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Decisione

10.2007.469

Impiego di un operaio frontaliero privo del relativo permesso di lavoro

8 settembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita c0 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna non verrà iscritta a

casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;

indetto il

dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, il quale dichiara che al momento dell’assunzione dell’operaio

frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo

attivo nell’Ufficio risorse umane nella società;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente

ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

Carica le tasse e le spese allo

Stato;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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