10.2007.480
Danneggiare intenzionalmente la carrozzeria di un'autovettura appartenente a terzi
23 giugno 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.480
Data decisione, Autorità:
23.06.2008, PRPEN
Titolo:
Danneggiare intenzionalmente la carrozzeria di un'autovettura appartenente a terzi
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.480
DA
3506/2007
Bellinzona
23
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di danneggiamento
per
avere, a __________, il 12.02.2007, intenzionalmente danneggiato l’autovettura
marca “Audi A3” targata TI __________, intestata alla CIVI 1 Sagl, provocando
delle graffiature sulla carrozzeria per un danno non meglio quantificato;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DA 3506/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da
fr. 120.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.
3.
Si
rinvia la parte civile CIVI 1 Sagl al competente foro per le pretese di natura
civile.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 100.00.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 23 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato
dal proprio difensore, così come l’autorità inquirente rappresentata dalla
Sostituto Procuratore pubblico __________ ;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale pone in evidenza come non vi siano prove certe a carico
dell’accusato: le fotografie non dimostrano che l’autore del danno sia
l’accusato e neppure che le graffiature siano state fatte il giorno dei fatti. In applicazione del principio in dubio pro reo, richiamata la personalità
dell’accusato e l’assenza di moventi, la difesa chiede il proscioglimento da
ogni accusa ed il riconoscimento di fr. 1’500.00 a titolo di ripetibili. In via
puramente subordinata essa chiede che la comminazione di una multa di fr.
300.00
e la non iscrizione della pena a casellario;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È
l’accusato autore colpevole di danneggiamento?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
pena dev’essere sospesa condizionalmente?
4.
A
chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di danneggiamento, ex art. 144 cpv. 1 CP per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3506/2007 del 22 ottobre
2007;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un
totale di fr. 480.00 (quattrocentottanta);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 100.00 (cento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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