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Decisione

10.2007.48

Consumo personale e cessione a terzi di eroina

12 febbraio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 22 gennaio 2007 n. 97/2007 del che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 1'920.-- (millenovecentoventi), corrispondenti a 16

aliquote da fr. 120.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà

sostituita con una pena detentiva di 16 giorni (art. 34 e 36 CP).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 200.-- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

ed inoltre 4. Non

revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove)

mesi di detenzione, decretato nei suoi confronti dalle Assise correzionali di

Lugano il 26.07.2005 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data

23.

gennaio 2007;

indetto il

dibattimento 12 febbraio 2008, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore

pubblico con lettera 13 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, il quale ha chiesto il proprio proscioglimento;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti,

per avere,

senza essere autorizzato:

- a __________, nel corso del mese di settembre

2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;

- a __________, nel corso del mese di ottobre

2006, negoziato per __________ l’acquisto di un imprecisato quantitativo di

eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dell’utenza

telefonica __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti

contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel

corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato

quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi?

2.

In caso di

risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo

di prova?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle

Assise Correzionali di Lugano?

4.1

In caso di

risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di

quanto, o deve esservi formale ammonimento?

5.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

19.

cifra 1 e 19a LStup; 46 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo in modo

parzialmente affermativo ai quesiti 1 e 1.1, negativamente ai quesiti 1.2, 3, 4

e come segue ai quesiti 2, 4.1, 5,

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere a

Lugano nel corso del mese di settembre 2006 ceduto a __________ un imprecisato

quantitativo di eroina (circa 0.2 grammi).

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un

totale di fr. 210.-- (duecentodieci);

§ l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di

detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise

Correzionali di Lugano, ma l’ammonisce formalmente;

comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 210.-- pena

pecuniaria

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. --.-- testi

fr. 410.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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