10.2007.498
Omettere di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti l'eccedenza mensile, a danno dei creditori
15 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.498
Data decisione, Autorità:
15.07.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti l'eccedenza mensile, a danno dei creditori
DISTRAZIONE DI VALORI PATRIMONIALI SOTTPOSTI A PROCEDIMENTO
art. 169 CPS
Incarto
n.
10.2007.498
DA
4069/2007
Bellinzona
15
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere in danno dei
creditori, omesso di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
l’eccedenza mensile di CHF 900.- per il periodo agosto - settembre 2007,
pignorata sul guadagno derivante dall’esercizio della sua attività
indipendente, per un importo complessivo di CHF 1'800.-., contravvenendo con
ciò al pignoramento di reddito da attività indipendente disposto dal predetto
Ufficio il 30 luglio 2007;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 169
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 novembre
Fatti
2007 n. 4069/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
750.00, corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 50.00 (art. 34 e seg.
CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2007;
indetto il dibattimento il giorno 15
luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato accompagnato dal suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 giugno 2008 ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato e in subordine una riduzione massiccia della
pena, con una pena massima di 5 aliquote giornaliere di fr. 30.--, da
convertire in lavoro di pubblica utilità; non chiede ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale
periodo di prova e se ci fosse una condanna se deve essere accolta la richiesta
di commutare l’eventuale condanna in lavoro di pubblica utilità?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 169 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di distrazione di
valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.
Carica le
tasse e le spese allo Stato.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico Stato
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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