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Decisione

10.2007.483

Colpire con dei pugni al volto e trattenere con una mano una persona

2 giugno 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato

previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4015/2007 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 1'950.00 (millenovecentocinquanta),

corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) - (art. 34

e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuto

colpevole di lesioni semplici,

per

avere, il __________ a __________, trattenuto CIVI 2 per una mano provocandole

la distorsione menzionata nei certificati medici rilasciati dall’__________ il __________

e dal dr. __________ il __________,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato

previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4016/2007 del AINQ 1, , che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.00 (milletrecentocinquanta),

corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.00 (novanta) - (art. 34 e

seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4

(quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste le

opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 28 novembre

2007.

dagli accusati;

indetto il

dibattimento 2 giugno 2008, al quale hanno presenziato gli accusati

personalmente ed il loro difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera

23.

aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto

all'interrogatorio degli accusati;

sentito il

difensore, che chiede anzitutto la valutazione della fattispecie anche dal

profilo delle vie di fatto (in applicazione dell’art. 250 CPP), dopodiché postula

che gli accusati vengano mandati esenti da ogni pena e, in via subordinata, che

l’eventuale pena venga ridotta;

sentito da

ultimo gli accusati;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Dev’essere

l’accusato ACCU 1 dichiarato colpevole di:

1.1

lesioni

semplici?

1.2

vie

di fatto?

2.

Dev’essere

l’accusato ACCU 2 dichiarato colpevole di:

2.1

lesioni

semplici?

2.2

vie

di fatto?

3.

In

caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la

pena?

4.

Le

eventuali pene possono essere sospese condizionalmente e se sì per quale

periodo di prova?

5.

Devono

essere riconosciute le pretese di parte civile?

6.

A

chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 123 cifra 1 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di vie di fatto, ex art. 126 CP, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4015/2007 del 19 novembre 2007;

condanna ACCU

1.

1.

alla

multa di fr. 200.00 (duecento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al

pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU

2.

dal

reato di lesioni semplici per i fatti indicati nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4016/2007 del 19 novembre 2007;

rinvia la

parte civile al competente civile per le pretese di natura civile;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 multa

fr.

75.00

tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr.

75.00

tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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