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Decisione

10.2007.506

Condurre ripetutatemente un veicolo senza essere titolare della licenza di condurre

23 giugno 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver

ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere

titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti il 1 ottobre 2007 a __________

e in altre località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa n. DA

4345/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1

che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 300,- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100,- (cento).

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 giugno 2008,

al quale era presente l’imputato ACCU 1, __________. Il Procuratore pubblico,

con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato.

Accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo

l'accusato il quale ha dichiarato che il reato non sussisteva perché lui era in

possesso della patente e che si era trattato di un errore di immissione dei

dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.

Posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________,

colpevole di aver commesso il reato previsto dall’ art. 95 cpv. 1 LCStr,

per

avere,

a __________

il 1 ottobre 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti,

ripetutamente

condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare

della licenza di condurre richiesta?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione

di reato di ripetuta guida senza licenza di condurre, art. 95 cpv. 1 LCStr.

Pone a carico

dello Stato gli oneri processuali.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.

276.

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della Circolazione,

Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi

implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150,- tassa di giustizia

fr.

150,- spese giudiziarie

fr. 300,- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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