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Decisione

10.2007.509

Ospitare ed impiegare 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora e di lavoro

20 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 4399/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e

seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.00 (milleottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.00

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta in data 12 dicembre 2007;

indetto il dibattimento 20 marzo 2009, al

quale è comparsa l’accusata personalmente accompagnata dal suo difensore,

mentre il Procuratore pubblico con comunicazione 18 marzo 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dai reati imputati alla sua assistita;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1, , autrice colpevole

di

1.1

infrazione alla LF concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________ il __________,

in correità con __________ ospitato presso l'Albergo __________, 18 prostitute

straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di

dimora e del richiesto permesso di lavoro?

1.2

contravvenzione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________ il __________,

in correità con __________, impiegato presso l'Albergo __________, 18

prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo

permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro?

2.

In caso di risposta affermativa

ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammessa al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10

dicembre 2007.

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10

dicembre 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.-

(ottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

150.

- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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