10.2007.504
Guidare un autoveicolo essendo in stato di ubriachezza (min. 1.74 - max. 2.02 grammi per mille)
16 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.504
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, PRPEN
Titolo:
Guidare un autoveicolo essendo in stato di ubriachezza (min. 1.74 - max. 2.02 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.504
DA
4119/2007
Bellinzona
16
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.02 grammi per mille),
Fatti
avvenuti a __________,
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4119/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la
condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (artt.
34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 300.00.
4.
Si ripristina l'esecuzione della pena detentiva di 8 (otto) mesi
dipendente dalla liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per
la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il
09.05.2006
ed inoltre la
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 16 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato personalmente,
accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con
lettera 25 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ammette che il proprio cliente si è reso protagonista di un
fatto grave, ma ritiene tuttavia che il ripristino della pena precedente si rivelerebbe
una misura sproporzionata. Egli propone che il proprio patrocinato venga piuttosto
sottoposto ad un periodo di controllo da parte dei servizi sociali;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È
l’accusato autore colpevole di guida in stato di inattitudine?
2.
In
caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.
Dev’essere
ripristinata l'esecuzione della pena detentiva di 8 mesi dipendente
dalla liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la condanna
emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 09.05.2006?
5.
In
caso di risposta negativa al quesito no 4, a quali condizioni può essere
mantenuto il beneficio della liberazione condizionale (art. 89 CP: insuccesso
del periodo di prova)?
6.
A
chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara: ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4119/2007 del 3
dicembre 2007;
condanna: ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per
un totale di fr. 2’700.00 (duemilasettecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla
multa di fr. 400.00 (quattrocento);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00;
mantiene il
beneficio della liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la
condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il
09.05
, a far tempo dal 24.03.2007, ma ammonisce formalmente
l’accusato;
prolunga il
periodo di prova di 6 (sei) mesi e sottopone per tale periodo l’accusato
all’assistenza riabilitativa, con scadenza quindi il 24.09.2008;
L’accusato
viene formalmente avvertito che se, durante tale periodo dovesse
nuovamente commettere un crimine o un delitto o se si sottrae all’assistenza
riabilitativa, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione con
l’espiazione dei residui 8 (otto) mesi di detenzione;
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, tramite questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,
Bellinzona,
Ufficio
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
assistenza riabilitativa, Lugano
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
./. fr. 1500.00 cauzione
fr. 400.00 da
restituire
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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