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Decisione

10.2007.482

Condurre un motoveicolo magrado la revoca della licenza di circolazione

30 maggio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da fr. 120.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.00

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45

(quarantacinque), 15 (quindici), ed altri 15 (quindici) giorni (ai sensi del

vCPS), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, __________

ed il ____________________.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 1° dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 maggio 2008,

al quale è comparso personalmente l’accusato; mentre il Procuratore pubblico

con lettera 7 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato, il quale ribadisce di riconoscere i fatti a lui imputati, di

vergognarsi del proprio comportamento passato, ma chiede che gli venga concessa

un’ultima possibilità;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?

2.

In caso di risposta affermativa,

quale dev’essere la pena?

3.

Dev’essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45, 15

e 15 giorni, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico ticinese il __________,

__________ e __________?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, ex art. 95 cifra

2.

LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3980/2007 del 19 novembre 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr.

10'800.00 (diecimilaottocento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.00

(millecinquecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (fr. 600.00 in caso di motivazione

scritta).

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle pene detentive di 45 (quarantacinque), 15

(quindici), ed altri 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, __________ ed il __________;

prolunga tutti i periodi di prova di 1

(uno) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza

è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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