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Decisione

10.2007.489

Rendere sospetto il capo del personale di aver commesso mobbing dinanzi al datore di lavoro

4 agosto 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena

pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 150.--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 4 agosto 2008, al quale ha partecipato l’accusata personalmente,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 luglio 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusata autrice colpevole

di diffamazione?

2.

In caso di risposta affermativa

quale dev’essere la pena e questa può, se del caso, essere sospesa

condizionalmente?

3.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 173 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’accusa

di diffamazione, ex art. 173 CP per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 4021/2007 del 20 novembre 2007

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 125.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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