10.2007.481
Colpire al volto una persona con tre pugni cagionandole un danno; colpire con schiaffi e pugni ma senza cagionare un danno; consumare stupefacenti
30 giugno 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.481
Data decisione, Autorità:
30.06.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire al volto una persona con tre pugni cagionandole un danno; colpire con schiaffi e pugni ma senza cagionare un danno; consumare stupefacenti
CONSUMO DI STUPEFACENTI
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2007.481
DA
3507/2007
Bellinzona
30
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Martina Zanini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso
da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. lesioni semplici,
per
avere, a Chiasso il 09.09.2006, cagionato un danno al corpo di CIVI 1 (allora
minorenne) colpendolo con tre pugni al volto, cagionandogli le lesioni
menzionate nel certificato medico del 14.09.2006 rilasciato dal dr__________;
2. ripetute
vie di fatto,
per
avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, commesso vie di fatto
contro LESA 2 (allora minorenne) e LESA 1, colpendo il primo con un pugno al
volto e la seconda con diversi ceffoni o pugni, senza cagionare loro un danno
al corpo;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, consumato dal maggio all’ottobre 2006, circa
grammi 2 di marijuana ogni settimana, sostanza acquistata a Mendrisio, nonché a
Lugano dall’ottobre 2006 al 22.04.2007, acquistato per il proprio consumo,
complessivamente grammi 48 di marijuana e fra il settembre 2006 ed il marzo
2007 grammi 5 di anfetamina;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1 CP e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3507/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni art. 40 e seg. CP, considerato che
non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi
dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di
pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 200.00.
ed inoltre
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 30 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed
il suo difensore, il Sostituto procuratore pubblico __________ in sostituizione
del Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta
l’eccezione sollevata dalla difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
sost. procuratore pubblico, il quale ha chiesto che l’accusato venga condannato
a una pena detentiva da espiare di 60 giorni, accompagnata da una misura
terapeutica ambulatoriale che tenga in considerazione le problematiche di
tossicodipendenza e psichiche;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto che la pena venga ridotta sensibilmente non
opponendosi comunque ad una misura terapeutica, tenuto conto del fatto che la
stessa dovrebbe rispettare l’evoluzione positiva fatta dall’accusato in questi
ultimi mesi e il suo nuovo lavoro, ritenuto che la misura ideale sarebbe quella
del braccialetto GPS coniugato con una misura terapeutica;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale il quale è d’accordo sulla misura terapeutica;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
deve
essere ritenuto autore colpevole di lesioni semplici,
per
avere, a Chiasso il 09.09.2006, cagionato un danno al corpo di CIVI 1 (allora
minorenne) colpendolo con tre pugni al volto, cagionandogli le lesioni
menzionate nel certificato medico del 14.09.2006 rilasciato dal dr. __________?
2.
deve
essere ritenuto autore colpevole ripetute vie di fatto,
per
avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, commesso vie di fatto
contro LESA 2 (allora minorenne) e LESA 1, colpendo il primo con un pugno al
volto e la seconda con diversi ceffoni o pugni, senza cagionare loro un danno
al corpo?
3.
deve
essere ritenuto autore colpevole per contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, consumato dal maggio
all’ottobre 2006, circa grammi 2 di marijuana ogni settimana, sostanza
acquistata a Mendrisio, nonché a Lugano dall’ottobre 2006 al 22.04.2007,
acquistato per il proprio consumo, complessivamente grammi 48 di marijuana e
fra il settembre 2006 ed il marzo 2007 grammi 5 di anfetamina?
4.
in
caso affermativo quale deve essere la pena?
5.
deve
essere ordinata una misura terapeutica a norma degli articoli 56ss CP? E in
caso affermativo quale e con quali modalità?
6.
che
esito deve essere dato alle pretese civili?
7.
a
chi vanno caricate tasse e spese di giustizia?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 40 , 56 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
la LAG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, ripetute vie di fatto, art.
126.
cpv. 1 CP, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3507/2007
del 22 ottobre 2007.
condanna ACCU
1.
1.
Alla pena
detentiva di 40 (quaranta) giorni.
§ La
pena è accompagnata da una misura terapeutica ambulatoriale per la cura
dell’alcolismo che deve essere eseguita già durante l’esecuzione.
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
La tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--
sono poste a carico dell’accusato,
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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