10.2007.489
Rendere sospetto il capo del personale di aver commesso mobbing dinanzi al datore di lavoro
4 agosto 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.489
Data decisione, Autorità:
04.08.2008, PRPEN
Titolo:
Rendere sospetto il capo del personale di aver commesso mobbing dinanzi al datore di lavoro
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2007.489
DA
4021/2007
Bellinzona
4
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, in data 13 agosto
2007, comunicando con un terzo, segnatamente rivolgendosi per iscritto alla sua
ex datrice di lavoro, ossia alla società __________ Sagl di __________,
incolpato o reso sospetto LESA 1, capo del personale, di condotta disonorevole
o di fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di aver
commesso del mobbing nei suoi confronti sul posto di lavoro;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4021/2007 di data 20 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 150.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 4 agosto 2008, al quale ha partecipato l’accusata personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 luglio 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusata autrice colpevole
di diffamazione?
2.
In caso di risposta affermativa
quale dev’essere la pena e questa può, se del caso, essere sospesa
condizionalmente?
3.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’accusa
di diffamazione, ex art. 173 CP per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 4021/2007 del 20 novembre 2007
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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