10.2007.509
Ospitare ed impiegare 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora e di lavoro
20 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.509
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, PRPEN
Titolo:
Ospitare ed impiegare 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora e di lavoro
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 4 LDDS
Incarto
n.
10.2007.509
DA
4399/2007
Bellinzona
20
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
DI 1
prevenuta colpevole di infrazione [recte: infrazione e
contravvenzione] alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, in correità con __________,
ospitato e impiegato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere,
entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del
richiesto permesso di lavoro;
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall'art. 23
cpv. 1 e 4 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa del 10 dicembre
Fatti
2007 n. 4399/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e
seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.00 (milleottocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta in data 12 dicembre 2007;
indetto il dibattimento 20 marzo 2009, al
quale è comparsa l’accusata personalmente accompagnata dal suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico con comunicazione 18 marzo 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dai reati imputati alla sua assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1, , autrice colpevole
di
1.1
infrazione alla LF concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ il __________,
in correità con __________ ospitato presso l'Albergo __________, 18 prostitute
straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di
dimora e del richiesto permesso di lavoro?
1.2
contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ il __________,
in correità con __________, impiegato presso l'Albergo __________, 18
prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo
permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro?
2.
In caso di risposta affermativa
ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammessa al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10
dicembre 2007.
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10
dicembre 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.-
(ottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta).
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
150.
- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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