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Decisione

10.2007.498

Omettere di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti l'eccedenza mensile, a danno dei creditori

15 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 4069/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

750.00, corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 50.00 (art. 34 e seg.

CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.00,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

Ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2007;

indetto il dibattimento il giorno 15

luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato accompagnato dal suo difensore,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 giugno 2008 ha rinunciato ad

intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato e in subordine una riduzione massiccia della

pena, con una pena massima di 5 aliquote giornaliere di fr. 30.--, da

convertire in lavoro di pubblica utilità; non chiede ripetibili;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale

periodo di prova e se ci fosse una condanna se deve essere accolta la richiesta

di commutare l’eventuale condanna in lavoro di pubblica utilità?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 169 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di distrazione di

valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.

Carica le

tasse e le spese allo Stato.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico Stato

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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