10.2007.460
Condurre un'autovettura con targhe contraffatte; condurre autoveicolo sprovvisto del contrassegno valido per l'autostrada
26 maggio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.460
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura con targhe contraffatte; condurre autoveicolo sprovvisto del contrassegno valido per l'autostrada
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
art. 97 cpv. 5 e 6 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.460
DA
3619/2007
Bellinzona
26
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. abuso delle targhe,
per
aver condotto l'autovettura Toyota con applicate abusivamente le targhe
contraffatte __________, corrispondenti alle targhe originali da lui denunciate
smarrite il __________,
Fatti
avvenuti a __________, __________, il __________,
reato
previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 5 e 6 LCStr;
2. violazione
dell'ordinanza sul contrassegno stradale,
per
aver condotto sull' autostrada A2 l'autovettura soprammenzionata senza essere
munita del prescritto contrassegno valido,
avvenuti a __________, __________, il __________,
reato
previsto dall'art. 9 cpv. 1 della citata Ordinanza;
perseguito con
decreto d’accusa del 29 ottobre 2007 n. 3619/2007 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 300.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 16 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data 26 maggio 2008, al quale è comparso personalmente
l’accusato, accompagnato dal difensore, mentre il Procuratore pubblico, con
lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo
la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale esclude qualsiasi ipotesi di falsificazione;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
abuso
di targhe?
1.2
violazione
dell’ordinanza sul contrassegno stradale
per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se
sì, per quale periodo di prova?
4.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
5.
Quale
esito deve essere dato alla cauzione di fr. 1'500.—versata dall’accusato?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 97 cifra 1 cpv. 5 e 6, 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di abuso delle targhe (per negligenza) e violazione
dell'ordinanza sul contrassegno stradale per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 3619/2007 del 29 ottobre 2007.
Condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 400.-- (quattrocento);
§. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
Revoca entro
i limiti indicati (fr. 900.-- ) la cauzione di fr. 1'500.-- versata
dall’accusato.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino
Ufficio
dei permesi, Bellinzona
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale (da dedurre dalla cauzione)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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