10.2007.494
Guidare in stato di ebrietà, perdere il controllo del veicolo andando a sbattere contro dei pali e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare il danneggiato o la Polizia
21 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.494
Data decisione, Autorità:
21.07.2008, PRPEN
Titolo:
Guidare in stato di ebrietà, perdere il controllo del veicolo andando a sbattere contro dei pali e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare il danneggiato o la Polizia
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.494
DA
4079/2007
Bellinzona
21
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: Avv. DI 1,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 2.19 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
2000 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra,
negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada
sulla sua destra cozzando contro dei pali di sostegno ed una recinzione ivi
esistenti,
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
3. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per aver
abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
Fatti
avvenuti a __________ __________;
reato previsto dall’art. 92
cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
perseguito con decreto d’accusa n. 4079/2007 di
data 26 novembre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.00
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 12 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 luglio 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 23 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dai capi d’accusa no 1 e 3 ed una pena simbolica per
l’infrazione di cui al capo d’accusa no 2 ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di
inattitudine,
1.2
infrazione alle norme
della circolazione,
1.3
inosservanza dei doveri
in caso d’infortunio,
1.4
elusione dei provvedimenti,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se
sì, per quale periodo di prova?
4.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26, 27, 31 cpv. 1, 90
cifra 1, 91a LCS; 9 e segg.; 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
- infrazione alle norme
della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCS in relazione con l’art. 31
cpv. 1 LCS, per avere negligentemente perso il controllo dell’autovettura Alfa
Romeo targata TI __________, uscendo conseguentemente di strada sulla sua
destra cozzando contro dei pali di sostegno ed una recinzione ivi esistenti;
- inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, ex art. 92 cpv. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4079/2007 del 26 novembre 2007;
- elusione di
provvedimenti, ex art. 91a LCS, per avere sorbito bevande alcoliche
(almeno due birre e diversi sorsi di grappa), dopo avere causato un incidente
stradale impedendo così una corretta valutazione del tenore alcolico nel sangue
da parte della Polizia;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
3'600.-- (tremilaseicento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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