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Decisione

10.2007.466

Offendere l'onore e incutere timore

9 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 177 CP, art. 180 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3945/2007 di data 19 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta) corrispondente a 15

(quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 9 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato, mentre il

Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire al

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, il quale nega i fatti e sostiene la tesi del

complotto;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

l’accusato autore colpevole di:

1.1

ripetuta ingiuria?

1.2

ripetuta minaccia?

2.

In

caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la

pena?

3.

L’eventuale

pena può essere posta al beneficio della condizionale?

4.

A

chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 177 e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di ripetuta ingiuria, ex art. 177 CP, ripetuta minaccia, ex

art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 3945/2007 del 19 novembre 2007;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 30 (trenta), per un

totale di fr. 360.-- (trecentosessanta);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 200.-- (duecento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento);

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

dei permessi, Bellinzona

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr.

150.00

tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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