10.2007.478
Offendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)
23 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.478
Data decisione, Autorità:
23.06.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INGIURIA
art. 177 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.478
DA
3799/2007
Bellinzona
23
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di 1. ingiuria,
per
avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, offeso l’onore di CIVI 1, con
epiteti vari tra i quali “canadese di merda”, “figlia di puttana”, “troia”,
“sei una merda”;
2. guida
in stato di inattitudine,
per
avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, circolato al volante della
vettura Porche targata TI __________ in stato di ebrietà (minima 0,76 / massima
1,37 grammi per mille);
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31
cpv. 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente
a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni (art. 34 e 36 CP).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le
pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio
difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità
inquirente;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara
dispiaciuto;
sentita la
Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa
condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;
sentito il
difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta
dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;
sentito da
ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
l’accusato autore colpevole di:
1.1
ingiuria?
1.2
guida
in stato di inattitudine?
2.
In
caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
La
pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di ingiuria, ex art. 177 CP, e di guida in stato di
inattitudine, ex 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre
2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta),
per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla
multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione, Camorino
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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