10.2007.458
Noticare un falso sinistro ad una compagnia assicurativa e sporgere una falsa denuncia relativa al sinistro presso il comando di polizia
3 novembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.458
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, PRPEN
Titolo:
Noticare un falso sinistro ad una compagnia assicurativa e sporgere una falsa denuncia relativa al sinistro presso il comando di polizia
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 304 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.458
DA
3806/2007
Bellinzona
3
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. truffa tentata,
per avere, in data 06.05.2005 e
09.05.2005, a __________, per procacciare sé o altri un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia una persona, affermando cose false al fine di
indurla a atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio comunicando
telefonicamente al suo conoscente e impiegato della LESA 1, facendosi altresì
aiutare a compilare l’annuncio sinistro dal medesimo, e inoltrandolo alla
compagnia assicurativa, dichiarato contrariamente al vero di aver subito presso
la sua abitazione il furto di fr. 15'000.00 e di un collana, non riuscendo
tuttavia nell’intento ritenuto il successivo intervento della Polizia Cantonale
di __________;
2. sviamento della giustizia,
per avere, presso gli uffici
della Gendarmeria di __________, in data 05.05.2005 e in data 08.05.2005, fatto
agli agenti competenti di Polizia una falsa denuncia per un atto punibile che
sa non commesso, e meglio, simulando un furto con scasso presso la propria
abitazione di __________, allertando la Polizia e sottoscrivendo il relativo
formulario di denuncia furto, fornendo parimenti i dettagli durante il
successivo interrogatorio, denunciato contrariamente al vero di aver subito da
parte di ignoti il furto di fr. 15'000.00;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 146
cpv. 1, 304 cifra 1 CP; richiamato l’art. 22 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3806/2007 di
data 7 novembre 2007 della AINQ 1 che
propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'800.00 (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote
da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (art. 34 e 36 CP).
Pena totalmente aggiuntiva alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico Canton Ticino in data 12.11.2006;
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento);
ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, e la Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che, in sostanza, ha chiesto l’integrale conferma della
proposta di condanna contenuta nel decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale ha
postulato il proscioglimento dell’imputato da tutti i capi d’accusa e,
subordinatamente, in caso di pena pecuniaria, il riconoscimento del beneficio
della condizionale, chiedendo infine il riconoscimento delle ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti.
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
- tentata truffa,
- sviamento della giustizia,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa del 7 novembre 2007?
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
5.
Devono essere assegnate
ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto,
nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della
sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 146 cpv. 1 e 304
cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-truffa tentata, ex art. 146 cpv. 1 CP,
-sviamento della giustizia, ex art. 304 cifra 1 CP,
per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3806/2007
del 7 novembre 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
60.
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
1'800.00 (milleottocento).
§ L’accusato è avvertito
che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena
detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di
pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio degli stranieri, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1800.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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