10.2007.459
Cirolare con la vettura alla velocità di 180 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 120 Km/h
26 maggio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.459
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, PRPEN
Titolo:
Cirolare con la vettura alla velocità di 180 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 120 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.459
DA
3639/2007
Bellinzona
26
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mazda targata __________ alla velocità di 180 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata
dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph,
così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il
vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti il __________ a __________,
autostrada A2;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3639/2007
Fatti
di data 29 ottobre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr.
100.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.00, ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 200.00.
4.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena detentiva di 3 settimane, decretata nei suoi confronti dal Verhöramt
di __________ il __________.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 26 maggio
2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’11
aprile 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
visti gli
artt. 90 cifra 2 LCStr, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna può essere
posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo
di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3
settimane decretata nei suoi confronti dal Verhöramt di __________ il __________?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 3639/2007 del 29 ottobre 2007.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.--(sessanta), per un totale di fr.
3'600.-- (tremilaseicento).
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento).
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 settimane (ai sensi
del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Verhöramt di __________ il __________
(art. 46 cpv. 1 CPS).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del loro
diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è avvertito della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 1'900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster