10.2007.486
Tentare di sottrarre cose mobili da un appartamento altrui
29 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.486
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, PRPEN
Titolo:
Tentare di sottrarre cose mobili da un appartamento altrui
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.486
DA
4034/2007
Bellinzona
29
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di tentato furto,
per avere, a __________ in data
10 giugno 2005, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno di CIVI 1, in
particolare aprendo un beauty-case contenente dei gioielli riposto in un locale
dell’appartamento della vittima;
Fatti
avvenuti il 10 giugno 2005 a __________;
reato
previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. DA 4034/2007 di data 26 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.00 da
dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)
giorni.
3.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento in data 29
settembre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente, unitamente al suo
difensore ed al patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore pubblico,
con lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile
che chiede il riconoscimento di un risarcimento di complessivi fr. 8'000.-- e
le proprie ripetibili;
sentito il
difensore, il quale chiede che la propria cliente venga prosciolta,
subordinatamente mandata esente da ogni pena, in considerazione del carcere
patito (2 giorni);
sentita da
ultima l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusata autrice colpevole
di tentato furto per i fatti descritti nel decreto d’accusa della Procuratrice
pubblica AINQ 1?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente?
4.
Deve essere riconosciuta la
pretesa delle parti civili?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 139 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di tentato
furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4034/2007 del 26 novembre 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta), da dedursi il carcere preventivo sofferto di
giorni 2 (due);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
Assegna alle parte civile fr. 500.-- a
titolo di ripetibili,
rinvia la parte civile al foro
civile per le proprie pretese residue.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa
di giustizia
fr. 400.-- spese
giudiziarie
fr
fr 1'100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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