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Decisione

10.2007.5

Utilizzo indebito di un importo entrato in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà e destinato ad una terza persona e utilizzo di un mezzo pubblico senza pagare il biglietto

22 agosto 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 4249/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 in liquidazione dell’importo di fr. 2'989.15, oltre interessi, a

titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 3 dell'importo di fr. 160.--, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al versamento alla parte

civile CIVI 2 dell’importo di fr. 100.-, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

5.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2006;

indetto il dibattimento in data 22 agosto

2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’8

luglio 2007 , non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

preso atto delle dichiarazioni del nuovo

curatore dell’accusato __________;

dato atto che la teste __________ ha scritto

in data odierna di non poter presenziare al dibattimento, in quanto, secondo i

certificati medici inviati è inabile al lavoro causa malattia e non è più in

grado di svolgere le sue funzioni di attività in Commissione Tutoria;

che comunque da risultanze oggi

accertate è emerso che la succitata non è più curatrice dell’accusato e che i

fatti di causa risalgono a prima della sua nomina

con riferimento all’ordinanza sulle prove del 12

luglio 2007

ordina la prova testimoniale di __________

è dichiarata decaduta

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

visti gli art. 141bis CP, 51 LTP,

richiamato l’art. 1 OTP; richiamati gli artt. 41 cifra 1, 64, 68 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

di

impiego illecito di valori patrimoniali?

1.2

contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico?

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della condizionale e se sì per quale periodo di

prova?

4.

Deve essere confermata la

condanna al versamento della parte civile CIVI 3 dell’importo di fr. 160.-- a

titolo di risarcimento?

5.

Deve essere confermata la

condanna al versamento della parte civile CIVI 2dell’importo di fr. 100.-- a

titolo di risarcimento?

6.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di impiego

illecito di valori patrimoniali e di contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 4249/2006 del 20 novembre 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 in liquidazione dell’importo di fr. 2'989.15, oltre interessi, a

titolo di risarcimento.

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 3 dell’importo di fr. 160.-- , a titolo di risarcimento.

4.

Al versamento alla parte

civile CIVI 2 dell’importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

5.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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