10.2007.48
Consumo personale e cessione a terzi di eroina
12 febbraio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.48
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, PRPEN
Titolo:
Consumo personale e cessione a terzi di eroina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2007.48
DA
97/2007
Bellinzona
12
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Pablo Fäh in qualità di Segretario,
per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla
LF sugli stupefacenti,
per avere,
senza essere autorizzato:
1.1.
a __________, nel corso del mese di settembre 2006, ceduto a __________
un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;
1.2.
a __________, nel corso del mese di ottobre 2006, negoziato
per __________ l’acquisto di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dell’utenza telefonica __________ in uso allo
spacciatore __________ che fu in effetti contattato da __________ per un
ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti,
per avere,
senza essere autorizzato, a Lugano nel corso del mese di ottobre 2006,
consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 22 gennaio 2007 n. 97/2007 del che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 1'920.-- (millenovecentoventi), corrispondenti a 16
aliquote da fr. 120.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà
sostituita con una pena detentiva di 16 giorni (art. 34 e 36 CP).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 200.-- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
ed inoltre 4. Non
revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove)
mesi di detenzione, decretato nei suoi confronti dalle Assise correzionali di
Lugano il 26.07.2005 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data
23.
gennaio 2007;
indetto il
dibattimento 12 febbraio 2008, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore
pubblico con lettera 13 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, il quale ha chiesto il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti,
per avere,
senza essere autorizzato:
- a __________, nel corso del mese di settembre
2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;
- a __________, nel corso del mese di ottobre
2006, negoziato per __________ l’acquisto di un imprecisato quantitativo di
eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dell’utenza
telefonica __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti
contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel
corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi?
2.
In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo
di prova?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle
Assise Correzionali di Lugano?
4.1
In caso di
risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di
quanto, o deve esservi formale ammonimento?
5.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
19.
cifra 1 e 19a LStup; 46 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo in modo
parzialmente affermativo ai quesiti 1 e 1.1, negativamente ai quesiti 1.2, 3, 4
e come segue ai quesiti 2, 4.1, 5,
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere a
Lugano nel corso del mese di settembre 2006 ceduto a __________ un imprecisato
quantitativo di eroina (circa 0.2 grammi).
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un
totale di fr. 210.-- (duecentodieci);
§ l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di
detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise
Correzionali di Lugano, ma l’ammonisce formalmente;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 210.-- pena
pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. --.-- testi
fr. 410.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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