10.2007.506
Condurre ripetutatemente un veicolo senza essere titolare della licenza di condurre
23 giugno 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.506
Data decisione, Autorità:
23.06.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre ripetutatemente un veicolo senza essere titolare della licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.506
DA
4345/2007
Bellinzona
23
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Valentina
Fatti
G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ripetuta guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver
ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere
titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti il 1 ottobre 2007 a __________
e in altre località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA
4345/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1
che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 300,- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100,- (cento).
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2008,
al quale era presente l’imputato ACCU 1, __________. Il Procuratore pubblico,
con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato.
Accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo
l'accusato il quale ha dichiarato che il reato non sussisteva perché lui era in
possesso della patente e che si era trattato di un errore di immissione dei
dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.
Posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________,
colpevole di aver commesso il reato previsto dall’ art. 95 cpv. 1 LCStr,
per
avere,
a __________
il 1 ottobre 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti,
ripetutamente
condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare
della licenza di condurre richiesta?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione
di reato di ripetuta guida senza licenza di condurre, art. 95 cpv. 1 LCStr.
Pone a carico
dello Stato gli oneri processuali.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.
276.
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della Circolazione,
Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi
implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150,- tassa di giustizia
fr.
150,- spese giudiziarie
fr. 300,- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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