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Decisione

10.2007.477

Afferrare una persone per un braccio, strattonarla e farla cadere a terra provocandole delle ferite

21 maggio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 3890/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.00 (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.00

(ottanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.00

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

Ed inoltre La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 29 novembre 2007;

indetto il

dibattimento in data 21 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore

Pubblico ha comunicato di non intervenire al dibattimento, postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere

posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo

di prova?

4.

Deve essere confermato il

rinvio al foro civile della parte civile CIVI 1 per le pretese di tale natura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese e devono essere riconosciute ripetibili?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 125 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

Assegna a ACCU 1 fr. 300.—a

titolo di ripetibili.

Carica le tasse e le spese allo

Stato.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza

è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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