità di revocare la
precedente condanna. In conclusione, il patrocinatore chiede che il suo
assistito venga condannato al pagamento di una multa di fr. 1000.-; che il
Dispositivo
dispositivo no. 1 sia annullato, che non sia ordinata la revoca della
sospensione condizionale delle precedente pena inflitta al prevenuto, e che sia
annullato il dispositivo riguardante la tassa di giustizia e le spese;
sentito per
ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si dichiara dispiaciuto per quanto è
successo e afferma di essere maturato personalmente, e pure professionalmente,
sperando di poter formare con la sua amica tra qualche anno una propria
famiglia;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, Lucerna, autore
colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra
1 LCS,
per aver concesso la guida
della vettura Seat targata LU __________i sua proprietà a __________, sapendo
o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che
non era titolare della licenza di condurre richiesta e che era inoltre in stato
di ebrietà ?
2. In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici)
giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des
Kantons __________?
4. Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 1 LCStr.; 12
segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di concessa
guida a persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per aver
concesso la guida della vettura Seat targata __________ __________ di sua
proprietà a __________, sapendo che non era titolare della licenza di condurre
richiesta;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta).
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione
inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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