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Decisione

10.2007.486

Tentare di sottrarre cose mobili da un appartamento altrui

29 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 10 giugno 2005 a __________;

reato

previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;

perseguita con

decreto d’accusa n. DA 4034/2007 di data 26 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.00 da

dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)

giorni.

3.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento in data 29

settembre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente, unitamente al suo

difensore ed al patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore pubblico,

con lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile

che chiede il riconoscimento di un risarcimento di complessivi fr. 8'000.-- e

le proprie ripetibili;

sentito il

difensore, il quale chiede che la propria cliente venga prosciolta,

subordinatamente mandata esente da ogni pena, in considerazione del carcere

patito (2 giorni);

sentita da

ultima l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusata autrice colpevole

di tentato furto per i fatti descritti nel decreto d’accusa della Procuratrice

pubblica AINQ 1?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente?

4.

Deve essere riconosciuta la

pretesa delle parti civili?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 139 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di tentato

furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

4034/2007 del 26 novembre 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta), da dedursi il carcere preventivo sofferto di

giorni 2 (due);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

Assegna alle parte civile fr. 500.-- a

titolo di ripetibili,

rinvia la parte civile al foro

civile per le proprie pretese residue.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 200.-- tassa

di giustizia

fr. 400.-- spese

giudiziarie

fr

fr 1'100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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