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Decisione

10.2007.488

Danneggiare e sottrarre denaro da un cassetta postale e asportare una bacheca

29 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena detentiva di 10

(dieci) giorni considerato che non sono adempiute le condizioni per la

sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CP e vi è da attendersi che una

pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

Considerandi

2.

Si rinviano le parti civile CIVI

1, e CIVI 2, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 4 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 29

settembre 2008, al quale è comparso unicamente il difensore dell'accusato, mentre

l’imputato, benché regolarmente citato, non è comparso, così come il

Procuratore pubblico, che ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 139 cifra 1 e 144

cpv. 1 CP; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti:

1.

È l’accusato, ACCU 1, autore

colpevole di:

- furto;

- danneggiamento

per i fatti menzionati nel

decreto d’accusa del Procuratore pubblico?

2.

In caso di risposta affermativa

ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

In caso negativo, vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità possano

essere pagata, rispettivamente eseguito?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese delle parti civili?

6.

A chi devono essere caricate le

tasse e le spese?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

furto e danneggiamento

per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

4020/2007 del 20 novembre 2007;

condanna ACCU 1

1.

all’esecuzione di 40

(quaranta) ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare;

§ l’accusato è

avvertito che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito

dall’autorità di esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria

o detentiva (art. 39 cpv. 1 CP);

2.

al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

rinvia le parti civili al competente

foro civile per le pretese di corrispondente natura;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 100.-- tassa

di giustizia

fr. 100.-- spese

giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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