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Decisione

10.2007.479

Eccesso di velocità, sorpassare sulla doppia linea e invadere la corsia di contromano andando a urtare uno scooter

3 novembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I __________, il cui conducente, CIVI 1, riportò a seguito dell’impatto le

lesioni e le conseguenze derivatane gravi come descritto nel rapporto del

medico legale agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 125

cpv. 2 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio

2008 n. 1803/2008 della AINQ 1, , che preso atto del consenso espresso di data

13.04.2007 propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'600.00 (milleseicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 80.00

(ottanta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.00

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

viste le opposizioni interposte

tempestivamente in data 27 novembre 2007 e 15 maggio 2008 dall'accusato, così

come quella presentata in data 14 maggio 2008 dalla parte civile;

indetto il dibattimento 3 novembre 2008,

al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la Sostituto Procuratore pubblico ed il patrocinatore di parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che propone una pena complessiva di 80 aliquote giornaliere

ed una multa di fr. 1'000.00;

sentito il patrocinatore di parte civile,

che si riterrebbe soddisfatto nella misura in cui l’assicurazione riconoscesse

le proprie pretese, non avendone tuttavia la certezza, conferma la propria

richiesta;

sentito il difensore, il quale si rimette

nelle mani del giudice per la pena, chiedendo tuttavia una riduzione della

multa e che il giudice contenga i costi processuali;

sentito da ultimo l'accusato, che si

dichiara dispiaciuto per l’accaduto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

- grave infrazione alle norme

della circolazione,

- lesioni colpose gravi,

per i fatti descritti nei

decreti d’accusa del 15 novembre 2007 e 7 maggio 2008?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese di parte civile?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 90 cifra 2 LCS, 125

cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

- grave infrazione alle norme

della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3923/2007 del 15 novembre

2007;

- lesioni colpose gravi, ex art.

125.

cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 1803/2008 del 7 maggio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

60.

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr.

4’800.00 (quattromilaottocento);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr.

1'000.00 (mille);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00;

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le proprie pretese;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.

276.

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione, Camorino

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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