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Decisione

10.2007.491

Ospitare cittadini stranieri nel proprio appartamento sprivvisti del regolare permesso di soggiorno

15 luglio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

4 giugno 2007 al 7 luglio 2007;

reato previsto dall'art. 23

cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 6 dicembre

2007 n. 4243/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e seg. CPS

corrispondenti a fr. 1'400.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.00, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2007;

indetto il

dibattimento in data 15 luglio 2008, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, senza il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha

comunicato di rinunciare a presenziare con lettera 23 giugno, postulando nel

contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

infrazione alla LStr o della LDDS (lex mitior) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta la beneficio della sospensione condizionale, e se sì per quale

periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS / 116

LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di infrazione alla

LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri o LStr per i fatti di

cui alla circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4243/2007 del 6

dicembre 2007.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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