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Decisione

10.2007.458

Noticare un falso sinistro ad una compagnia assicurativa e sporgere una falsa denuncia relativa al sinistro presso il comando di polizia

3 novembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'800.00 (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote

da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (art. 34 e 36 CP).

Pena totalmente aggiuntiva alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico Canton Ticino in data 12.11.2006;

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento);

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 novembre 2008,

al quale sono comparsi l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, e la Sostituto Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che, in sostanza, ha chiesto l’integrale conferma della

proposta di condanna contenuta nel decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale ha

postulato il proscioglimento dell’imputato da tutti i capi d’accusa e,

subordinatamente, in caso di pena pecuniaria, il riconoscimento del beneficio

della condizionale, chiedendo infine il riconoscimento delle ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti.

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

- tentata truffa,

- sviamento della giustizia,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa del 7 novembre 2007?

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

5.

Devono essere assegnate

ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna delle parti ha chiesto,

nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della

sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 146 cpv. 1 e 304

cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

-truffa tentata, ex art. 146 cpv. 1 CP,

-sviamento della giustizia, ex art. 304 cifra 1 CP,

per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3806/2007

del 7 novembre 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

60.

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.

1'800.00 (milleottocento).

§ L’accusato è avvertito

che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena

detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di

pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio degli stranieri, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1800.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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