10.2007.5
Utilizzo indebito di un importo entrato in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà e destinato ad una terza persona e utilizzo di un mezzo pubblico senza pagare il biglietto
22 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2007.5
Data decisione, Autorità:
22.08.2007, PRPEN
Titolo:
Utilizzo indebito di un importo entrato in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà e destinato ad una terza persona e utilizzo di un mezzo pubblico senza pagare il biglietto
IMPIEGO ILLECITO DI VALORI PATRIMONIALI
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 141 CPP-TI
art. 51 LTP
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
Incarto
n.
10.2007.5
DA
4249/2006
Bellinzona
22 agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. impiego illecito di valori
patrimoniali,
per avere, ad __________ e in
altre località del Ticino, nel periodo 19 novembre 2003 – dicembre 2004,
indebitamente impiegato a proprio profitto, valori patrimoniali venuti in suo
possesso in modo indipendente dalla sua volontà, e meglio per aver utilizzato
in modo indebito l’importo complessivo di fr. 2'989.15, venuto in suo possesso
in modo indipendente dalla sua volontà, mediante bonifici bancari del
19.11.2003, del 10.12.2003 e del 17.12.2003 a favore del conto postale no.
65-68856-9 intestato all’accusato da parte della CIVI 1, denaro in realtà
destinato ad una terza persona assicurata presso la menzionata cassa malati
quale rimborso spese, utilizzando l’intero importo per il proprio
sostentamento;
2. contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere, nel periodo 17
febbraio – 18 marzo 2006 sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a
pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, ai danni dei CIVI
2 e delle CIVI 3, in particolare per avere:
2.1. in
data 17 febbraio 2006, utilizzato il treno senza valido titolo di trasporto,
omettendo di pagare il prezzo del biglietto, sulla tratta Mendrisio - Lugano,
causando alle CIVI 3 un danno complessivo pari a fr. 160.00;
2.2 in data 18 marzo 2006,
utilizzato senza valido titolo di trasporto la linea no. 3 in direzione Capolinea, causando alla CIVI 2 un danno pari a fr. 100.--;
fatti avvenuti nelle
menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 141bis
CP, 51 LTP, richiamato l’art. 1 OTP; richiamati gli artt. 41 cifra 1, 64, 68
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 novembre
Fatti
2006 n. 4249/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 in liquidazione dell’importo di fr. 2'989.15, oltre interessi, a
titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 3 dell'importo di fr. 160.--, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al versamento alla parte
civile CIVI 2 dell’importo di fr. 100.-, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
5.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2006;
indetto il dibattimento in data 22 agosto
2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’8
luglio 2007 , non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
preso atto delle dichiarazioni del nuovo
curatore dell’accusato __________;
dato atto che la teste __________ ha scritto
in data odierna di non poter presenziare al dibattimento, in quanto, secondo i
certificati medici inviati è inabile al lavoro causa malattia e non è più in
grado di svolgere le sue funzioni di attività in Commissione Tutoria;
che comunque da risultanze oggi
accertate è emerso che la succitata non è più curatrice dell’accusato e che i
fatti di causa risalgono a prima della sua nomina
con riferimento all’ordinanza sulle prove del 12
luglio 2007
ordina la prova testimoniale di __________
è dichiarata decaduta
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
visti gli art. 141bis CP, 51 LTP,
richiamato l’art. 1 OTP; richiamati gli artt. 41 cifra 1, 64, 68 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
di
impiego illecito di valori patrimoniali?
1.2
contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico?
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della condizionale e se sì per quale periodo di
prova?
4.
Deve essere confermata la
condanna al versamento della parte civile CIVI 3 dell’importo di fr. 160.-- a
titolo di risarcimento?
5.
Deve essere confermata la
condanna al versamento della parte civile CIVI 2dell’importo di fr. 100.-- a
titolo di risarcimento?
6.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
dichiara ACCU 1
autore colpevole di impiego
illecito di valori patrimoniali e di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 4249/2006 del 20 novembre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 in liquidazione dell’importo di fr. 2'989.15, oltre interessi, a
titolo di risarcimento.
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 3 dell’importo di fr. 160.-- , a titolo di risarcimento.
4.
Al versamento alla parte
civile CIVI 2 dell’importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.
5.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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