10.2007.485
Eccesso di velocità; 118 km/h su 80 km/h e 174 km/h su 120 km/h
30 maggio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.485
Data decisione, Autorità:
30.05.2008, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità; 118 km/h su 80 km/h e 174 km/h su 120 km/h
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.485
DA
4172/2007
Bellinzona
30
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della
circolazione,
per
aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ e meglio:
1.1 ad
__________ il 03.09.2007, alla velocità di 118 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 Km/h., accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;
1.2 a
__________, autostrada A2, il 10.09.2007, alla velocità di 174 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante mediante veicolo
inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle
apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli artt. 27
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4172/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la
condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--. L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
4.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alal pena
detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il 17.07.2006.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 30 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato, accompagnato
dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 6 maggio
2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, il quale ammette di avere commesso le infrazioni che gli vengono
imputate;
sentito il
difensore, che pone in risalto la piena assunzione di responsabilità
dell’accusato, chiedendo una sensibile riduzione della pena e la non revoca
della condizionale o, subordinatamente, la trasformazione della pena detentiva,
precedentmente comminata, in pena pecuniaria;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
l’accusato autore colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della
circolazione?
2.
In
caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
pena può essere sospesa condizionalmente?
4.
A
chi devono essere caricate le tasse e le spese?
5.
Dev’essere
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva decretata il 17.07.2006 nei confronti di ACCU 1? In caso di risposta
affermativa Se no, se questa pena può essere trasformata in pena pecuniaria?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b e d ONC; 22
cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, ex
art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4172/2007 del 3 dicembre 2007;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.--
(centoventi), per un totale di fr. 7’200.-- (settemiladuecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla
multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi
confronti il 17.07.2006 dal Ministero pubblico ticinese;
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Bellinzona
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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