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Decisione

10.2007.485

Eccesso di velocità; 118 km/h su 80 km/h e 174 km/h su 120 km/h

30 maggio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli artt. 27

cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4172/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la

condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--. L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

4.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alal pena

detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il 17.07.2006.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 30 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato, accompagnato

dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 6 maggio

2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, il quale ammette di avere commesso le infrazioni che gli vengono

imputate;

sentito il

difensore, che pone in risalto la piena assunzione di responsabilità

dell’accusato, chiedendo una sensibile riduzione della pena e la non revoca

della condizionale o, subordinatamente, la trasformazione della pena detentiva,

precedentmente comminata, in pena pecuniaria;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

l’accusato autore colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della

circolazione?

2.

In

caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale

pena può essere sospesa condizionalmente?

4.

A

chi devono essere caricate le tasse e le spese?

5.

Dev’essere

revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva decretata il 17.07.2006 nei confronti di ACCU 1? In caso di risposta

affermativa Se no, se questa pena può essere trasformata in pena pecuniaria?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b e d ONC; 22

cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, ex

art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4172/2007 del 3 dicembre 2007;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.--

(centoventi), per un totale di fr. 7’200.-- (settemiladuecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla

multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi

confronti il 17.07.2006 dal Ministero pubblico ticinese;

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Bellinzona

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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