10.2007.46
Opposizione irricevibile
29 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.46
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2007.46
DA
4082/2006
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
(difeso da: dott. iur. DI 1)
siccome
ritenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 4082/2006 di data 30 ottobre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.00.
3.
Alla revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
__________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
vista l'opposizione
interposta in data 15 gennaio 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 30 ottobre 2006 per
raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr.
busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la
dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata
ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il
9.
dicembre 2006 al mittente, il quale in data 14 dicembre 2006 ha inviato per
conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);
che
l’invio 14 dicembre 2006, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di
intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante
giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;
che
del resto se l’accusato ha ricevuto tale scritto, recante il medesimo indirizzo
della raccomandata con il decreto di accusa, significa, a riprova della
corretta intimazione, che lo stesso non era errato;
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 9 dicembre 2006, giorno
fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è
scaduto il 27 dicembre 2006, essendo i tre giorni precedenti considerati
festivi;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 15 gennaio 2007 dall’accusato,
è tardiva (cfr. timbro sulla busta);
che
al riguardo nulla mutano gli act 10 e 11 e nemmeno il fatto che ora l’accusato
ha comunicato un nuovo recapito (cfr. opposizione);
che
di conseguenza l'opposizione 15 gennaio 2007 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
I
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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