10.2007.482
Condurre un motoveicolo magrado la revoca della licenza di circolazione
30 maggio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.482
Data decisione, Autorità:
30.05.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un motoveicolo magrado la revoca della licenza di circolazione
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.482
DA
3980/2007
Bellinzona
30
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto il
motoveicolo Malaguti targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3980/2007 di data 19 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 120.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45
(quarantacinque), 15 (quindici), ed altri 15 (quindici) giorni (ai sensi del
vCPS), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, __________
ed il ____________________.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1° dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 maggio 2008,
al quale è comparso personalmente l’accusato; mentre il Procuratore pubblico
con lettera 7 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale ribadisce di riconoscere i fatti a lui imputati, di
vergognarsi del proprio comportamento passato, ma chiede che gli venga concessa
un’ultima possibilità;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?
2.
In caso di risposta affermativa,
quale dev’essere la pena?
3.
Dev’essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45, 15
e 15 giorni, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico ticinese il __________,
__________ e __________?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, ex art. 95 cifra
2.
LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3980/2007 del 19 novembre 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr.
10'800.00 (diecimilaottocento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.00
(millecinquecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (fr. 600.00 in caso di motivazione
scritta).
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene detentive di 45 (quarantacinque), 15
(quindici), ed altri 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, __________ ed il __________;
prolunga tutti i periodi di prova di 1
(uno) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza
è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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