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Decisione

10.2007.504

Guidare un autoveicolo essendo in stato di ubriachezza (min. 1.74 - max. 2.02 grammi per mille)

16 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________,

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4119/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la

condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (artt.

34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 300.00.

4.

Si ripristina l'esecuzione della pena detentiva di 8 (otto) mesi

dipendente dalla liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per

la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il

09.05.2006

ed inoltre la

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 16 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato personalmente,

accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con

lettera 25 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ammette che il proprio cliente si è reso protagonista di un

fatto grave, ma ritiene tuttavia che il ripristino della pena precedente si rivelerebbe

una misura sproporzionata. Egli propone che il proprio patrocinato venga piuttosto

sottoposto ad un periodo di controllo da parte dei servizi sociali;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È

l’accusato autore colpevole di guida in stato di inattitudine?

2.

In

caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale

condanna può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.

Dev’essere

ripristinata l'esecuzione della pena detentiva di 8 mesi dipendente

dalla liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la condanna

emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 09.05.2006?

5.

In

caso di risposta negativa al quesito no 4, a quali condizioni può essere

mantenuto il beneficio della liberazione condizionale (art. 89 CP: insuccesso

del periodo di prova)?

6.

A

chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara: ACCU

1.

autore

colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4119/2007 del 3

dicembre 2007;

condanna: ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per

un totale di fr. 2’700.00 (duemilasettecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla

multa di fr. 400.00 (quattrocento);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00;

mantiene il

beneficio della liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la

condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il

09.05

, a far tempo dal 24.03.2007, ma ammonisce formalmente

l’accusato;

prolunga il

periodo di prova di 6 (sei) mesi e sottopone per tale periodo l’accusato

all’assistenza riabilitativa, con scadenza quindi il 24.09.2008;

L’accusato

viene formalmente avvertito che se, durante tale periodo dovesse

nuovamente commettere un crimine o un delitto o se si sottrae all’assistenza

riabilitativa, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione con

l’espiazione dei residui 8 (otto) mesi di detenzione;

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, tramite questo Giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,

Bellinzona,

Ufficio

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

assistenza riabilitativa, Lugano

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

./. fr. 1500.00 cauzione

fr. 400.00 da

restituire

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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