10.2007.488
Danneggiare e sottrarre denaro da un cassetta postale e asportare una bacheca
29 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.488
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, PRPEN
Titolo:
Danneggiare e sottrarre denaro da un cassetta postale e asportare una bacheca
DANNEGGIAMENTO
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2007.488
DA
4020/2007
Bellinzona
29
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1;
(difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, ad __________ la
notte __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene, sottratto:
1.1.
a danno della CIVI 1 una cassetta postale del valore di CHF
1000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);
1.2.
a danno del CIVI 2 una bacheca con la planimetria del comune
del valore di CHF 3000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);
2. danneggiamento,
per avere, ad __________ la
notte __________, alfine di commettere i reati descritti al punto precedente,
intenzionalmente danneggiato:
2.1.
a danno della CIVI 1 il sostegno della cassetta postale,
2.2.
a danno __________ i due montanti in metallo zincato di forma
quadrata che sostenevano la bacheca;
(danni non quantificati dalle
parti civili)
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 139
cifra 1 e 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4020/2007 di
data 20 novembre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena detentiva di 10
(dieci) giorni considerato che non sono adempiute le condizioni per la
sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CP e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Considerandi
2.
Si rinviano le parti civile CIVI
1, e CIVI 2, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 29
settembre 2008, al quale è comparso unicamente il difensore dell'accusato, mentre
l’imputato, benché regolarmente citato, non è comparso, così come il
Procuratore pubblico, che ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 139 cifra 1 e 144
cpv. 1 CP; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti:
1.
È l’accusato, ACCU 1, autore
colpevole di:
- furto;
- danneggiamento
per i fatti menzionati nel
decreto d’accusa del Procuratore pubblico?
2.
In caso di risposta affermativa
ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
beneficiare della sospensione condizionale?
4.
In caso negativo, vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità possano
essere pagata, rispettivamente eseguito?
5.
Devono essere riconosciute le
pretese delle parti civili?
6.
A chi devono essere caricate le
tasse e le spese?
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
furto e danneggiamento
per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4020/2007 del 20 novembre 2007;
condanna ACCU 1
1.
all’esecuzione di 40
(quaranta) ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare;
§ l’accusato è
avvertito che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito
dall’autorità di esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria
o detentiva (art. 39 cpv. 1 CP);
2.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
rinvia le parti civili al competente
foro civile per le pretese di corrispondente natura;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di
fr. 100.-- tassa
di giustizia
fr. 100.-- spese
giudiziarie
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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