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Decisione

10.2007.505

Consumo di 465 gr. di marijuana e 10 gr. di cocaina

23 giugno 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo tra dicembre 2004 e il 13 novembre 2007, a __________ e in altre località non meglio precisate, consumato personalmente almeno 465 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di

tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a LStup.;

perseguito con decreto

d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4181/2007 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla multa di fr. 1'500,- (millecinquecento) con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 15 (quindici).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100,- (cento).

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 giugno 2008,

al quale era presente l’accusato ACCU 1; mentre il Procuratore pubblico, con

lettera del 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato.

Accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo

l'accusato il quale dichiara di aver fatto uso di marijuana come calmante per i

dolori al nervo sciatico e di cocaina ma che adesso “è pulito”.

Posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

è ACCU

1, __________, colpevole di aver contravvenuto all’art. 19 a Lstup., per avere,

a __________

ed in altre località non meglio precisate, nel periodo tra il dicembre 2004 e

il 13 novembre 2007,

consumato

senza essere autorizzato almeno 465 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup ;12 e segg.,

47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4181/2007 del 3 dicembre

2007;

condanna ACCU 1 ,

1.

alla

multa di fr. 800,- (ottocento);

1.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300,- (trecento)

comunica che la condanna

non sarà iscritta al casellario giudiziale.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi

implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800,- multa

fr. 150,- tassa

di giustizia

fr. 150,- spese

giudiziarie

fr. 1.100,- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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