10.2007.469
Impiego di un operaio frontaliero privo del relativo permesso di lavoro
8 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.469
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, PRPEN
Titolo:
Impiego di un operaio frontaliero privo del relativo permesso di lavoro
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 4 LDDS
Incarto
n.
10.2007.469
DA
3880/2007
Bellinzona
8
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, in qualità di membro
della direzione della ditta __________ di __________, impiegato presso
quest’ultima ditta l’operaio frontaliero __________, dall’1.4. al 21.8.2006,
privo della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 4 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del
Fatti
12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.00
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita c0 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre la condanna non verrà iscritta a
casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;
indetto il
dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato l’accusato
personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, il quale dichiara che al momento dell’assunzione dell’operaio
frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo
attivo nell’Ufficio risorse umane nella società;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente
ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
Carica le tasse e le spese allo
Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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