10.2007.479
Eccesso di velocità, sorpassare sulla doppia linea e invadere la corsia di contromano andando a urtare uno scooter
3 novembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2007.479
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità, sorpassare sulla doppia linea e invadere la corsia di contromano andando a urtare uno scooter
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.479
10.2008.203
DA
3923/2007
DA
1803/2008
Bellinzona
3
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, in data __________,
a __________, in Via __________, circolando in direzione di __________ alla
guida della vettura VW, targata TI __________, ad una velocità dichiarata di
100 -110 Km/h vigente un limite massimo di 80 Km/h, effettuato in curva un sorpasso vigente la doppia linea di sicurezza, perso di conseguenza
la padronanza del veicolo, invaso la corsia di contromano andando dapprima ad
urtare il motoveicolo scooter targato I __________ il cui conducente, __________,
riportò a seguito dell’impatto le lesioni descritte nel certificato medico
dell’Ospedale Regionale Civico di data __________, effettuando a seguito
dell’impatto quindi il veicolo VW un giro di 180 gradi su stesso, urtando
parimenti i veicoli Peugeot targato __________ e Toyota targato __________,
danneggiandoli;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre
2007 n. 3923/2007 della AINQ 1 che preso atto del consenso espresso di data
13.04.2007 propone la condanna:
1. Al lavoro di pubblica utilità
di ore 240 (duecentoquaranta), con l’avvertenza che se lo stesso non viene
prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata la
commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CP).
2. Si rinvia la parte civile al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
2. lesioni colpose
gravi,
per avere, per imprevidenza
colpevole, cagionato un grave danno alla salute, corpo di CIVI 1, in data __________,
a __________, in Via __________, circolando in direzione di __________ alla
guida della vettura VW, targata __________, ad una velocità dichiarata di 100 -110 Km/h vigente un limite massimo di 80 Km/h, effettuato in curva un sorpasso vigente la doppia
linea di sicurezza, perso di conseguenza la padronanza del veicolo, invaso la
corsia di contromano andando dapprima ad urtare il motoveicolo scooter targato
Fatti
I __________, il cui conducente, CIVI 1, riportò a seguito dell’impatto le
lesioni e le conseguenze derivatane gravi come descritto nel rapporto del
medico legale agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 125
cpv. 2 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio
2008 n. 1803/2008 della AINQ 1, , che preso atto del consenso espresso di data
13.04.2007 propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'600.00 (milleseicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 80.00
(ottanta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.00
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 27 novembre 2007 e 15 maggio 2008 dall'accusato, così
come quella presentata in data 14 maggio 2008 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 3 novembre 2008,
al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la Sostituto Procuratore pubblico ed il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che propone una pena complessiva di 80 aliquote giornaliere
ed una multa di fr. 1'000.00;
sentito il patrocinatore di parte civile,
che si riterrebbe soddisfatto nella misura in cui l’assicurazione riconoscesse
le proprie pretese, non avendone tuttavia la certezza, conferma la propria
richiesta;
sentito il difensore, il quale si rimette
nelle mani del giudice per la pena, chiedendo tuttavia una riduzione della
multa e che il giudice contenga i costi processuali;
sentito da ultimo l'accusato, che si
dichiara dispiaciuto per l’accaduto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
- grave infrazione alle norme
della circolazione,
- lesioni colpose gravi,
per i fatti descritti nei
decreti d’accusa del 15 novembre 2007 e 7 maggio 2008?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese di parte civile?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 90 cifra 2 LCS, 125
cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
- grave infrazione alle norme
della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3923/2007 del 15 novembre
2007;
- lesioni colpose gravi, ex art.
125.
cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 1803/2008 del 7 maggio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
60.
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr.
4’800.00 (quattromilaottocento);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr.
1'000.00 (mille);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le proprie pretese;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.
276.
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione, Camorino
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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