10.2007.495
Circolare in stato di ubriachezza (min. 0.92 - max. 1.12 grammi per mille), omettere di concedere la precedenza a un motoveicolo
3 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.495
Data decisione, Autorità:
03.07.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare in stato di ubriachezza (min. 0.92 - max. 1.12 grammi per mille), omettere di concedere la precedenza a un motoveicolo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.495
DA
4077/2007
Bellinzona
3
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Valentina G. Marzorati
Benedick in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
1. guida
in stato di inattitudine,
per aver
condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.92 - max. 1.12 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________,
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’atto di immettersi sulla
strada cantonale proveniente da una secondaria, negligentemente omesso di
concedere la precedenza al motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ condotto
da LESA 2 regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, cagionando, così, la
collisione fra i rispettivi veicoli;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36
cpv. 2 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 cpv. 3 ONC.
Perseguito con
decreto d’accusa n. 4077/2007 del 26 novembre 2007 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1.
alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100,- (cento) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 1'000,- (mille).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000,- (mille) ritenuto che, in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200,- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300,- (trecento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 luglio 2008,
al quale era presente l’accusato ACCU 1 mentre il AINQ 1, __________, con
lettera del 23 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato.
Accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato il quale
ha dichiarato di riconoscere le proprie responsabilità per il fatto di avere
avuto un tasso alcolico superiore al limite di tolleranza e che quanto avvenuto
non si ripeterà sicuramente più. Ha dichiarato, inoltre, che, dal giorno
dell’incidente, presta molta attenzione alla condotta di guida non solo propria
ma anche altrui; infatti, quando si trova a passeggiare per le strade di __________,
invita le macchine che non rispettano i limiti a moderare la velocità.
Posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
è ACCU 1, __________, colpevole di aver commesso i reati di:
1.1
guida
in stato di inattitudine,
per
aver condotto,
a __________,
l'autovettura
Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.92 - max. 1.12 grammi per mille)?
1.2
Infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere,
a __________,
essendo in
stato di ubriachezza, nell’atto di immettersi sulla strada cantonale
proveniente da una secondaria, negligentemente omesso di concedere la
precedenza al motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ condotto da LESA
2.
regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, cagionando, così, la
collisione fra i rispettivi veicoli?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In
caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di
pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale
della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso.
Visti gli
art. 91 cpv. 1e 90 cifra 1 LCStr ; 12 e segg., 34 e segg., 47, 106 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
1.
guida
in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr.,
per
aver condotto,
a __________,
l'autovettura
Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.92 - max. 1.12 grammi per mille);
2.
infrazione
alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr.,
per
avere,
a __________,
essendo
in stato di ubriachezza, nell’atto di immettersi sulla strada cantonale
proveniente da una secondaria, negligentemente omesso di concedere la
precedenza al motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ condotto da LESA
2.
regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, cagionando così la
collisione fra i rispettivi veicoli;
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60,- (sessanta) ciascuna
corrispondenti ad un totale di fr. 600,- (seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa
di fr. 600,- (seicento);
2.1
in
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia in fr. 300,- (trecento) e delle spese giudiziarie
in fr. 400,- (quattrocento) per un totale complessivo di fr. 700,- (settecento).
Comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo
fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
AINQ 1
ACCU 1
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il Giudice La Segretaria
Distinta
spese a carico di ACCU 1,
fr. 600,- multa
fr. 300,- tassa
di giustizia
fr. 400,- spese
giudiziarie
fr.
1.
,- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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